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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1450/2020
To REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1450/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nata a [...]-Bienne (Svizzera) il 01.09.1999, C.F.: Parte_1
, e residente in [...], rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Francesco Panebianco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via Vittorio Emanuele, n. 44, Palagonia;
- ATTRICE -
contro
(C.F. P.IVA ) nella qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FONDO DI GARANZIA VITTIME
DELLA STRADA, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale pagina 1 di 5 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n.
45, presso lo studio dell'avv. Antonino La Piana, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20/3/25.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione datato 3 febbraio 2020 agiva nei confronti della Parte_1
assicurazione convenuta indicata in epigrafe chiedendo quanto segue: “accertare e accogliere la domanda di parte attrice affermando la piena ed esclusiva responsabilità
del sinistro in capo all'autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del
proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria e dunque responsabile ai sensi dell'art. 283
del DLGS 209/2003 Codice delle Assicurazioni. In conseguenza al punto n. 1 condannare parte convenuta al risarcimento di € 34.642,07 a titolo di danno biologico da lesioni macropermanenti in favore di parte attrice e/o quella diversa maggiore e/o
minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia. Condannare parte convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
Al riguardo, la deduceva che in data 10.12.2017 alle ore 04.00 circa in Pt_1
territorio di Catania, lungo il Viale Kennedy, era rimasta coinvolta in un incidente stradale, nella qualità di trasportata della vettura Fiat Sedici tg. DR55AG oggetto di un precedente furto e condotta da conosciuto in precedenza all'interno di Parte_2
un locale notturno della zona. Il aveva omesso di arrestare la marcia del veicolo Pt_2
pagina 2 di 5 al segnale azionato dalla Polizia dando vita ad un inseguimento, nel corso del quale aveva perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa contro il guard rail.
Si costituiva in giudizio l' convenuta chiedendo il rigetto delle domande CP_2
attrici.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Si osserva che l'attrice agisce in virtù dell'art. 283, lettera d, del Codice delle
Assicurazioni secondo cui il Fondo di Garanzia Vittime della strada deve risarcire i danni causati da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. Con riferimento a tale ultima fattispecie, il comma 2 del citato art. 283 precisa che il risarcimento è dovuto limitatamente ai terzi che sono inconsapevoli della circolazione illegale.
L'attrice, pur avendo il relativo onere probatorio (in tal senso vd. Cass. n. 12231/19)
non è riuscita a fornire una prova certa di non essere a conoscenza della provenienza furtiva del mezzo su cui viaggiava. In particolare, la citata Cassazione ha ritenuto come
“la norma di cui all'art 283 comma 2 del Codice delle Assicurazioni è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la deroga alla non risarcibilità del
danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni si giustifica a
condizione che sussista la condizione di ignoranza dell'illegale circolazione. Questa
lettura è del tutto coerente con la formulazione della norma che prevede ipotesi
derogatorie al principio della non risarcibilità del danno rispetto alla quale l'ignoranza
dell'illegalità della circolazione non può che assumere natura di fatto costitutivo del diritto e non anche di fatto estintivo della pretesa (…) L'aver posto a carico del
pagina 3 di 5 danneggiato l'onere della prova della propria buona fede rientra, ad avviso di questa
Corte, nella sfera di discrezionalità che residua allo Stato nell'attuare la direttiva”.
Come detto, nella specie l'attrice non ha fornito la prova certa della propria inconsapevolezza circa la provenienza furtiva della vettura sulla quale la stessa si trovava al momento del sinistro. Più esattamente nell'atto di citazione si è limitato a delle deduzioni brevi e assolutamente generiche;
nella memoria istruttoria del 23 maggio
2021 ha articolato una prova testimoniale da ritenersi inammissibile in quanto entrambi i testi indicati sono assolutamente incapaci a testimoniare;
in quanto Parte_2
autore del sinistro in questione e in quanto altro terzo trasportato che Persona_1
ha subito danni a seguito dell'incidente, per come emerge dal verbale dei vigili urbani intervenuti sui luoghi ed allegato in atti;
entrambi testi hanno quindi un evidente interesse nella presente causa. Tra l'altro, va evidenziata la circostanza negativa secondo cui la non ha ritenuto di agire giudizialmente anche nei confronti del a Pt_1 Pt_2
tal proposito, la Cassazione nel citato provvedimento del 2019 ha evidenziato che
“Questa interpretazione risulta particolarmente convincente nel caso in esame nel quale il trasportatore non era stato mai citato in giudizio per essere condannato al risarcimento”.
In virtù del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1450/20 R.G.:
pagina 4 di 5 1) rigetta le domande giudiziali di parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di quale impresa Controparte_1
designata per il FGVS, delle spese processuali che liquida in complessivi €
4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA
come per legge.
Catania, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
pagina 5 di 5
To REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1450/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nata a [...]-Bienne (Svizzera) il 01.09.1999, C.F.: Parte_1
, e residente in [...], rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Francesco Panebianco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via Vittorio Emanuele, n. 44, Palagonia;
- ATTRICE -
contro
(C.F. P.IVA ) nella qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FONDO DI GARANZIA VITTIME
DELLA STRADA, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale pagina 1 di 5 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n.
45, presso lo studio dell'avv. Antonino La Piana, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20/3/25.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione datato 3 febbraio 2020 agiva nei confronti della Parte_1
assicurazione convenuta indicata in epigrafe chiedendo quanto segue: “accertare e accogliere la domanda di parte attrice affermando la piena ed esclusiva responsabilità
del sinistro in capo all'autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del
proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria e dunque responsabile ai sensi dell'art. 283
del DLGS 209/2003 Codice delle Assicurazioni. In conseguenza al punto n. 1 condannare parte convenuta al risarcimento di € 34.642,07 a titolo di danno biologico da lesioni macropermanenti in favore di parte attrice e/o quella diversa maggiore e/o
minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia. Condannare parte convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
Al riguardo, la deduceva che in data 10.12.2017 alle ore 04.00 circa in Pt_1
territorio di Catania, lungo il Viale Kennedy, era rimasta coinvolta in un incidente stradale, nella qualità di trasportata della vettura Fiat Sedici tg. DR55AG oggetto di un precedente furto e condotta da conosciuto in precedenza all'interno di Parte_2
un locale notturno della zona. Il aveva omesso di arrestare la marcia del veicolo Pt_2
pagina 2 di 5 al segnale azionato dalla Polizia dando vita ad un inseguimento, nel corso del quale aveva perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa contro il guard rail.
Si costituiva in giudizio l' convenuta chiedendo il rigetto delle domande CP_2
attrici.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Si osserva che l'attrice agisce in virtù dell'art. 283, lettera d, del Codice delle
Assicurazioni secondo cui il Fondo di Garanzia Vittime della strada deve risarcire i danni causati da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. Con riferimento a tale ultima fattispecie, il comma 2 del citato art. 283 precisa che il risarcimento è dovuto limitatamente ai terzi che sono inconsapevoli della circolazione illegale.
L'attrice, pur avendo il relativo onere probatorio (in tal senso vd. Cass. n. 12231/19)
non è riuscita a fornire una prova certa di non essere a conoscenza della provenienza furtiva del mezzo su cui viaggiava. In particolare, la citata Cassazione ha ritenuto come
“la norma di cui all'art 283 comma 2 del Codice delle Assicurazioni è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la deroga alla non risarcibilità del
danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni si giustifica a
condizione che sussista la condizione di ignoranza dell'illegale circolazione. Questa
lettura è del tutto coerente con la formulazione della norma che prevede ipotesi
derogatorie al principio della non risarcibilità del danno rispetto alla quale l'ignoranza
dell'illegalità della circolazione non può che assumere natura di fatto costitutivo del diritto e non anche di fatto estintivo della pretesa (…) L'aver posto a carico del
pagina 3 di 5 danneggiato l'onere della prova della propria buona fede rientra, ad avviso di questa
Corte, nella sfera di discrezionalità che residua allo Stato nell'attuare la direttiva”.
Come detto, nella specie l'attrice non ha fornito la prova certa della propria inconsapevolezza circa la provenienza furtiva della vettura sulla quale la stessa si trovava al momento del sinistro. Più esattamente nell'atto di citazione si è limitato a delle deduzioni brevi e assolutamente generiche;
nella memoria istruttoria del 23 maggio
2021 ha articolato una prova testimoniale da ritenersi inammissibile in quanto entrambi i testi indicati sono assolutamente incapaci a testimoniare;
in quanto Parte_2
autore del sinistro in questione e in quanto altro terzo trasportato che Persona_1
ha subito danni a seguito dell'incidente, per come emerge dal verbale dei vigili urbani intervenuti sui luoghi ed allegato in atti;
entrambi testi hanno quindi un evidente interesse nella presente causa. Tra l'altro, va evidenziata la circostanza negativa secondo cui la non ha ritenuto di agire giudizialmente anche nei confronti del a Pt_1 Pt_2
tal proposito, la Cassazione nel citato provvedimento del 2019 ha evidenziato che
“Questa interpretazione risulta particolarmente convincente nel caso in esame nel quale il trasportatore non era stato mai citato in giudizio per essere condannato al risarcimento”.
In virtù del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1450/20 R.G.:
pagina 4 di 5 1) rigetta le domande giudiziali di parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di quale impresa Controparte_1
designata per il FGVS, delle spese processuali che liquida in complessivi €
4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA
come per legge.
Catania, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
pagina 5 di 5