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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/07/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 303/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Torino Corso Trapani 233, presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'Avv. Maria Luisa Novarese, C.F. , che lo rappresenta e difende e che CodiceFiscale_2 dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE
contro nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
C.F. . CodiceFiscale_3
CONVENUTO, contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice, essendo la convenuta rimasta contumace, ha concluso nei seguenti termini:
pagina 1 di 3 “..Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge 1 Dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e in data 31.01.1981 in Parte_1 Controparte_1
San Raffaele Cimena (TO).
- Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Raffaele Cimena (TO) affinché provveda alle prescritte annotazioni nei Registri dello Stato Civile Atto n. 1, parte II, serie A, Anno 1981 ed agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Torino dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Col favore delle spese…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'attore evocava in giudizio la convenuta, al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio.
Ha premesso l'istante che, in data 31.01.1981 in San Raffaele Cimena (TO), il signor Parte_1 si è unito in matrimonio con la signora , nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(AL) Via Cesare Mesturini n. 12, C.F. . CodiceFiscale_3
Il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario ed è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Raffaele Cimena (TO) Atto n. 1, parte II, serie A, Anno 1981.
Dal matrimonio non sono nati figli.
In data 25.01.2013 i coniugi, in sede di procedimento di separazione consensuale hanno chiesto di essere autorizzati a vivere separati, secondo le seguenti concordate condizioni: assegnazione del domicilio coniugale condotto in affitto alla moglie;
rinuncia alla richiesta di un assegno di mantenimento stante la dichiarata autosufficienza economica;
riserva alla moglie del diritto alla pensione di reversibilità.
La separazione è stata omologata dal Tribunale di Torino in data 01.02.2013.
Dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale non vi è stata ripresa della convivenza né riconciliazione.
Non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Sono ormai abbondantemente trascorsi i termini di cui all'art. 3 l. 898/70.
Successivamente alla separazione, i coniugi hanno condotto vite del tutto separate, circostanza che legittima la domanda di scioglimento del matrimonio.
Non vi sono ragioni di sorta per prevedere impegni di natura economica tra i coniugi, giacchè non ve ne erano neppure negli accordi di separazione intercorsi.
pagina 2 di 3 Nulla in punto spese nell'ipotesi, come nella specie avvenuto, di mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa così dispone: pronuncia ex art. 3 L. 1/12/1970 n. 898 e succ. mod. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e in data 31.01.1981 in San Raffaele Cimena (TO). Parte_1 Controparte_1
- Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Raffaele Cimena (TO) affinché provveda alle prescritte annotazioni nei Registri dello Stato Civile Atto n. 1, parte II, serie A, Anno 1981 ed agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Torino dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 30 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 303/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Torino Corso Trapani 233, presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'Avv. Maria Luisa Novarese, C.F. , che lo rappresenta e difende e che CodiceFiscale_2 dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE
contro nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
C.F. . CodiceFiscale_3
CONVENUTO, contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice, essendo la convenuta rimasta contumace, ha concluso nei seguenti termini:
pagina 1 di 3 “..Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della Legge 1 Dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e in data 31.01.1981 in Parte_1 Controparte_1
San Raffaele Cimena (TO).
- Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Raffaele Cimena (TO) affinché provveda alle prescritte annotazioni nei Registri dello Stato Civile Atto n. 1, parte II, serie A, Anno 1981 ed agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Torino dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Col favore delle spese…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'attore evocava in giudizio la convenuta, al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio.
Ha premesso l'istante che, in data 31.01.1981 in San Raffaele Cimena (TO), il signor Parte_1 si è unito in matrimonio con la signora , nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(AL) Via Cesare Mesturini n. 12, C.F. . CodiceFiscale_3
Il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario ed è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Raffaele Cimena (TO) Atto n. 1, parte II, serie A, Anno 1981.
Dal matrimonio non sono nati figli.
In data 25.01.2013 i coniugi, in sede di procedimento di separazione consensuale hanno chiesto di essere autorizzati a vivere separati, secondo le seguenti concordate condizioni: assegnazione del domicilio coniugale condotto in affitto alla moglie;
rinuncia alla richiesta di un assegno di mantenimento stante la dichiarata autosufficienza economica;
riserva alla moglie del diritto alla pensione di reversibilità.
La separazione è stata omologata dal Tribunale di Torino in data 01.02.2013.
Dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale non vi è stata ripresa della convivenza né riconciliazione.
Non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Sono ormai abbondantemente trascorsi i termini di cui all'art. 3 l. 898/70.
Successivamente alla separazione, i coniugi hanno condotto vite del tutto separate, circostanza che legittima la domanda di scioglimento del matrimonio.
Non vi sono ragioni di sorta per prevedere impegni di natura economica tra i coniugi, giacchè non ve ne erano neppure negli accordi di separazione intercorsi.
pagina 2 di 3 Nulla in punto spese nell'ipotesi, come nella specie avvenuto, di mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa così dispone: pronuncia ex art. 3 L. 1/12/1970 n. 898 e succ. mod. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e in data 31.01.1981 in San Raffaele Cimena (TO). Parte_1 Controparte_1
- Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Raffaele Cimena (TO) affinché provveda alle prescritte annotazioni nei Registri dello Stato Civile Atto n. 1, parte II, serie A, Anno 1981 ed agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Torino dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 30 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Andrea Padalino Dott. Michela Tamagnone
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