Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI IX Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 19755/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: responsabilità professionale
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ileana Parte_1
Tammaro ed Umberto Scognamiglio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in LI, alla P.zza P. Umberto, n.35, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1
di LI, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Clarissa Cocchiarella e Fabrizia Accardo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in LI, alla Via dei Mille n.16, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E di LI, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmen Taccone e Franco Maurizio Vigilante ed elettivamente domiciliata in Avellino, Viale Italia n.40, giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
IL GIUDICE 1
(dr.ssa Barbara DI TONTO)
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Senna ed Parte_2 elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na), al Viale Europa n.184, giusta procura in atti;
E
, in persona del legale rapp.nte p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giordano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LI, alla Via G.Porzio, n. 4, Centro direzionale Isola F4, giusta procura in atti;
TERZI CHIAMATI da Controparte_2
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di LI la Controparte_4 nonché la in persona
[...] Controparte_5 dei rispettivi rapp.nti p.t., per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla colposa condotta dei sanitari nell'esecuzione della prestazione sanitaria presso le strutture convenute.
Si costituiva in giudizio la
[...] chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda per infondatezza della stessa, stante la correttezza del proprio operato.
Si costituiva altresì la la quale, dopo Controparte_5 aver chiamato in causa la compagnia assicurativa
[...]
per essere dalla stessa manlevata in caso di Controparte_3 condanna, nonché il sanitario ai fini dell'accertamento Parte_2 della relativa responsabilità in ordine ai fatti di causa, chiedeva nel merito il rigetto della domanda per infondatezza della stessa in ragione dell'assenza di censure in relazione al trattamento erogato alla paziente.
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Si costituiva, inoltre, per effetto della chiamata in causa, il sanitario chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza Parte_2 della stessa.
Resisteva, infine, alla chiamata la compagnia terza, la quale chiedeva, il rigetto della domanda attorea per infondatezza, in considerazione dell'assenza di profili di responsabilità dell'assicurata in relazione ai fatti di causa, ed eccepiva, in relazione al rapporto assicurativo intercorrente con l'assicurata, l'operatività della garanzia invocata nei limiti delle condizioni e dei massimali di polizza.
Espletata CTU medico- legale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c
***
Nel merito, la domanda avanzata dall'odierna attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di
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nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte attrice nonché dell'accertamento
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peritale espletato nel presente giudizio, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi acclarati sebbene nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.
La relazione tecnica espletata a firma dei CC.TT.UU. dott.ri Per_1
e ha evidenziato che: a) nel caso di specie,
[...] Persona_2 sono ravvisabili profili di responsabilità del personale sanitario della struttura convenuta Controparte_6 nell'esecuzione della prestazione
[...] sanitaria effettuata presso la predetta struttura in data 14.07.2017 (intervento chirurgico di artrodesi dell'anca coxo-femorale), segnatamente, in relazione alla fase esecutiva del trattamento praticato, posto che nel corso del medesimo, a causa di inadeguate manovre intraoperatorie, si è verificata una frattura pluriframmentaria scomposta dell' acetabolo a sinistra;
b) non sono invece ravvisabili censure in relazione all'esecuzione della prestazione sanitaria effettuata in data 24.10.2017 presso la struttura convenuta di LI, posto che il Controparte_7 trattamento chirurgico praticato (artroprotesi anca sinistra) è risultato congruo ed adeguato rispetto alla patologia di cui risultava affetta la paziente in sede di ricovero, nonché correttamente eseguito in quanto migliorativo della condizione patologica riscontrata;
c) i postumi invalidanti di natura neurologica lamentati dall'attrice, ad eccezione della lesione anatomica occorsa durante l'intervento del 14.10.2017 (frattura acetabolare), non sono riconducibili, dal punto di vista causale, all'esecuzione dei trattamenti chirurgici praticati presso le strutture convenute, ma configurano verosimilmente conseguenze correlate alla natura della pregressa patologia artrosica della colonna vertebrale lombosacrale di carattere degenerativo di cui era affetta la paziente;
In considerazione delle esposte argomentazioni, i CC.TT.UU hanno concluso affermando che, nel caso di specie, “residuano postumi anatomo-funzionali causalmente riferibili esclusivamente alla frattura dell'acetabolo in corso di intervento presso Parte_3 del 14.07.2017” mentre, “non si profilano condotte inadeguate dei sanitari della clinica ”. CP_2
La relazione tecnica - che si intende condividere - evidenzia dunque con chiarezza logico scientifica che, nel caso di specie, i danni causalmente riconducibili al negligente operato del personale sanitario sono esclusivamente quelli conseguenti all'erronea esecuzione del trattamento chirurgico praticato in data 14.07.2017
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presso la struttura convenuta di Controparte_4
LI, rappresentati dalla lesione anatomica dell'acetabolo di sinistra, non potendo invece ravvisarsi alcun nesso causale tra la lesione neurologica lamentata in questa sede dall'attrice e il successivo intervento chirurgico di artroprotesi eseguito in data 24.10.2017 presso la di LI. Controparte_2
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.
Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
Come chiarito dall'accertamento peritale effettuato in corso di causa, sebbene infatti il trattamento chirurgico prescelto in sede di ricovero della paziente presso la struttura convenuta
[...]
di LI (segnatamente, intervento artrodesi Controparte_4 dell'anca coxo- femorale praticato in data 14.07.2017) fosse adeguato alla luce della tipologia e della gravità della patologia di cui era affetta la paziente (nella specie: grave coxartrosi a sinistra con devastante deficit acetabolare) non fu tuttavia attuato nel rispetto della diligenza e perizia richieste nella misura in cui fu caratterizzato dall'impropria attuazione, da parte del personale sanitario, di manovre intraoperatorie nella fase di liberazione dell'articolazione anchilotica, la cui esecuzione, alla luce delle successive evidenze diagnostiche, ha verosimilmente determinato una frattura pluriframmentaria del bordo acetabolare.
La riconducibilità della suddetta frattura all'espletamento dell'intervento di artrodesi trova conferma, nel caso di specie, nell'esame della documentazione clinica versata in atti e, segnatamente, nell'esame radiologico espletato nell'immediatezza della fase post-operatoria (controllo radiografico del bacino e femore del 19.07.2017 il quale evidenziava “dismorfismo dell'articolazione coxo femorale sinistra con rima articolare mal valutabile. Irregolarità del profilo corticale a livello del tetto acetabolare sinistra come da frattura. Presenza di frammento osseo proiettantesi al livello del margine laterale dell'articolazione coxo femorale sinistra”, diagnosi successivamente confermata dall'esame TC del bacino eseguito in data 25.07.2017 presso la struttura Stazione Climatica Bianchi il quale rilevava “frattura
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pluriframmentaria moderatamente scomposta dell'acetabolo di sinistra con protusione mediale di frammenti”.
Chiariscono gli ausiliari al riguardo che “…la cosa più probabile, non potendo avere certezze assolute, ma rifacendoci esclusivamente alla visione degli esami radiografici, ed alla esperienza clinica, è che l'ortopedico abbia cercato, una volta arrivato sul piano articolare, di liberare, utilizzando scalpello e martello, l'articolazione anchilotica facendo saltare alcune delle ossi calcificazioni, e questo lo si vede bene dal controllo radiografico post operatorio, dove appare appunto una frattura a più frammenti del bordo acetabolare, ma resosi conto dell'impossibilità di ottenere il risultato prefissato, si limitò semplicemente, a richiudere i piani profondi, e superficiali, lasciando la paziente in una situazione praticamente identica a quella preoperatoria. (…) È evidente quindi che a seguito di intervento presso l si è Controparte_8 concretizzata una frattura pluriframmentaria scomposta di acetabolo a sinistra in soggetto affetto da GRAVE COXARTROSI A SINISTRA CON DEVASTANTE DEFICIT ACETABOLARE come dimostrato anche dagli esami strumentali eseguiti sia presso l (già descritti) che presso la Stazione Controparte_8
Climatica Bianchi alla cartella n. 847/2017. Difatti l'esame Rx del bacino del 19-7-2017 descrive il seguente quadro clinico “severa coxoartrosi con assai rilevante sclerosi ossea, fenomeni di riassorbimento subcondrale e nettissima riduzione pseudo- anchilotica dello spazio articolare”. Questo il quadro anatomo- radiologico dell'anca sinistra che la presentava Parte_1 all'ingresso della Clinica Climatica Bianchi”.
Alla luce di tali considerazioni, appare dunque altamente probabile che la frattura acetabolare riscontrata nella paziente successivamente all'intervento chirurgico del 14.07.2017 sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, ad una condotta negligente del personale sanitario posta in essere durante l'espletamento delle manovre intraoperatorie sui piani articolari nel tentativo, rivelatosi successivamente infruttuoso, di effettuare l'artrodesi dell'anca.
Non è possibile, invece, giungere alle medesime conclusioni in relazione al danno neurologico lamentato in questa sede dall'istante quale postumo invalidante correlato, in tesi, all'errata esecuzione del trattamento chirurgico cui la medesima è stata successivamente sottoposta in data 24.10.2017 presso la struttura convenuta di LI per il trattamento della Controparte_7 patologia di cui risultava affetta.
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Come ben chiarito dagli ausiliari, infatti, nella fattispecie in esame, non appare sufficientemente provato, alla luce dei criteri medico legali che presiedono l'accertamento della responsabilità in materia civilistica, il nesso causale tra la menomazione neurologica lamentata dall'attrice (lesione del plesso lombo sacrale) e la condotta negligente ascritta all'odierna convenuta
[...] rappresentata dall'errata esecuzione Controparte_5 dell'intervento di artroprotesi dell'anca sinistra, in ragione, da un canto, del dato temporale di accertamento della predetta lesione nonché dell'assenza, nell'immediatezza della fase post-operatoria, di manifestazione clinica di sintomatologia ad essa correlata, dall'altro, della tipologia di tecnica impiegata per l'espletamento dell'intervento in esame.
Deve infatti in primo luogo rilevarsi, al riguardo, che la lesione neurologica di cui l'attrice si duole in questa sede, è emersa solo nel mese di settembre 2018 allorquando, all'esito del controllo specialistico effettuato dalla paziente presso l'Ospedale
“A.Cardarelli” di LI, veniva certificata la sussistenza di una
“lesione della porzione inferiore del plesso lombosacrale di sinistra e deficit marcato dei muscoli innervati dalla radice S1”-diagnosi successivamente confermata dall'esame elettromiografico effettuato nel mese di ottobre 2018- dunque, dopo che è decorso un lasso di tempo apprezzabile dall'espletamento dell'intervento ritenuto, in tesi, fonte del lamentato danno.
A ciò aggiungasi la completa assenza, nella documentazione clinica versata in atti, di sintomatologia riferibile ad eventuali lesioni neurologiche nell'immediatezza della fase post-operatoria. Come ben chiarito dal Collegio Peritale, “nel diario clinico non emerge alcun segno di sofferenza del nervo sciatico o dello sciatico popliteo esterno, né viene mai richiesta una consulenza neurologica o un eventuale approfondimento diagnostico per una possibile sofferenza a carico delle strutture nervose dell'arto inferiore operato”. “Il fatto che la sintomatologia neurologica sia stata evidenziata a distanza di mesi dal secondo intervento chirurgico, sottolinea la mancanza di congruità tra l'evento chirurgico ed un eventuale danno neurologico che, se fosse stato causato dall'intervento stesso, si sarebbe evidenziato ed avrebbe dato sintomatologia oggettiva nell'immediato post operatorio e non a distanza di mesi”.
Infine, la riconducibilità della lesione neurologica dedotta all'espletamento dell'intervento di artroprotesi dell'anca sinistra è
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resa estremamente improbabile dalla tipologia di tecnica impiegata dai sanitari nell'espletamento dell'intervento stesso che, implicando un accesso chirurgico per via laterale e diretta, riduce in maniera significativa il rischio di complicanze di carattere neurologico a carico del nervo sciatico. Chiariscono sul punto gli ausiliari che “la via d'accesso all'intervento di artroprotesi è la via laterale diretta di Harding, accesso questo che, tra le sue complicanze, prevede una possibile sofferenza del nervo femorale, ma certamente non può determinare una sofferenza del nervo sciatico, posizionato molto più posteriormente e difficilmente reperibile e, pertanto non è possibile asserire che la suddetta lesione sia conseguenza delle manovre chirurgiche”.
Tali circostanze, a ben vedere, precludono la possibilità di ritenere sussistente, secondo il criterio probabilistico che presiede l'accertamento della responsabilità in ambito civile, un valido nesso causale tra la condotta colposa ascritta ai sanitari della struttura convenuta e il danno neurologico Controparte_9 lamentato;
tale assenza di responsabilità rende superflua qualsiasi richiesta di chiamata in causa, pur formulata dalla difesa del Pt_2 in corso di giudizio e reiterata nelle relative difese (richiesta non evasa dal precedente titolare del ruolo) .
Alla luce di tali considerazioni, come correttamente evidenziato dal Collegio Peritale, può pertanto ritenersi che “La lesione del plesso lombosacrale, diagnosticata attraverso esami elettromiografici, visite neurologiche e specialistiche, e da accurati esami obiettivi, effettuati da specialisti differenti, non è certamente riferibile ad una lesione dello sciatico comune, né dello sciatico popliteo esterno, ma, molto più probabilmente, per una patologia a carico della colonna vertebrale lombosacrale, ed in particolare delle radici nervose dello spazio L5/S1, che, da un punto di vista eziologico causale, nulla hanno a che vedere con l'intervento chirurgico di artroprotesi effettuato presso la Divisione di Ortopedia della casa di cura alla perizianda”. Per_3
Per tali motivi, dunque, alcuna negligenza può ascriversi, nella fattispecie in esame, all'operato dei sanitari della
[...] potendo, invero, ravvisarsi profili di Controparte_9 responsabilità esclusivamente in relazione all' operato dei sanitari della struttura convenuta di LI Controparte_4 il quale, come evidenziato in precedenza, non fu connotato dall'osservanza della diligenza e dalla perizia richiesta nell'esecuzione della prestazione sanitaria, segnatamente nella
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fase esecutiva del trattamento chirurgico praticato in data 14.07.2017.
Venendo, poi, all'accertamento delle conseguenze dannose collegate ai profili di inadempimento accertati con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dall'attrice, il Tribunale reputa condivisibili le conclusioni cui sono pervenuti i ccttuu i quali hanno correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico della paziente, quantificandoli nella misura del 4% dell'integrità psicofisica (considerando la voce tabellare: esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate in assenza di deficit dell'escursione articolare, conferendo il punteggio massimo rispetto al range di riferimento in ragione del mancata consolidazione della frattura) ed indicando la Inabilità Temporanea Totale (ITT) in giorni 45 (quarantacinque) corrispondenti all'accreditabile lasso di tempo durante il quale l'esaminata fu costretta ad una temporanea una assoluta inabilità (periodo di ricovero presso e ), la Controparte_4 Controparte_2 inabilità temporanea parziale (ITP) in giorni 30 ad un valore medio del 50% e in giorni 20 al valore medio del 25% progressivamente a scalare corrispondenti al periodo necessario per la stabilizzazione degli esiti.
Poiché si tratta di lesioni che, pur essendo suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, non derivano tuttavia da evento dannoso scaturente dalla circolazione di autoveicoli, questo Giudice ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, così come aggiornate al 2024.
Prima degli ultimi aggiornamenti, le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico) pervenendo, quindi, " - non correttamente - all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno" (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e quindi, anche per questo motivo, la Suprema Corte ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico, il Tribunale di Milano si è adeguato, elaborando una nuova tabella (pubblicate con gli aggiornamenti ISTAT in data 5.6.2024), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 (che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno
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biologico e del danno morale) una tabella aggiornata (pubblicata per la prima volta nel marzo del 2021) ove, fermo il valore monetario unitario, è stato indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti del danno (biologico e morale).
Orbene, valutati i postumi permanenti nella misura del 4%, la scrivente, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età della paziente (nata in data [...]) al momento dell'evento lesivo fonte del lamentato danno (14.07.2017) pari a 51 anni, determina il quantum debeatur per il danno biologico residuato all'attrice, nella somma di € 4.964,00 per i postumi permanenti, nonché in quella di € 5.175,00 per Invalidità Temporanea Totale (€ 115 per 45 gg), in quella di € 1.725,00 per Invalidità Temporanea Parziale al 50% ed in quella di € 575,00 per Invalidità Temporanea Parziale al 25% per un totale di complessivi
€ 12.439,00.
Nessuna somma può, viceversa, essere riconosciuta a titolo di danno morale o “esistenziale”, dotati pacificamente oramai di una propria autonomia rispetto a quello c.d. biologico, non essendone stata fornita la relativa ed adeguata prova ex art. 2697 cc.
Del resto, la S.C. (cfr. Cass. n. 25164/2020), in ordine al “cd. danno esistenziale” (dinamico-relazionale) ha oramai chiarito come
“questa Corte ha ripetutamente affermato che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la legge n. 124/2017 -che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circo- stanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Con riferimento, invece, al c.d. “danno morale”, la S.C., nella pronuncia succitata, ha confermato “come sia del tutto conforme a diritto, ed integralmente condiviso da questa Corte, il principio
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affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019)… Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie con catenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostra- zione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)…In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia)”.
Pertanto, la cd. personalizzazione del danno sarebbe stata possibile solo in presenza di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, che, nel caso in esame, non sono state neppure dedotte ed allegate oltre che assolutamente non dimostrate.
Ugualmente, il ricorso alle presunzioni, ai fini della liquidazione del cd. danno morale, sarebbe stato possibile sono in caso di puntuale descrizione delle sofferenze interiori patite da parte attrice in conseguenza dell'evento lesivo.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni esposte, la struttura di Controparte_4
LI deve essere condannata al risarcimento integrale del danno,
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come sopra quantificato, a titolo di danno non patrimoniale subito dall'istante per i fatti di causa.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni parte convenuta dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal mese di ottobre del 2017 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di euro 10.452 (Indice novembre 2024: 120,1.– Indice ottobre 2017: 100.09 – Raccordo Indici: 1 – Indice di devalutazione 0,84) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi.
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Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Non sono invece ravvisabili, nella fattispecie, profili di responsabilità del personale sanitario della struttura
[...]
di LI per l'asserita lesione del diritto Controparte_4 all'autodeterminazione della paziente derivante dal mancato consenso informato in ordine alle conseguenze ed ai rischi legati all'espletamento dell'intervento chirurgico del 14.07.2017.
Al riguardo, deve rilevarsi che, sebbene effettivamente nella documentazione clinica versata non risulti specifica sottoscrizione di un valido modulo di consenso informato al trattamento chirurgico cui è stata sottoposta la paziente in data 14.07.2017 presso la struttura convenuta , tale Controparte_4 circostanza non può ritenersi idonea a fondare la responsabilità dei sanitari.
Sul punto deve premettersi che il consenso al trattamento sanitario può essere manifestato in forma orale, senza la necessità di una specifica documentazione a supporto della sua espressione da parte del paziente;
tanto emerge dalla lettura del disposto di cui all'art. 35, comma II del Codice di deontologia medica ai sensi del quale il “consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sull'integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33”.
In linea generale, vale il principio di libertà della forma, ad eccezione dei casi in cui la legge, per ragioni di opportunità o di certezza del diritto, richieda una forma particolare. Precisamente, in materia sanitaria, il legislatore italiano ha previsto espressamente la forma scritta del consenso informato in alcuni casi particolari: a) art. 2 della Legge n. 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi, che, peraltro, a tal fine prevede un'apposita procedura di volontaria giurisdizione;
b) art. 2, lett. l) del D.lgs. n. 211/2003 sulla sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;
c) art. 6 della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita il quale dispone che la volontà di entrambi i soggetti della coppia sia espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo le modalità da definirsi con decreto ministeriale;
d) art. 14
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della Legge n. 194/1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza;
e) art. 2 della Legge n. 164/1982 sulla rettificazione in materia di attribuzione di sesso;
f) Legge n. 107/1990 sulle attività trasfusionali;
g) Legge n. 219/2005 sul prelievo per donazione del sangue.
Al di fuori di questi casi –tra i quali all'evidenza non rientra l'ipotesi in esame -il consenso, pur necessariamente “informato”, può essere assunto in qualsiasi forma;
conseguentemente, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la relativa prova può essere offerta con mezzi diversi dalla dichiarazione scritta (da ultimo Cass. civ. sent. n. 32124 del 2019).
Orbene, nel caso in esame, dall'esame della documentazione clinica versata in atti, emerge chiaramente che la paziente abbia prestato oralmente il proprio consenso all'espletamento dell'intervento di artrodesi dell'anca, in sede operatoria, laddove nel relativo verbale, nella sezione descrizione intervento, si riporta testualmente “si opta per trattamento artrodesizzante in accordo con la paziente”.
Tale circostanza, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi elemento sufficientemente idoneo a provare, in via presuntiva, l'avvenuta manifestazione di volontà della paziente di sottoporsi al trattamento chirurgico praticato.
Ciò posto, deve in ogni caso rilevarsi che parte attrice, pur lamentando l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione per effetto della mancata informazione circa le conseguenze derivanti dalla sottoposizione al trattamento sanitario espletato, non offre tuttavia alcuna indicazione relativa ad un ipotetico contegno alternativo cui la stessa si sarebbe eventualmente determinata, una volta ricevuta un'informativa esaustiva.
Eppure, la prova del nesso causale tra omessa informativa e danno (alla salute e alla libertà di autodeterminazione) grava sul paziente, in ossequio al principio della causalità giuridica cristallizzato nel disposto di cui all'art. 1223 c.c.
In tal senso va richiamato l'orientamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di responsabilità medica, qualora l'intervento non sia preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento
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dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 2847 del 09/02/2010).
Orbene, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione risulta specificamente allegata né provata dalla parte istante sicché la relativa pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del decisum (scaglione fino ad € 26.000) ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito che se è dichiarato anticipatario.
Le spese di lite tra l'attore e la struttura convenuta CP_2 di LI si intendono compensate, in ragione
[...] dell'astratta fondatezza della vocazione in giudizio.
Le spese di lite tra la struttura convenuta e il Controparte_2 sanitario nonché tra la struttura convenuta e la Parte_2 compagnia terza chiamata si intendono compensate in ragione dell'astratta fondatezza della chiamata in causa come formulata dalle rispettive parti.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta rimasta Controparte_4 soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda formulata da parte attrice nei confronti della struttura convenuta
[...]
e, per l'effetto, condanna Controparte_4 quest'ultima al pagamento di € 12.439,00 in favore di Parte_1
, a titolo di ristoro per il danno patito oltre interessi come
[...] in motivazione;
• rigetta per il resto;
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• condanna parte convenuta Controparte_4
di LI al pagamento delle spese
[...] di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali dei procuratori, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• compensa le spese di lite tra la parte attrice e la struttura convenuta Controparte_9
• compensa le spese di lite tra la struttura sanitaria convenuta e la compagnia assicurativa Controparte_9 terza chiamata;
• compensa le spese di lite tra la struttura sanitaria convenuta e il sanitario;
Controparte_9 Parte_2
• pone in via definitiva le spese di CTU (già liquidate in atti) a carico di parte convenuta Controparte_4
di LI;
[...]
Così deciso, LI 2 gennaio 2025 Il Giudice dott.ssa Barbara Di Tonto
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