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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/06/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1479/2023 SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 1479/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 03.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. promossa da:
(P.IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IV_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Locci e domiciliato presso lo studio del CP_1 medesima in
-opponente -
contro
(P.IV ) in persona del liquidatore RT P.IV_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Uva e domiciliata presso lo studio del CP_3 medesimo in
-opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con atto ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo di pagamento n. 398/2023 dotato di provvisoria esecutività, con il quale, su ricorso di S.M. pagina 1 di 3 , le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 26.000,00 oltre RT interessi come da domanda, spese ed onorari del procedimento monitorio;
La pretesa creditoria azionata traeva origine dal mancato adempimento, da parte dell'opponente, alla scrittura privata autenticata, per atto Notaio del 10.06.2019 rep. n. 3416 racc. 2559 Persona_1 registrato a Viterbo il 24.06.2019 al n. 6612 Serie 1T con cui, la , RT aveva ceduto con riserva di proprietà, alla l'azienda corrente in Vetralla (VT), Parte_1 frazione Cura, Piazza Santa Maria del Soccorso n. 33 denominata “Bar Cancellieri” avente ad oggetto l'attività di bar, pasticceria e gelateria con facoltà di rivendita di generi di monopolio. A fondamento dell'opposizione, la deduceva, quale unico motivo dell'opposizione, Parte_2
l'eccessività sopravvalutazione, rispetto al valore di mercato, del complesso aziendale compravenduto, con riferimento, in particolare, all'avviamento commerciale, valutato in euro 233.000,00, valore che, ove congruo, avrebbe dovuto “obbligatoriamente garantire ad essa acquirente, fatturati elevatissimi, mai materializzatisi “. Lamentava la mancata valutazione dei fatturati di detta azienda e, quindi, dell'avviamento commerciale, mediante idonea CTU estimativa. Chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. opposto ed, in subordine, una” sensibile riduzione del prezzo a seconda dell'effettivo valore da attribuirsi all'avviamento dell'azienda venduta”.
Nel costituirsi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'opposizione in RT quanto infondata, pretestuosa e dilatoria e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c., e rigettata la richiesta di C.T.U. estimativa avanzata dalla parte opponente, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto meramente esplorativa, venivano fissati, dal precedente giudice dott.ssa Carmela Magarò, i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e, indi, fissata l'udienza odierna per la rimessione della causa al Collegio.
Con provvedimento del 19.07.2024, il procedimento veniva assegnato a questo giudice.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Preliminarmente giova osservare che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al riparto del carico probatorio ( cfr. art. 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. (cfr. Cas. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81 :” Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice…valuta…l'intero materiale probatorio acquisito in causa”.
Pertanto, è oggetto del giudizio di opposizione, non la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria ( cfr. Cass. 7892/94; Cass. 9708/94).
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
pagina 2 di 3 Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ebbene, nella fattispecie, il diritto di credito della società opposta, è provato per tabulas ( scrittura privata autenticata del 10.06.2019 ).
Parte opponente, di contro, non ha dimostrato l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato ovvero, l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del medesimo. La società opponente, inatti, si è limitata a contestare genericamente, l'eccessiva valutazione dell'avviamento commerciale senza neppure allegare, in maniera specifica, i fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito.
Nulla è stato prodotto dall'opponente, al fine di dimostrare i propri assunti, neanche mediante il deposito di memorie istruttorie.
Parte opponente non solo non ha provato ma, non ha neppure allegato specificamente, l'asserita sopravvalutazione dell'azienda compravenduta, limitandosi a richiedere ( peraltro non già in sede di opposizione bensì in sede di precisazioni delle conclusioni), una CTU estimativa a carattere palesemente esplorativo.
In conclusione, parte opposta, ha provato il suo credito sicchè il decreto ingiuntivo va confermato e l'opposizione rigettata.
3. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014, con riferimento allo scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 398/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo in favore di
[...] [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RT
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 398/2023;
-condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della RT
, che liquida in euro 3.397,00 oltre accessori di legge;
RT
Così deciso in Viterbo 11 giugno 2025
Il giudice onorario dott.ssa Marianna Barlati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 1479/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 03.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. promossa da:
(P.IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IV_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Locci e domiciliato presso lo studio del CP_1 medesima in
-opponente -
contro
(P.IV ) in persona del liquidatore RT P.IV_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Uva e domiciliata presso lo studio del CP_3 medesimo in
-opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con atto ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo di pagamento n. 398/2023 dotato di provvisoria esecutività, con il quale, su ricorso di S.M. pagina 1 di 3 , le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 26.000,00 oltre RT interessi come da domanda, spese ed onorari del procedimento monitorio;
La pretesa creditoria azionata traeva origine dal mancato adempimento, da parte dell'opponente, alla scrittura privata autenticata, per atto Notaio del 10.06.2019 rep. n. 3416 racc. 2559 Persona_1 registrato a Viterbo il 24.06.2019 al n. 6612 Serie 1T con cui, la , RT aveva ceduto con riserva di proprietà, alla l'azienda corrente in Vetralla (VT), Parte_1 frazione Cura, Piazza Santa Maria del Soccorso n. 33 denominata “Bar Cancellieri” avente ad oggetto l'attività di bar, pasticceria e gelateria con facoltà di rivendita di generi di monopolio. A fondamento dell'opposizione, la deduceva, quale unico motivo dell'opposizione, Parte_2
l'eccessività sopravvalutazione, rispetto al valore di mercato, del complesso aziendale compravenduto, con riferimento, in particolare, all'avviamento commerciale, valutato in euro 233.000,00, valore che, ove congruo, avrebbe dovuto “obbligatoriamente garantire ad essa acquirente, fatturati elevatissimi, mai materializzatisi “. Lamentava la mancata valutazione dei fatturati di detta azienda e, quindi, dell'avviamento commerciale, mediante idonea CTU estimativa. Chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. opposto ed, in subordine, una” sensibile riduzione del prezzo a seconda dell'effettivo valore da attribuirsi all'avviamento dell'azienda venduta”.
Nel costituirsi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'opposizione in RT quanto infondata, pretestuosa e dilatoria e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c., e rigettata la richiesta di C.T.U. estimativa avanzata dalla parte opponente, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto meramente esplorativa, venivano fissati, dal precedente giudice dott.ssa Carmela Magarò, i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e, indi, fissata l'udienza odierna per la rimessione della causa al Collegio.
Con provvedimento del 19.07.2024, il procedimento veniva assegnato a questo giudice.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Preliminarmente giova osservare che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al riparto del carico probatorio ( cfr. art. 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. (cfr. Cas. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81 :” Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice…valuta…l'intero materiale probatorio acquisito in causa”.
Pertanto, è oggetto del giudizio di opposizione, non la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria ( cfr. Cass. 7892/94; Cass. 9708/94).
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
pagina 2 di 3 Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ebbene, nella fattispecie, il diritto di credito della società opposta, è provato per tabulas ( scrittura privata autenticata del 10.06.2019 ).
Parte opponente, di contro, non ha dimostrato l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato ovvero, l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del medesimo. La società opponente, inatti, si è limitata a contestare genericamente, l'eccessiva valutazione dell'avviamento commerciale senza neppure allegare, in maniera specifica, i fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito.
Nulla è stato prodotto dall'opponente, al fine di dimostrare i propri assunti, neanche mediante il deposito di memorie istruttorie.
Parte opponente non solo non ha provato ma, non ha neppure allegato specificamente, l'asserita sopravvalutazione dell'azienda compravenduta, limitandosi a richiedere ( peraltro non già in sede di opposizione bensì in sede di precisazioni delle conclusioni), una CTU estimativa a carattere palesemente esplorativo.
In conclusione, parte opposta, ha provato il suo credito sicchè il decreto ingiuntivo va confermato e l'opposizione rigettata.
3. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014, con riferimento allo scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 398/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo in favore di
[...] [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RT
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 398/2023;
-condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della RT
, che liquida in euro 3.397,00 oltre accessori di legge;
RT
Così deciso in Viterbo 11 giugno 2025
Il giudice onorario dott.ssa Marianna Barlati
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