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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/09/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3255 del ruolo generale per l'anno 2013, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. GENEROSO BAIO;
Parte_1 parte opponente e
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIANPAOLO SALVATO;
Controparte_1 parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 560/2013, del quale chiedeva la revoca. A tal fine, l'opponente ha dedotto che il monitorio era stato emesso in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c., in quanto emesso sulla base di una proposta di fattura e che, al contempo, nessuna fattura era stata mai consegnata;
inoltre, l'opponente ha eccepito che i lavori indicati nelle fatture (poste a base del monitorio) non erano mai stati svolti dall'opposta nella propria imbarcazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.12.2013, si è Controparte_1 costituita in giudizio ed ha chiesto rigettarsi l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non va accolta.
Nel corso dell'udienza celebrata in data 11.07.2024, ha rappresentato che Controparte_1
l'opponente avrebbe pagato la somma ingiunta con il monitorio (v. verbale); tale circostanza è stata ribadita dall'opponente con le memorie difensive depositate in data 08.09.2025 nonché con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 16.09.2025.
Ciò posto, pur non ignorando l'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali sul punto, si ritiene di aderire all'indirizzo per il quale “se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria” (v. tra le tante Cass. n. 5336-97; Cass.
n. 14126-00; Cass. n. 19126-04; Cass. n. 7526-07).
Pertanto, in applicazione delle dette coordinate ermeneutiche, va dichiarata la cessata materia del contendere e va poi revocato il decreto ingiuntivo n. 560/2013, atteso l'integrale pagamento della somma ingiunta.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, occorre applicare il criterio della soccombenza virtuale.
In proposito, le contestazioni relative alla mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. sono prive di pregio, poiché oggetto del giudizio di opposizione non è la legittimità e la validità del monitorio ma al contrario tale giudizio è volto ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto (v. Cassazione civile, sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cassazione civile 12 agosto 2005 n. 16911 sez. II;
Cassazione civile, 6 agosto 2004 n. 15186; Cassazione civile, 29 gennaio 2004 n. 1657).
Ciò posto, è risultato dimostrato che il non ha mai contestato i lavori effettuati Parte_1 dall'opposta sulla propria imbarcazione ma al contrario ha contestato solo gli eccessivi prezzi applicati, a conferma della fondatezza della pretesa creditoria.
Tanto emerge chiaramente sia dal contenuto nella mail del 04.10.2011 in cui l'opponente si duole solo dei prezzi praticati (v. allegato n. 7 fasc. opponente) sia dalla circostanza per cui nessuna delle contestazioni, contenute nell'allegato n. 8, relative ai lavori non svolti, è stata mai inoltrata alla parte opposta, non essendovi infatti prova dell'invio di tale documento.
Infine, il disconoscimento – operato dall'opponente - delle fatture poste a base del monitorio è risultato privo di pregio, poiché è stato effettuato in modo generico.
Va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto è stata proposta dall'opposta al di fuori delle preclusioni istruttorie ed assertive.
Ne consegue che, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo, applicando le tariffe previste dal D.M. 55/2014
(come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00), con applicazione dei minimi alla luce dell'intervento pagamento della somma ingiunta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 560/2013; 3) condanna a corrispondere ad la somma Parte_1 Controparte_1 di €. 2.540,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite.
Così deciso il 22 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso