Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 360/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Di Nardo e dall'Avvocato Simona C.F._1
Angela Luberto, presso il cui studio in in Grazzanise (CE) alla Strada O. Salomone, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
E
nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Rachele Serao c.f. , presso il cui studio in C.F._3
San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via V. Cardarelli n. 4, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
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Il PM apponeva il visto in data 17.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 30.01.2025, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in AL Di NC (CE) il 03.10.2020, Controparte_1
dalla cui unione nascevano i figli (a ST RN (CE) il 05.02.2021) e (a ST Per_1 Per_2
RN (CE) il 08.09.2023) e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 22.05.2025, sostituita con note scritte, depositate il 20.05.2025 , i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) La casa coniugale, in locazione, sita in AL di NC (CE) alla Via Agrigento n. 27, sarà assegnata al IG. il quale si impegna a pagare l'affitto e le utenze di luce e gas, intestate alla _1
IG.ra . Al riguardo si precisa che il IG. si impegna a pagare tutte le utenze domestiche CP_1 _1 fino a quando resterà nell'abitazione, con preavviso di rilascio dell'immobile di 3 mesi da comunicare alla IG.ra a mezzo racc.ta a/r. Sarà invece onere della IG.ra , procedere alla CP_1 CP_1
risoluzione del contratto di locazione e provvedere alla cessazione di tutte le utenze domestiche a sue
pagina 2 di 4 spese;
2) I figli e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Via Taormina n. 19 AL Di NC, abitazione dei genitori della IG.ra ; CP_1
3) Il padre potrà incontrare il figlio minore e tenerlo con sé secondo il seguente Per_1
calendario: settimanalmente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 19,00 salvo impegni lavorativi del IG. e compatibilmente con le prevalenti esigenze del minore data la sua età, _1
rispettando sempre n. 2 incontri settimanali oltre ad altri incontri che i genitori vorranno di volta in volta concordare nel rispetto degli impegni del minore;
Per quanto riguarda , data la sua Per_2
tenera età, il padre potrà tenere con sé il minore, sempre nei giorni di martedì e giovedì per un massimo di due ore consecutive;
a fine settimana alterni, il IG. potrà prelevare il minore _1
dalle ore 16 del venerdì alle ore 07:30 del sabato mattina, dato che il IG. lavora Per_1 _1
l'intera giornata di sabato, per poi riprenderlo la domenica mattina e riaccompagnarlo la domenica sera verso le 20:30 dopo cena. Relativamente a , data la sua tenera età, nel caso Per_2
in cui venga prelevato il venerdì pomeriggio alle ore 16:00 dovrà essere accompagnato dalla madre alle ore 18:00 dello stesso giorno, in quanto troppo piccolo per poter trascorrere la notte fuori casa. In tal caso, il padre potrà successivamente prelevare la mattina della domenica, Per_2 concordando con la IG.ra l'orario di ritorno a casa, in base alle esclusive esigenze del CP_1
minore, data la sua tenera età; durante le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni trascorreranno con il padre o il Natale o Santo Stefano, il Capodanno o il primo dell'anno. Lo stesso dicasi per le vacanze Pasquali rispettivamente per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo i figli rimarranno con il padre per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo che sarà possibile concordare tra i coniugi stessi sempre compatibilmente con le esigenze dei minori. Relativamente a , gli orari dovranno essere concordati con la Per_2
madre, ma comunque non dormirà fuori casa, fino al compimento dei tre anni. Ogni spostamento dei bambini dal luogo di residenza, qualsiasi esso sia, dovrà essere preventivamente comunicato al padre;
4) Il IG si impegna a collaborare con la sig.ra nell'educazione dei minori, _1 CP_1
intervenendo in maniera costruttiva nella gestione dei figli, non ponendo in essere atteggiamenti ostruzionistici, ma supportando la madre fattivamente nella formazione dei figli ponendo in essere una linea comune di gestione degli stessi.
5) A titolo di contributo al mantenimento dei minori il sig. si obbliga a versare la somma _1
complessiva di euro 550,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
pagina 3 di 4 6) Inoltre il IG. si impegna al versamento della somma di € 90 mensili corrispondenti al 50 _1
per cento delle spese previste per la scuola privata frequentata dal figlio , stessa somma che si Per_1
impegnerà a versare apartire dal mese di settembre 2025, anche per il minore quando Per_2
inizierà ad andare a scuola;
7) I coniugi di comune accordo stabiliscono che l'importo dell'assegno unico verrà corrisposto per intero alla IG , rinunciando il al suo 50%; Controparte_1 _1
8) I coniugi hanno concordemente stabilito di rinunciare al mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
9) Le parti si obbligano a concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si riterranno necessarie per i figli e .” Per_1 Per_2
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico, e confacenti all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ato a Santa Maria Capua Parte_1
Vetere il 14.12.1990, e nata a [...] il [...]; ai sensi dell'art. 151 co. Controparte_1
1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL Di NC (CE) (Atto n. 29, Parte I, Anno 2020) anche ai fini dello scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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