Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2015, n. 12223
CASS
Sentenza 3 febbraio 2015

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Massime1

Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. (Fattispecie relativa ad un vano tecnico posto sul controsoffitto di un'aula scolastica ed il cui crollo, a causa anche del sovraccarico del materiale ivi depositato, aveva determinato il decesso di uno studente).

Commentario1

  • 1Omicidio colposo: il cantiere temporaneo o mobile è "luogo di lavoro" ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2015, n. 12223
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12223
Data del deposito : 3 febbraio 2015

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