Articolo 11 della Legge 12 agosto 1977, n. 675
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 settembre 1977
Art. 11.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e' autorizzato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della presente legge, ad emanare norme aventi valore di legge al fine di disciplinare il ricorso allo strumento del contratto di ricerca con imprese industriali su temi individuati dal CIPI in base agli obiettivi previsti all'articolo 2 della presente legge. Gli oneri relativi alla realizzazione dei contratti di ricerca sono posti a carico degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29.
Il contratto di ricerca dovra', per quanto possibile, consentire alla controparte industriale la scelta fra le soluzioni tecniche piu' opportune per il conseguimento degli obiettivi prefissi.
Entrata in vigore il 22 settembre 1977