Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
In tema di ricusazione, l'esposto con cui un magistrato, unitamente ad altri colleghi, si rivolge al Consiglio superiore della magistratura per la tutela della propria onorabilità rispetto ad una campagna di stampa ritenuta denigratoria, non è sintomatico di inimicizia grave verso uno dei soggetti che a tale campagna ha partecipato, per cui non vi è spazio per l'accoglimento dell'istanza di ricusazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2005, n. 41027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41027 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 28/09/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1527
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1589/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA CA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 25/10/2004 della Corte d'appello di Bologna;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Bologna con ordinanza 25/10/2004 dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice del Tribunale di Parma (dott. Zanichelli) proposta da AC CA, imputato in procedimento penale iscritto al ruolo generale n. 1849/01 delle notizie di reato.
Il giudice ricusato, unitamente ad altri magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica di Parma, aveva sottoscritto un esposto indirizzato al Consiglio Superiore della Magistratura lamentando una campagna di stampa denigratoria nei loro confronti cui avrebbe partecipato il AC.
Ritiene la Corte d'appello che la riserva di tutelarsi nelle opportune sedi civili e penali, contenuta nell'esposto, non concretizzi un interesse attuale ed effettivo tale da far dubitare della imparzialità nei confronti del ricorrente AC. E peraltro la denuncia promossa dallo stesso AC davanti al P.M. di Ancona contro i firmatari dell'esposto non costituirebbe motivo di inimicizia grave, ben potendo qualunque imputato liberarsi dei giudici chiamati a giudicarlo con una semplice denuncia. Peraltro non risultava alcuna causa civile o penale pendente fra il AC e il giudice ricusato.
Ricorre il AC per difetto di motivazione e violazione di legge in quanto la riserva di tutela in sede giudiziaria da parte dei firmatari dell'esposto fa nascere il dubbio della mancanza di imparzialità. D'altra parte in altro procedimento a carico del AC i componenti il collegio avevano dichiarato di astenersi e uno di essi, perché firmatario dell'esposto, era stato autorizzato in tal senso. Infine il AC aveva presentato tre diverse istanze di ricusazione nei confronti di altrettanti magistrati, ed essendo esse state trattate congiuntamente non aveva consentito una valutazione attenta e dettagliata di ciascuna di esse. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La decisione impugnata correttamente rileva l'assenza di motivi di ricusazione - in specie quello di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) c.p.p. in relazione all'art. 36, comma 1, lett. d), c.p.p. Infatti un esposto indirizzato al Consiglio Superiore della Magistratura da parte di un magistrato (unitamente ad altri colleghi, fatti oggetto di una campagna di stampa ritenuta "denigratoria" nei loro confronti), finalizzato alla tutela della propria onorabilità, non appare obiettivamente sintomatico di inimicizia grave verso uno dei soggetti che a tale campagna di stampa hanno in qualche modo partecipato.
Il significato di un siffatto esposto, in sè generico e non foriero di conseguenze nei confronti dei soggetti del cui comportamento ci si duole, è al più quello di una "difesa avanzata" contro eventuali azioni disciplinari, una segnalazione della pretestuosità dell'affermazione di opinioni in qualche maniera diffamatorie. La riserva contenuta nell'esposto, di tutelarsi nelle opportune sedi civili o penali, peraltro non rivolta direttamente agli autori della campagna di stampa, si pone sulla medesima linea, nel senso di preavvertire l'organo di tutela dei giudici che il proseguire della azione "denigratoria" costringerà a una tutela giudiziaria al momento non voluta e ritenuta "extrema ratio". Alla quale peraltro non risulta che il giudice attualmente ricusato (nè altri nella sua situazione) abbia fatto ricorso come risulta dalla stessa ordinanza impugnata.
2. Il fatto poi che uno dei giudici oggetto della denunciata campagna di stampa abbia ritenuto di astenersi e che uno di essi sia stato autorizzato all'astensione dal presidente del Tribunale di Parma, non ha alcun rilievo nei confronti della posizione del giudice della cui ricusazione qui si tratta, poiché all'evidenza ogni situazione individuale non è meccanicamente parificabile alle altre.
3. Infine l'avere il ricusante denunciato il giudice oggi ricusato davanti all'autorità giudiziaria non è affatto sintomo di inimicizia grave del giudice stesso verso l'imputato, se mai di animosità dell'imputato verso il giudice.
Come bene evidenzia l'ordinanza impugnata, sarebbe assurdo potersi liberarsi del giudice naturale per il solo fatto di denunciarlo, a prescindere da qualsivoglia fondatezza della denuncia.
4. L'ordinanza impugnata è esaurientemente motivata, mentre il ricorso appare pretestuoso e manifestamente infondato, così da doversi dichiarare la sua inammissibilità.
5. La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, stante la pretestuosità del ricorso, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005