Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 43/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 08/01/2020 al n. 43 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2020 avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale
di Lucca n. 1103/2019 del 10/07/2019 emessa nel procedimento R.G. n. 581/2016,
promossa da:
- d'ora innanzi, per brevità, anche solo - rappresentata e CP_1 CP_1
difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Riccardo GUIDI e Mirko FABRIZIO;
- appellante -
contro
:
- d'ora innanzi, per brevità, anche solo Controparte_2
- rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Ermindo TUCCI;
CP_2
- appellata - nonché
contro
:
e, per essa, la mandataria - d'ora innanzi, per Controparte_4
brevità, anche solo - rappresentata e difesa, come da procura in atti, CP_4
dall'Avv. Andrea RIVELLINI;
- appellata/intervenuta -
*
La causa era posta in decisione sulle conclusioni così precisate:
per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma CORTE d'APPELLO di FIRENZE pronunciando sull'impugnazione con quest'atto proposta ed in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria imposta dal dibattito e dalla legge, così provvedere:
1. Accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio grado e, in particolare:
2. la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione afferma la validità in quanto certo liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c. del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario mutuo fondiario del 17 Febbraio 2012 redatto da Dott , Notaio in Viareggio al repertorio nr. 47.860 Raccolta Persona_1
n. 17.730 e conseguentemente dichiarare il medesimo nullo in quanto carente dei requisiti di cui all' art. 474 c.p.c. e conseguentemente inidoneo all' esecuzione forzata per le motivazioni di cui in premessa. Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ammette la validità del titolo medesimo.
3. Riformare la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione afferma la genericità della domanda in riferimento all' eccezione riferita alla violazione della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la domanda determinata e accertare e dichiarare la parziale nullità, relativa alla corresponsione degli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 secondo e terzo comma c.c. cfr. art. 644 comma tre quattro codice penale, 1419 c.c. del contratto di mutuo derivante dall'usurarietà delle competenze bancarie con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e per l'effetto, rideterminare il rapporto dare avere tra le parti imputando gli interessi
2 indebitamente percepiti a capitale condannare l alla restituzione degli interessi CP_2
e competenze percepiti, oltre agli interessi creditori e dichiarare la debenza per le rate ancora a scadere della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano d' ammortamento.
4. Disporre la sospensione della sentenza impugnata.
5. Condannare, in ogni caso, riformando la statuizione della appellata sentenza, la al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore CP_2
dei procuratori che si dichiarano antistatari”; per l'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, respingere l'appello proposto e tutte le domande avanzate d con conferma in ogni CP_1
sua parte della sentenza n. 1103/19 del Tribunale di Lucca per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”; per l'appellata/intervenuta:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni avversa istanza, respingere l'atto di appello promosso d e per l'effetto confermare in ogni CP_1
sua parte la sentenza n. 1103/19 del 10.7.2019 del Tribunale di Lucca.
Vinte le spese”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 01/12/2016, proponeva CP_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 15/01/2016 dalla per il complessivo importo di € 634.301,09 in Controparte_2
forza di contratto di mutuo fondiario contratto per originari € 600.000,00, deducendo,
da un lato, la nullità del titolo esecutivo per difetto dei requisiti di liquidità ed esigibilità del diritto con esso azionato, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e, dall'altro, per il superamento del tasso soglia.
3 1.2. La Banca si costituiva in giudizio contestando gli assunti e le pretese avversarie, le parti depositavano e scambiavano le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e,
all'udienza ex art. 184 c.p.c., il Giudice respingeva l'istanza di CTU formulata dall'opponente rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
1.3. Nel frattempo, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data
16/04/2018, si costituiva in giudizio quale Controparte_4
mandataria di la quale, in virtù di contratto di Controparte_5
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge
sulla Cartolarizzazione (Legge n. 130/1999) e dell'art. 58 TUB stipulato 16/06/2017, aveva acquistato dalla Banca pro soluto e a titolo oneroso, tra gli altri, il credito vantato verso la società CP_1
1.4. Con sentenza n. 1103/2019 resa all'esito di udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del
10/07/2019, il Tribunale di Lucca respingeva integralmente le domande formulate da e la condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca opposta, CP_1
compensandole nei confronti dell'intervenuta . CP_3
Il Tribunale, infatti, da un lato, riteneva non contestata la sussistenza di quietanza della concessione del mutuo né il relativo accreditamento, e, dall'altro, riteneva generiche e non documentalmente supportate le eccezioni relative all'asserito superamento del tasso soglia e, comunque, inidonee a giustificare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
2. Il giudizio d'appello
2.1. Con atto di citazione notificato il 03/01/2020 e iscritto a ruolo il 08/01/2020,
[...]
ha proposto appello avverso la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi: CP_1
1) Violazione di legge: falsa applicazione dell' art. 474 c.p.c. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della certezza e liquidità del titolo (contratto preliminare di mutuo – promessa di mutuo – mutuo condizionato) utilizzato per la notifica del precetto.
Secondo gli assunti dell'appellante, a fronte della previsione nel medesimo atto di mutuo di un deposito cauzionale vincolato a totale favore della banca (con svincolo
4 delle somme a totale vantaggio di quest' ultima al verificarsi delle condizioni richieste), la banca convenuta non avrebbe provato l' esistenza del suddetto deposito e l' accreditamento della somma in un conto individuato e riferibile alla parte opponente, né l' atto di precetto opposto indicava quando fosse avvenuta l' effettiva erogazione.
Tanto premesso, e posto che, al momento della stipula del contratto di mutuo non vi era alcuna disponibilità giuridica della somma promessa a mutuo né prova della medesima era stata fornita dalla banca nel corso del giudizio di primo grado, il
Tribunale avrebbe errato nel confondere l'idoneità del mutuo condizionato in sé ad assurgere da titolo esecutivo con la prova dell'erogazione delle somme, consistendo la censura dell' opposizione all'atto di precetto nel rilievo della inidoneità del titolo utilizzato per l'esecuzione forzata.
2) In ordine all'applicazione di interessi in violazione della L. 108/1996 (sia in riferimento all'interesse corrispettivo che a quello moratorio secondo i criteri di calcolo previsti dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
19597/2020).
Il Tribunale avrebbe altresì errato nel non rilevare l'avvenuto (e documentato)
superamento del tasso soglia in violazione del disposto della L. n. 108/1996.
Pertanto, ha concluso reiterando in via istruttoria la richiesta di effettuazione di
C.T.U. contabile volta a determinare l'esatto dare-avere tra le parti.
2.2. Con comparsa depositata il 10/03/2020 si è costituita in sede di appello CP_4
in nome e per conto di , insistendo per l'integrale conferma della sentenza CP_3
impugnata.
2.3. In data 16/09/2021 si è costituita anche la chiedendo il rigetto dell'appello CP_2
e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata. In via istruttoria ha concluso affinché venga respinta la richiesta avversaria di CTU in quanto esplorativa e fondata su erronee premesse metodologiche e, solo in subordine, si chiesto che una eventuale
CTU sia condotta in base ai criteri ricostruttivi e di calcolo in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia.
5 2.4. All'udienza del 15/11/2022, svoltasi in modalità c.d. cartolare, l'appellante insisteva per lo svolgimento della CTU, le appellate si opponevano e la Corte si riservava sulle istanze istruttorie.
2.5. A scioglimento della superiore riserva, la Corte ammetteva la C.T.U. nominando consulente il dott. al quale sottoponeva il seguente quesito: Persona_2
“ACCERTI IL C.T.U. - PREVIO ESAME DEGLI ATTI DI CAUSA ED
EVENTUALMENTE ACQUISITA LA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE CHE LE
PARTI CONCORDERANNO DI ACQUISIRE, EFFETTUATA OGNI UTILE E
OPPORTUNA INDAGINE - SE NEL CONTRATTO DI MUTUO DI CUI È CAUSA
SIA RAVVISABILE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIUSURA CON
RIFERIMENTO AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E AGLI INTERESSI
MORATORI; IN PARTICOLARE, DICA IL C.T.U. SE I TASSI DEGLI INTERESSI
CORRISPETTIVI E DEGLI INTERESSI MORATORI, COME PATTUITI AB
ORIGINE, SIANO O MENO USURARI SECONDO I CRITERI INDICATI DALLA
SUPREMA CORTE CON LA SENTENZA N. 19597/2020; IN CASO POSITIVO
DETERMINI IL SALDO DEL RAPPORTO ESPUNGENDO GLI INTERESSI
CORRISPETTIVI AI SENSI DELL'ART. 1815 COMMA 2 E GLI INTERESSI
MORATORI SECONDO I CRITERI INDICATI DALLA SUPREMA CORTE CON LA
CITATA SENTENZA;
DICA QUANT'ALTRO UTILE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA
CONTROVERSIA E TENTI IN OGNI CASO LA CONCILIAZIONE TRA LE PARTI”.
2.6. Le e provvedevano a nominare propri consulenti di parte e in data CP_1 CP_4
28/07/2023 il Consulente Tecnico d'Ufficio depositava l'elaborato peritale, col quale, rispetto ai due quesiti posti, formulava due ipotesi alternative, pur propendendo nettamente per quella sub a):
1) VERIFICA USURARIETÀ TASSI INTERESSE CORRISPETTIVO E DI MORA
a) il tasso di interesse corrispettivo (7,55%) è inferiore al tasso soglia (8,2875%); il tasso di mora (6,6790%) è inferiore al tasso soglia comprendente i moratori
(10,9125%);
6 b) il tasso di interesse corrispettivo (7,55%) è inferiore al tasso soglia (8,2875%); il tasso di mora (14,229%) è superiore al tasso soglia comprendente i moratori (10,9125%) e,
come tale, usurario.
2) DETERMINAZIONE . 19597/2020 Controparte_6
a) il saldo del rapporto tra le parti, non essendo ravvisabile violazione della normativa antiusura, non subisce variazione alcuna, pertanto, quanto richiesto da parte appellata nell'atto di precetto oggetto di opposizione – pari per capitale alla data del 30/09/2015
a € 633.276,79 – è interamente dovuto;
b) gli interessi di mora alla data del 30/09/2015 determinati applicando il tasso di interesse corrispettivo pattuito ab origine – 7,55%, in luogo del tasso di mora convenuto contrattualmente, sulle rate scadute e impagate dal 30/06/2014 al
30/06/2015 del valore di € 70.272,86, sono pari a € 5.305,60, in luogo dell'importo di €
10.009,14 indicato nel suddetto atto di precetto, con una differenza a credito, rectius minor debito, della società di € 4.703,54. Il credito di parte appellata CP_1
di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione è quindi rideterminato in €
628.573,25.
2.7. Successivamente, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/05/2024, chiamata con rito cartolare, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. L'appello non è fondato e non merita, pertanto, accoglimento.
3.1. Col primo motivo l'appellante sostiene che il contratto di mutuo in esame non potrebbe costituire valido ed efficace titolo esecutivo. Secondo la prospettazione difensiva, l'errore commesso dal primo giudice consisterebbe proprio nell'avere confuso l'idoneità del mutuo in sé ad assurgere a titolo esecutivo con la prova dell'erogazione delle somme: infatti, la censura di fondo contenuta nell'opposizione a precetto risiederebbe proprio nell'inidoneità del titolo utilizzato per l'esecuzione
7 forzata e non nella contestazione di aver avuto la disponibilità, materiale e giuridica,
della somma mutuata soltanto in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto.
Ritiene il Collegio che il motivo non sia fondato per le seguenti ragioni.
In tal senso depone inequivocabilmente il tenore letterale dell'art. 2 del contratto rubricato 'Quietanza e obblighi della parte finanziata', a mente del quale “la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto la somma mutuata (…) mediante accantonamento su partita n.3443668656 a garanzia degli adempimenti contrattuali, e in particolare di quelli inerenti la formalità ipotecaria. Pertanto la parte mutuataria, nel ricevere detto importo, rilascia alla Banca ampia e definitiva quietanza dell'intera somma mutuata.
La Banca renderà disponibile la somma accantonata – previa verifica che siano stati adempiuti tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente contratto e relativi allegati - accreditando l'importo come sopra erogato”.
Il caso rientra a pieno titolo nel solco di quella prassi commerciale che vede le parti concludere - prima - il contratto di mutuo con un atto pubblico notarile con contestuale erogazione e quietanza della somma finanziata, attestate da dichiarazione raccolta nello stesso atto, salvo - poi - lasciarla alla banca a titolo di deposito cauzionale, per garantire gli adempimenti posti a carico del mutuatario (a titolo esemplificativo, l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile dato in garanzia nel grado convenuto, come nel caso di specie).
Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame, l'orientamento giurisprudenziale sino ad oggi senza dubbio maggioritario è stato espresso dalla risalente sentenza n.
25632/2017, per cui «Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali»; ciò in quanto proprio «la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate
8 costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva»
In tale contesto è da ultimo intervenuta Cass. Sez. III sent.
3.5.2024 n. 12007, che ha stabilito che non può considerarsi un valido titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il contratto di mutuo con il quale si stabilisce che la somma finanziata venga trattenuta dalla banca in un deposito infruttifero sino al verificarsi di una determinata condizione e ha formulato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che
9 un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c.
(atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Dunque, nell'ipotesi in questione la Corte di Cassazione, con tale recente pronuncia,
ha ritenuto che perché il mutuo diventi titolo esecutivo, sia necessaria la sottoscrizione, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un nuovo e ulteriore atto di erogazione e quietanza: in altri termini, per valere quale titolo esecutivo, l'atto notarile nel quale si dispone che la somma finanziata rientri nella disponibilità giuridica della banca, deve essere integrato da una quietanza, avente le caratteristiche richieste dall'art. 474 c.p.c., che attesti l'avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di aderire all'orientamento più risalente e consolidato, secondo il quale costituisce valido titolo esecutivo il contratto di mutuo nel quale alla consegna del denaro segua il deposito cauzionale in favore della mutuante, atteso che, ai fini della valenza esecutiva del titolo, assume rilievo la quietanza rilasciata dal mutuatario al momento della sottoscrizione del contratto, in quanto attestante il relativo perfezionamento, con la conseguente insorgenza degli obblighi restitutori;
quanto alla valenza del contestuale impiego della somma mutuata, secondo tale orientamento viene in rilievo la costituzione di “deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario (deposito che ha costituito una mera cautela contrattuale di cui si è avvalsa la banca”.(Cass., n. 38884/2021).
Nel contratto in esame è indicato espressamente che la parte mutuataria ha ricevuto le somme e ne ha rilasciato quietanza, costituendo contestualmente quanto ricevuto in deposito cauzionale presso l'istituto di credito mutuante, a garanzia dell'adempimento di alcune obbligazioni accessorie nascenti dal contratto;
dal
10 contenuto complessivo dell'atto emerge inoltre la previsione dell'obbligazione restitutoria sorgente a carico del mutuatario in forza della disponibilità giuridica della somma mutuata, e in alcun modo condizionata dalla verificazione di ulteriori circostanze di fatto quale, segnatamente, lo svincolo della stessa somma.
Dunque, il mutuo si perfeziona con la concessione della disponibilità giuridica della somma e la costituzione del deposito cauzionale si configura, pertanto, come un atto dispositivo del mutuatario posto in essere a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario ma comunque inidoneo ad esplicare alcuna incidenza sul contratto che si è già perfezionato.
Ciò necessariamente chiarito, tornando all'esame delle doglianze rappresentate col primo motivo d'appello, osserva la Corte che la decisione impugnata sul punto risulta corretta.
Infatti, la in primo grado ha prodotto la lista movimenti del conto corrente n. CP_2
233285/80 intestato a dal quale risulta l'accredito di € 591.000,00 al netto CP_1
dell'imposta sostitutiva di € 9.000,00 (e quindi € 600.000,00 - € 9.000,00 = € 591.000,00
quale somma effettivamente erogata), con data valuta 17/02/2012, derivante proprio dall'accreditamento dell'importo oggetto dal mutuo concesso in pari data alla medesima società (cfr. doc. 4 fasc. primo grado).
Di talché il contratto di mutuo deve ritenersi perfezionato e idoneo a costituire titolo esecutivo alla luce della quietanza rilasciata dal mutuatario e contenuta nell'art. 2 del contratto di mutuo, senza la necessità del compimento di ulteriori formalità.
3.2. Anche il secondo motivo, alla luce delle evidenze della Consulenza Tecnica
d'Ufficio svolta, è da ritenersi infondato.
Il Collegio ha, infatti, ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta istruttoria proveniente dall'appellante e ha disposto la CTU, alle cui risultanze occorre necessariamente rifarsi.
Ebbene, con riguardo all'elaborato peritale e alle due ipotesi alternative ivi contemplate, si ritiene che si debba senz'altro propendere per quella illustrata sub a).
11 Se, infatti, da un lato, è senz'altro vero che il tenore letterale dell'art. 5, co. 1, del contratto di mutuo risulta di dubbia interpretazione e in astratto suscettibile di consentire di adottare ciascuna delle due soluzioni alternative prospettate (dalla lettura del suddetto articolo, infatti, non è chiaro se gli interessi di mora sono pari al tasso del 6,6790%, corrispondente al tasso medio del mese dell'Euribor sei mesi aumentato di uno spread pari a cinque punti percentuali o se, invece, sono determinati aumentando il suddetto tasso del 6,6790% del tasso di interesse corrispettivo, pari al
7,55%), dall'altro lato, però, una lettura combinata di detta disposizione del contratto di mutuo col documento di sintesi e col prospetto riepilogativo delle spese connesse
(indicati rispettivamente come “allegato C” e “allegato D” al contratto di mutuo medesimo) fa senza dubbio propendere per la soluzione prospettata sub a).
Peraltro, a ben vedere è lo stesso contratto di mutuo che, all'art. 5, co. 4, sancisce espressamente che i due allegati sono parte integrante del contratto (“ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari, al presente contratto vengono applicate le altre spese e condizioni che sono dettagliatamente indicate negli allegati sotto la lettera “C” “Documento di sintesi” e sotto la lettera “D” prospetto delle “Spese connesse al mutuo”, che a tutti gli effetti ne formano parte integrante”).
Del resto, il Consulente Tecnico, che, per trasparenza, riporta entrambe le soluzioni astrattamente possibili sulla base del dettato - tutt'altro che chiaro - dell'art. 5, co. 1, afferma espressamente che “la prima soluzione, alla quale il c.t.u. aderisce, è supportata sia dal documento di sintesi indicato come “allegato C” al contratto di mutuo, secondo cui gli interessi di mora “saranno calcolati ad un tasso stabilito semestralmente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio maggiorando di 5 punti percentuali, su base annua, il tasso medio del mese dell'EURIBOR (Euro Interbank
Offered Rate) 6 mesi relativo al mese di dicembre per il primo semestre dell'anno successivo ed al mese di giugno per il secondo semestre dell'anno”; sia dal prospetto riepilogativo delle spese connesse al mutuo indicato quale “allegato D” al contratto medesimo, secondo cui “il tasso di mora di cui all'art. 5 del contratto di mutuo viene
12 determinato per il semestre in corso nella misura del 6,679” (pagg. 12-13 elaborato peritale).
Ebbene, sulla base di detta soluzione, si evince che il tasso di interesse corrispettivo
(7,55%) è inferiore al tasso soglia (8,2875%) e che il tasso di mora (6,6790%) è inferiore al tasso soglia comprendente gli interessi moratori (10,9125%) e, conseguentemente,
non è ravvisabile alcuna violazione della normativa antiusura tanto con riferimento agli interessi corrispettivi quanto con riguardo agli interessi di mora.
Anche in relazione alla determinazione del saldo del rapporto dare-avere tra le parti,
elaborato sulla scorta dei principi dettati da Cass. n. 19597/2020, non essendo ravvisabile violazione della normativa antiusura, lo stesso non subisce variazione alcuna, risultando interamente dovuto quanto richiesto da parte appellata nell'atto di precetto oggetto di opposizione (pari per capitale a € 633.276,79 alla data del
30/09/2015).
Ritiene la Corte che le risultanze della CTU siano da considerarsi condivisibili perché
logiche, esaustive e ben motivate, anche alla luce della interlocuzione tutt'altro che apparente tra i consulenti di parte e il CTU, che ha elaborato le osservazioni critiche dei primi e vi ha fornito puntuale risposta.
Del resto, risulta principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (così, tra le tante, Cass. Sez. 1 sent.
03/04/2007 n. 8355, successivamente ripresa anche da Cass. n. 282/2009).
Conseguentemente, per le ragioni ora esposte, ritiene il Collegio che non sussistano neppure i presupposti per la richiesta rinnovazione e/o integrazione della CTU avanzata da parte appellante nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
21/05/2024 e, da ultimo, nella comparsa conclusionale.
13 4. A fronte del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio, in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla materia del contendere con ripartizione in pari quote tra l'appellante e la CP_2
delle spese di Ctu liquidate come da decreto del 21/11/2023.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Lucca n. 1103/2019 del 10/07/2019 emessa nel procedimento
R.G. n. 581/2016, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio ponendo in via definitiva in pari quota a carico dell'appellante e della appellata le spese di CTU, CP_2
come liquidate da decreto del 21/11/2023;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del Contributo Unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
Firenze, 26 novembre 2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
NOTA: Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
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