Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
La Corte d'Appello, investita in sede di conversione del ricorso, non deve limitarsi a effettuare il solo "iudicium rescindens", come avviene nel giudizio di legittimità, ma deve estendere la sua cognizione anche al riesame del merito e, quindi, al "iudicium rescissorium", applicandosi le regole tipiche che governano i poteri cognitivi del giudizio di appello. (Nella specie, in adesione al principio, la S.C. ha affermato che la Corte d'Appello avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di motivazione nel merito non soddisfatto dal giudice di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2012, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto Presidente del 25/01/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo Consigliere N. 198
Dott. RAGO Geppino rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna Consigliere N. 37406/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AV CA nato il [...];
2. PA CO nato il [...];
avverso la sentenza del 17/12/2010 della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa Fodaroni Maria Giuseppina che ha concluso per il rigetto del ricorso dello AV e annullamento senza rinvio per il ricorso del PA per il capo penale e rinvio al giudice civile per le statuizioni civili;
uditi i difensori avv.ti Bisori CA (per PA), Di Stante Marcello, in sostituzione avv.to Batacchi (per AV) che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 30/10/2003, il g.m. del tribunale di Firenze - sezione distaccata di Empoli - così decideva:
- dichiarava AV CA colpevole del reato di appropriazione indebita di n 203 pelli di zibellino ai danni della costituita parte civile LE NA e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno a favore della LE da liquidarsi in separato giudizio ed al pagamento di una provvisionale di _ 10.000,00;
- assolveva AM BR dal reato di cui all'art. 646 c.p. e PA ES dal reato di ricettazione delle suddette pelli. Il giudice, però, ometteva di redigere la motivazione, sicché con provvedimento di carattere generale, datato 16 novembre 2005 ed avente ad oggetto: "Deposito fascicoli rinvenuti nell'ufficio della dottssa (...) relativi a procedimenti penali, cause di lavoro, cause di locazione in cui è stato letto il dispositivo ma non depositata la motivazione", il magistrato responsabile del Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, in esecuzione di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, ordinava "alla cancelleria penale il deposito dei fascicoli penali già deliberati relativi al ruolo della dott.ssa (...) ma privi di motivazione", nonché "la formazione di un documento contenente l'intestazione della sentenza, le generalità degli imputati, l'imputazione, l'indicazione delle conclusioni delle parti e la fotocopia del dispositivo conforme attestandone la conformità all'originale", disponendo che "detto documento sarà depositato in cancelleria e considerato come sentenza a tutti gli effetti".
2. Avverso il suddetto provvedimento, proponevano appello sia lo AV che la parte civile. Il P.G. proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge chiedendo l'annullamento della sentenza sotto il profilo della mancanza di motivazione: il ricorso, però, ex art. 580 c.p.p., veniva convertito nell'appello.
2.1. Lo AV, oltre che dedurre la nullità della sentenza di primo grado essendo priva di motivazione, in subordine, entrava nel merito del processo e lamentava l'erroneità della decisione del primo giudice, sostenendo la sua non colpevolezza e chiedendo, quindi, l'assoluzione.
2.2. La LE, nella sua qualità di parte civile, invece, impugnava la sentenza nella parte in cui aveva prosciolto il PA sostenendo che l'istruttoria dibattimentale aveva evidenziato un quadro probatorio che, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, conclamava la colpevolezza dell'imputato del quale, quindi, veniva chiesta la condanna ai soli fini civili.
3. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza pronunciata in data 17/12/2010, così decideva:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava PA ES per il reato di ricettazione alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa oltre al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento della provvisionale di Euro 10.000,00 in solido con lo AV;
- confermava la sentenza nei confronti dello AV.
4. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
5. AV, con un unico motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 157 c.p. per non avere la Corte territoriale dichiarato l'estinzione del reato nonostante la prescrizione fosse maturata ben prima della celebrazione del dibattimento di secondo grado;
6. PA ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 604 c.p.p. per non avere la Corte territoriale, preso atto della nullità della sentenza di primo grado derivante dalla mancanza di motivazione, trasmesso gli atti al Tribunale per una nuova celebrazione del dibattimento;
2. violazione dell'art. 597 C.p.p. per avere la Corte territoriale condannato il ricorrente alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di ricettazione, nonostante, in ordine al capo di assoluzione pronunciata dal Tribunale, l'organo dell'accusa non avesse proposto alcun gravame nel merito. Infatti, la P.G. aveva proposto, avverso la sentenza di primo grado, solo un ricorso per cassazione con il quale aveva dedotto esclusivamente la nullità della sentenza: il che, però, secondo una parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione, doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse;
3. CARENZA DI MOTIVAZIONE: sostiene il ricorrente che, poiché era stato assolto nel giudizio di primo grado, e poiché mancava la motivazione di assoluzione, si era trovato nell'impossibilità di difendersi. La motivazione addotta dalla Corte territoriale, doveva, comunque, ritenersi carente, perché non un solo rigo era stata dedicata alla deposizione del teste Bagnoli che aveva reso dichiarazioni favorevoli ad esso ricorrente e sulla base delle quali, presumibilmente, il primo giudice aveva ritenuto di pronunciare la sentenza di proscioglimento. La Corte, poi, aveva sostenuto che il ricorrente avrebbe reso dichiarazioni ma si trattava di affermazione incomprensibile perché il medesimo non aveva mai reso alcuna dichiarazione nel corso dell'intero procedimento.
4. violazione dell'art. 157 c.p. per non aveva la Corte territoriale neppure esaminato la questione della prescrizione del reato contestato al quale si sarebbe dovuto applicare la nuova normativa atteso che alla data di entrata in vigore della medesima (e cioè il 24/12/2005) la motivazione non era stata ancora depositata e, dunque, non poteva considerarsi pendente in appello.
5. violazione dell'art. 62 bis c.p. per avere la Corte erroneamente ritenuto che il ricorrente non fosse meritevole delle attenuanti perché recidivo laddove, dal certificato penale, risultava che, al momento del fatto, ossia nel dicembre 2000, il ricorrente era incensurato atteso che le due sentenze passate in giudicato risalivano al 4/10/2004 e al 28/03/2006.
DIRITTO
1. PA.
1.1 Violazione dell'art. 604 c.p.p.: la censura va disattesa per le ragioni di seguito indicate.
La Corte territoriale, pur a fronte della dedotta nullità della sentenza di primo grado, che, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti al primo giudice, ha ritenuto di decidere ugualmente nel merito, richiamando la sentenza delle SS.UU. n 3287/2008 riv 244118 secondo la quale "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante" essendo la mancanza di motivazione causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa.
Il ricorrente, in questa sede, richiamando una serie di sentenze di questa Corte di legittimità che, in fattispecie similari, hanno annullato la sentenza con trasmissione degli atti al primo giudice, ritiene che la decisione impugnata sia errata perché sostituendosi al primo giudice e redigendo la motivazione in sua vece, abbia sostanzialmente privato l'imputato di un grado di giudizio. In punto di fatto, va precisato che la sentenza di primo grado (priva di motivazione alcuna) era stata impugnata sia dallo AV (il quale, oltre che chiedere la nullità della sentenza aveva, in subordine, chiesto il proscioglimento nel merito: cfr sentenza impugnata pag.
2-3 motivazione) sia dalla parte civile LE (che aveva chiesto, quanto al PA, la riforma della sentenza per le sole statuizioni civili, sostenendo, nel merito, che sussistevano gli elementi per la condanna e la riforma dell'impugnata sentenza: cfr. pag. 3), sia dal P.G. È vero che, nell'ambito di questa stessa Corte di legittimità, in ordine a vicende similari, si registrano sentenze di segno opposto: ad es. Cass. 26075/2011 Rv. 250513 ha deciso che "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie in tema di omessa redazione della motivazione, con la pronuncia del solo dispositivo di condanna)", laddove, Cass. 28467/2011 Rv. 250905 ha stabilito che "il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, e composta soltanto del dispositivo letto in udienza, non può sostituirsi al primo giudice redigendo la motivazione del tutto omessa e deve trasmettere a quest'ultimo gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio. (Nella specie il magistrato che aveva definito il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza non aveva redatto la motivazione perché deceduto)"; Cass. 16336/2010, Di Marco;
Cass. 24/11/2010, Catanzaro. Tuttavia, come si è detto, il caso di specie, presenta la peculiarità che entrambi gli appellanti avevano impugnato la sentenza chiedendone la riforma nel merito, nonostante la mancanza di motivazione. Si rende, quindi, perfettamente applicabile il principio enunciato dalle SS.UU. cit. al quale si è uniformata la Corte territoriale, proprio perché la Corte era stata investita del merito della questione. Nelle fattispecie, invece, decise difformemente da questa Corte di legittimità, l'appellante (o il ricorrente ove era stato proposto direttamente il ricorso saltum) si era limitato a chiedere la nullità della sentenza senza investire, quindi, la Corte territoriale del merito. Ma, ove si leggano le motivazioni di quelle sentenze, ci si avvede che questa Corte ha fatto salva proprio l'ipotesi in cui l'appellante avesse devoluto alla Corte di Appello il merito della vicenda processuale: cfr. in particolare, Cass. 16336/2010, Di Marco;
Cass. 28467/2011 cit. La decisione della Corte
territoriale, quindi, va condivisa perché, pur dovendosi ritenere nulla la sentenza impugnata, ex art. 125/3 c.p.p., tuttavia si verte in un caso di nullità - non rientrante in una delle ipotesi tassative di cui all'art. 604 c.p.p. - alla quale la Corte, essendo stata investita del merito, aveva il dovere di rimediare in forza dei pieni poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatole dalla legge.
Del tutto impropriamente il ricorrente invoca la mancanza di un grado di giudizio, atteso che, il giudizio di primo grado "si è regolarmente svolto e concluso, con la emissione di una decisione, di cui il dispositivo costituisce il compendio, e la statuizione del giudice di appello, conseguente al gravame, non è influenzata tanto dallo sviluppo motivazionale del primo giudice quanto dal devolutum, che importa comunque approfondita conoscenza degli atti": Cass. 26075/2011 cit.. 1.2. violazione dell'art. 597 c.p.p.: anche la suddetta censura è infondata.
Sul punto, va, infatti, rilevato che, come si è detto, la sentenza di primo grado era stata impugnata anche dal P.G. davanti alla Corte di Cassazione solo sotto il profilo della violazione di legge per mancanza di motivazione, ma, poi, il ricorso art. 580 c.p.p., era stato convertito in appello.
Sul punto va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di conversione del ricorso per cassazione in appello, prevista dall'art. 580 c.p.p., devono essere osservate le norme che disciplinano il giudizio di appello: non deve, pertanto, la corte di merito, limitarsi a effettuare il solo "iudicium rescindens", come avviene nel giudizio di Cassazione, ma la sua cognizione deve estendersi anche al riesame del merito e quindi al "iudicium rescissorium", secondo le disposizioni di cui all'art. 593 c.p.p., ss., e pertanto secondo le regole tipiche che governano i poteri cognitivi del giudice di appello.
Infatti, le norme che, in casi siffatti casi, devono essere osservate nel giudizio sono quelle del processo di appello e non quelle del giudizio di cassazione: la corte di merito non si deve limitare ad effettuare il solo judicium rescindens ma la sua cognizione deve anche estendersi al riesame del merito e quindi al judicium rescissorium, secondo le norme dell'art. 593 c.p.p., ss. ossia secondo le regole di cognizione del giudice di appello: in terminis Cass. 13294/1999 riv 214893 - Cass. 4695/2001 Rv. 220787. Ora, applicando alla fattispecie in esame il suddetto principio, ne deriva che, proprio perché il P.G., con il suo ricorso, aveva chiesto che la sentenza impugnata venisse dichiarata nulla per mancanza di motivazione, la Corte di Appello non poteva limitarsi al solo giudizio rescindente ma, essendo investita anche del conseguente giudizio rescissorio, necessariamente non poteva che entrare nel merito di tutta la vicenda e, quindi, giungere anche a conclusioni opposte a quelle del giudice di primo grado.
In altri termini, il ricorso del P.G. aveva una sua logica ove fosse stato giudicato davanti alla Corte di Cassazione legittimata a decidere del solo giudizio rescindente.
Ma, poiché il suddetto ricorso si è, poi, convertito in appello, quel ricorso, correttamente inteso, non poteva avere altro significato che investire la Corte di appello (ove il giudizio rescindente avesse avuto esito positivo) anche del pieno merito della vicenda proprio perché si chiedeva alla Corte di motivare ex novo su tutta la vicenda processuale senza alcuna preclusione. Non è, infatti, ipotizzatale che la Corte territoriale, una volta ritenuto fondato il motivo di gravame, nella seguente fase rescissoria fosse tenuta a scrivere una motivazione conforme al dispositivo emesso dal primo giudice, perché, se così fosse, le si attribuirebbe un compito di mera supplenza (mera redazione della motivazione conforme al dispositivo già emanato dal primo giudice) che nessuna norma prevede e che, anzi deve ritenersi esclusa dal fatto che essendo giudice di merito del gravame, la sua funzione è quella di verificare, ove investita della questione, se e in che termini la decisione di primo grado sia o meno corretta. In conclusione, si deve ritenere che il ricorso del P.G. aveva un contenuto pienamente devolutivo sicché correttamente la Corte è entrata nuovamente nel merito di tutta la vicenda ed ha deciso, su tutte le posizioni devolute, secondo il suo convincimento espresso nella motivazione oggetto di impugnazione davanti a questa Corte. Infine, quanto alla censura secondo la quale il P.G. non avrebbe avuto interesse ad impugnare la sentenza di primo grado dolendosi della sola carenza di motivazione, questa Corte ritiene di dover ribadire che "è solo in presenza di una motivazione (qualunque essa sia) che le parti possono articolare e "dimostrare" un concreto interesse alla impugnazione, altrimenti preclusa per definizione, in palese contrasto con l'art. 111 Cost.": in terminis Cass. 16336/2010.
1.3. carenza di motivazione: la Corte territoriale, alla stregua dell'istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che vi fossero elementi sufficienti a far ritenere la responsabilità del ricorrente in ordine al contestato reato di ricettazione e ciò perché il PA non aveva indicato "la persona da cui ebbe ad acquistare le merci e avendo più soggetti individuato quel pellame come facente parte delle pelli di zibellino fornite dalla Ballesi allo AV e mai più restituite".
In particolare, la Corte territoriale è pervenuta alla suddetta conclusione, prendendo in esame le dichiarazioni testimoniali della parte civile, e di due testi (tali UP e CC) che avevano fornito il pellame alla LE, i quali, in modo concorde e, soprattutto, fornendo particolari ritenuti decisivi, avevano affermato che le pelli ritrovate nel possesso del PA erano proprio quelle che essi avevano venduto alla LE. Il ricorrente, lamenta che la Corte non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la testimonianza di tale Bagnoli che era a lui favorevole e sostiene che la Corte avrebbe travisato l'istruttoria nella parte in cui, nella motivazione, aveva affermato che il PA aveva reso dichiarazioni incoerenti, atteso che il ricorrente non aveva mai reso alcuna dichiarazione nel corso dell'intero procedimento.
La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata.
Le SS.U.U, con la sentenza n 33748/2005 riv 231675, proprio in una fattispecie in cui l'imputato lamentava la propria impossibilità a difendersi di fronte ad una motivazione di condanna in sede di appello che aveva addotto argomenti non trattati dal primo giudice nella sentenza di assoluzione, chiarirono (cfr par. 2 della motivazione in diritto) che "(...) Ai fini della rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva, la Corte di Cassazione può e deve fare riferimento, pertanto, non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contestare il gravame del pubblico ministero, abbia prospettato al giudice di appello l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate ed utilizzate per fondare la decisione assolutoria. Con il lineare corollario che la mancata risposta del giudice di appello alle argomentazioni svolte dalla difesa nel contraddittorio dibattimentale circa la portata di decisive risultanze probatorie, conducente all'illegittimo esercizio del potere demolitorio della sentenza di assoluzione di primo grado ad opera di un giudice che ha valutato solo il carteggio processuale, inficia la tenuta "informativa" e "logico-argomentativa" della sentenza di condanna e, a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la rende suscettibile di annullamento. Nè va sottaciuto il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, ha l'obbligo di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificato il rovesciamento della statuizione assolutoria in quella di condanna. Di talché, ferma restando la discrezionalità delle scelte legislative quanto alla riperimetrazione delle opzioni decisorie consentite al giudice di appello, ritiene il Collegio, alla stregua della formulata soluzione interpretativa, che le fondamentali garanzie di cui all'art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost. attinenti al pieno esercizio delle facoltà difensive, anche per i profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell'obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, siano riconosciute ed assicurate nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado".
Ciò significa, quindi, applicando il suddetto principio al caso di specie, che, poiché manca completamente la motivazione della sentenza di primo grado, e poiché il ricorrente, pur a fronte del ricorso del P.G., non ritenne di attivarsi in alcun modo al fine di ribadire la propria innocenza e la correttezza della decisione di primo grado (ad es. producendo una memoria illustrativa dei dati probatori a sè favorevoli), questa Corte, alla quale è precluso il controllo di merito sull'attività istruttoria, non può che limitarsi al controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata. E, tale controllo non può che avere, per quanto già detto, un esito positivo atteso che la motivazione illustra e chiarisce ampiamente le ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli. In particolare, quanto alla circostanza secondo la quale la Corte avrebbe travisato le pretese dichiarazioni rese dal PA, vi è da dire che, in realtà, nell'ultima pagina della motivazione, la Corte ha scritto che, uno degli elementi a carico del PA era costituito proprio dal fato che non aveva mai indicato la persona dalla quale acquistò le pelli che furono trovate in suo possesso: il che costituisce la classica motivazione di condanna per il reato di ricettazione. La censura, quindi, va ritenuta null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
1.4. violazione dell'art. 157 c.p.: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Le SS.UU. con la sentenza n 47008/2009 hanno statuito che la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli, trattandosi di accadimento idoneo, sia in relazione al momento processuale in cui interviene, sia con riguardo al suo contenuto di verifica fattuale e di imposizione punitiva, a segnare la linea di demarcazione temporale tra la pregressa e la nuova normativa. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pendenza del grado d'appello ha inizio dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado.
Di conseguenza, alla presente fattispecie, si applica la previgente normativa che, per la ricettazione, prevedeva un termine massimo di prescrizione di anni quindici, periodo che, ad oggi, non è ancora decorso.
1.5. violazione dell'art. 62 bis c.p.: la censura è infondata, perché, al di là della circostanza se, al momento del fatto, l'imputato fosse o meno recidivo, ciò che rileva è che la Corte ha espresso un giudizio sul comportamento successivo ai fatti tenuto dal ricorrente, giudizio che, ex art. 133 c.p., ha, quindi, legittimato la Corte a non concedere le attenuanti generiche con una motivazione che, in quanto congrua ed aderente al dato fattuale indicato, non è censurabile in questa sede di legittimità.
2. AV.
2.1. violazione dell'art. 157 c.p.: la censura è fondata. Infatti, premesso che al reato addebitato al ricorrente si applica la previgente normativa (peraltro, nel caso di specie, uguale a quella nuova), alla data della sentenza di appello la prescrizione era già maturata sicché la Corte aveva l'obbligo di dichiarare la suddetta causa estintiva come richiesto peraltro dallo stesso P.G. nelle sue conclusioni. Essendo la prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, la Corte aveva ugualmente l'obbligo di pronunciarsi sulle statuizioni civili che, quindi, rimangono salve.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AV CA perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
CONFERMA Le statuizioni civili.
RIGETTA il ricorso di PA ES che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012