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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/05/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 5399 /2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Genova Prima Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico Dottor Daniele Bianchi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da rappresentata e assistita dall'Avv. Parte_1
CAPURRO TOMMASO - attore- contro rappresentato e difeso dall'Avv. Sido Controparte_1
BONFATTI SIDO - convenuta:
sulle seguenti conclusioni:
Per come da nota depositata Parte_1
Per ome da memoria ex art. 171 ter n. 1 Controparte_1 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
- che il (in seguito: ) citava in Parte_1 Part giudizio (in seguito: allegando: Controparte_1 CP_1
▪ che era creditrice di in virtù di due diversi CP_1 Part finanziamenti (finanziamento n. 7913285\006 doc. 7; finanziamento n. 7913285\007 doc. 8) i cui termini di scadenza erano rispettivamente il 28 febbraio 2023 e 31 marzo 2023;
▪ che in data 25 marzo 2021 sono stati contabilizzati nel conto corrente della società fallita intrattenuto presso la banca convenuta due addebiti a favore di quest'ultima per un totale di 45.919,88 a titolo di estinzione anticipata di suddetti finanziamenti (doc. 5);
- che il Fallimento ritiene inefficace e/o revocabile il pagamento in favore di in quanto: CP_1
a) relativo ad un debito non ancora scaduto (art. 65 L.F.); b) sussistenti i presupposti per l'azione revocatoria ordinaria (art. 66 L.F.); c) qualificabile come pagamento anomalo (art. 67, 1° co., n. 2 L.F.); d) effettuato nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento (art. 67, 2° co. L.F.);
- che l'attrice chiedeva pertanto di dichiarare inefficace e/o revocare il pagamento effettuato in favore della convenuta condannandola a restituire al fallimento la somma indebitamente prelevata dal conto corrente di;
- che si costituiva resistendo alla domanda e in particolare CP_1 allegando:
▪ che in data 25 marzo 2021 veniva accreditato sul conto corrente della società un importo pari a 45.919,88 proveniente da tal co-garante del Controparte_2 debitore;
▪ che l'incasso di pari importo in favore di veniva CP_1 effettuato lo stesso giorno dell'accredito;
▪ che quindi il pagamento in questione è stato effettuato non dal fallito bensì da un terzo e, in quanto tale, non è revocabile;
- che precisate le conclusioni e discussa la causa ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva assunta in decisione;
***
- che la domanda va respinta;
- che è noto che “il pagamento del debito del fallito da parte di un terzo può essere revocato soltanto qualora abbia comportato una lesione della par condicio creditorum, ossia quando il terzo abbia eseguito il pagamento avvalendosi, direttamente o indirettamente, del denaro del fallito, ovvero quando, prima del fallimento il terzo abbia utilmente effettuato la rivalsa (Cass. SS.UU. 16874\2005; cfr. anche ex multis, Cass., 10 gennaio 2003, n. 142; 16 settembre 2002, n. 13479; 23 novembre 2001, n. 14869; 10 luglio 1999, n. 7275; 22 gennaio 1999, n. 570; 16 novembre 1998, n. 11520; 11 settembre 1998, n. 9018; 13 marzo 1997, n. 2256)1”;
- che i principi statuiti dalla sopra richiamata sentenza della SC appaiono applicabili ai pagamenti a ogni pagamento del terzo, a prescindere dalla scadenza e dall'esigibilità del debito;
- che più specificatamente la Suprema Corte (Cass. SS.UU. 16874\2005) ha altresì escluso la sussistenza di un pagamento revocabile qualora tale pagamento sia stato eseguito dal terzo mediante rimessa sul conto corrente del fallito al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) che la rimessa sia stata effettuata senza utilizzare una provvista dello stesso fallito;
2) che non sussistano debiti del terzo nei confronti del fallito;
3) che il terzo non abbia posto la somma accreditata nella disponibilità giuridica e materiale del debitore fallito;
- che quindi in presenza di tali presupposti non può configurarsi un pagamento riferibile al debitore e conseguentemente – ex artt. 65 ss. L.F. – deve escludersi la revocabilità di tale pagamento in quanto nel caso di specie: 1) la provvista proveniva – per fatto non contestato - dal terzo (doc. 10 conv.); Controparte_2
2) non sono state allegate né una rivalsa della CP_2 sul patrimonio del fallito né una insinuazione al passivo né la sussistenza di debiti della verso CP_2 il fallito;
3) la contestualità del prelievo da parte di CP_1 rispetto agli accrediti del terzo esclude che la somma in questione sia mai effettivamente entrata nella autonoma disponibilità del fallito ((doc. 10 conv.);
- che dalla mancata qualificazione del pagamento in oggetto quale atto dispositivo del fallito discende l'impossibilità di configurare ogni ipotesi di revocatoria\inefficacia di cui alla L.F. (sub a), b), c) e d) di cui in premessa) in quanto tutte postulano un pagamento effettuato da parte del fallito;
- che in sintesi quindi non sussistono i presupposti indicati dalla Cassazione (di cui supra Cass. SS.UU. 16874\2005) per la revoca del pagamento del terzo in assenza:
▪ di depauperamento del patrimonio del fallito (incidendo infatti sulla sola sfera patrimoniale del terzo) e ▪ di alcuna modificazione dell'ammontare dei crediti ammessi al passivo concorsuale, con conseguente assenza di qualsivoglia pregiudizio riferibile ai creditori del fallito;
- che pertanto la domanda va respinta;
- che le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo (scaglione infra 52.000 euro);
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. respinge la domanda attorea;
2. condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 delle spese del presente procedimento, Controparte_1 liquidate in €uro 5.000 per spettanze professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Genova, addì 07/05/2025
IL GIUDICE UNICO
(DR. DANIELE BIANCHI) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Prosegue la Suprema Corte: “Alla base di tale indirizzo si trova il principio che il solvens — il quale non abbia utilizzato denaro del fallito e non abbia esercitato la rivalsa prima del fallimento — non determina un depauperamento del patrimonio dell'insolvente e non modifica l'ammontare dei crediti concorrenti nella ripartizione, perché, qualora proponga istanza di ammissione al passivo, si insinua al posto dell'originario creditore, per lo stesso importo e nei medesimi diritti, onde rispetto alla massa viene a trovarsi nella stessa situazione dell'accipiens”.