Articolo 2 della Legge 29 ottobre 1954, n. 1045
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 novembre 1954
Art. 2.
Gli importi dei residui attivi e passivi da riportare nel conto consuntivo relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge saranno arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi. Le eventuali differenze centesimali in confronto degli importi dei residui trasportati nei precedenti esercizi saranno dimostrate nei conti consuntivi come eccedenze od economie.
Entrata in vigore il 30 novembre 1954