Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5635
CASS
Sentenza 18 aprile 2002

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. RAFAELE CORONA, con la relazione del Dott. GIOVANNI SETTIMJ. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, sostenendo la validità di un preliminare di vendita che includeva un locale terraneo, mentre la controparte ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il contratto definitivo escludeva tale locale. La Corte ha esaminato le questioni giuridiche relative alla validità della notifica della sentenza di primo grado e all'interpretazione del contratto di compravendita.

Il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale per tardività e ha confermato la decisione della Corte d'Appello, affermando che il contratto definitivo del 17.11.81 identificava chiaramente solo l'appartamento, escludendo il locale terraneo. La Corte ha argomentato che l'interpretazione del contratto deve basarsi sul senso letterale e logico delle espressioni utilizzate, e che eventuali errori notarili non possono alterare la volontà espressa nel contratto definitivo. Inoltre, ha sottolineato che la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata in modo non valido, rendendo ammissibile l'appello. Pertanto, il ricorso è stato respinto e le spese legali sono state poste a carico della parte soccombente.

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Massime7

Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono esposte negli artt. 1362 - 1371 cod. civ. secondo un principio gerarchico: conseguenza immediata è che le norme cosiddette strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362 - 1365, precedono in detta operazione quelle cosiddette interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366 - 1371 cod. civ. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti. Avuto riguardo a questo principio di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dal primo comma dell'art. 1362 cod. civ., ne consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell'art. 1362 cod. civ. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione; ne', in tale ipotesi, il giudice del merito può comunque desumere elementi contrari dal contegno processuale delle parti ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., il quale - tra l'altro - configura un potere discrezionale del giudice, solo il cui esercizio (e non già il mancato esercizio, come accade invece nel caso delle prove tipiche), va dal giudice motivatamente giustificato, versandosi in tema di c.d. prove atipiche o innominate.

In materia di elezione di domicilio ex art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - che si sostanzia in una dichiarazione formalmente indirizzata ai vari soggetti a diverso titolo operanti nel giudizio (controparte, giudice, cancelliere )-, pur vigendo il principio di libertà di forma degli atti processuali posto dall'art. 121 cod. proc. civ., è necessario, argomentando in via analogica dalle disposizioni espressamente regolanti ipotesi di elezione di domicilio quali - tra le altre - quelle di cui agli artt. 319, secondo comma, 414, 416, 543 e 743 cod. proc. civ., una forma idonea al raggiungimento dello scopo: tale forma non può essere che quella scritta, sia che si tratti di dichiarazione inserita in un atto di parte da accludere al fascicolo d'ufficio, sia che si tratti dell'attestazione della ricezione della dichiarazione riportata in un processo verbale anch'esso inserito nel fascicolo d'ufficio ( Nel caso, la S.C. ha ritenuto al riguardo inidonea la dichiarazione del procuratore, resa a verbale d'udienza, di avere effettuato l'elezione di domicilio "nella cancelleria all'atto della costituzione" ed ha osservato che dal tenore della medesima sembrava evincersi il riferimento ad un'indicazione del proprio domicilio fatta annotare "in" cancelleria contestualmente alla costituzione ivi operata, piuttosto che un'elezione di domicilio ai sensi del citato art. 82 "presso" la cancelleria; nonché ha rilevato l'inconferenza della stessa opinione del dichiarante, a fronte della mancanza di qualsivoglia utile prova di una effettiva avvenuta elezione di domicilio presso la cancelleria ).

L'elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volontà delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare. Ne consegue che, allorché le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, siano poi addivenute alla stipulazione di un contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, può anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che per ciò sia necessario un distinto accordo novativo. A tale stregua, in sede di interpretazione del contratto definitivo, non vi è alcun obbligo per il giudice del merito di valutare il comportamento delle parti ex art. 1362, secondo comma, cod. civ., e di prendere in considerazione il testo del contratto preliminare ( Nel caso, la S.C., nel fare applicazione del suindicato principio con particolare riferimento all'individuazione del contenuto del rapporto stipulato dalle parti, ha osservato che in sede di stipulazione del preliminare le parti possono anche determinare un oggetto più ampio di quello successivamente trasfuso nel contratto definitivo, senza che ciò tuttavia assuma alcuna rilevanza ai fini dell'identificazione del contenuto delle determinazioni definitive ).

Ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto di una compravendita, l'indicazione dei confini - che concerne punti oggettivi di riferimento esterni - consentendo perciò la massima precisione, assume valore decisivo e prevalente rispetto alle altre risultanze probatorie, ed in particolare ai dati catastali, sia allorché si risolva nella descrizione dell'intero perimetro, sia, a maggior ragione, quando trovi conferma in altri dati obiettivi incontrovertibilmente conducenti al fine, come la dettagliata descrizione della composizione e della collocazione dell'unità immobiliare nell'ambito di un più vasto complesso, così eliminando ogni margine di dubbio circa la materiale consistenza dell'unità stessa. A tali fini, pertanto, il ricorso ai dati catastali - che non solo hanno natura tecnica e sono preordinati essenzialmente all'assolvimento di funzioni tributarie ma anche spesso sfuggono alla diretta percepibilità da parte dei contraenti - ha soltanto carattere sussidiario, essendo ammesso unicamente nell'ipotesi di indicazioni inadeguate o imprecise in ordine ai confini.

L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (Nel caso, la S.C., in applicazione del suindicato principio, ha escluso che il ricorrente avesse interesse a proporre censure avverso il mancato espletamento di prove richieste - oltretutto - dalla controparte e tese ad escludere la validità di un documento che il giudice del merito, con pronunzia immune da censure, aveva ritenuto irrilevante ai fini della decisione).

Il procuratore della parte che eserciti il proprio ministero nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, in quanto, a norma dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, tale obbligo (in difetto del cui adempimento, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria adita) si riferisce solo ai procuratori che esercitano il proprio ministero al di fuori della circoscrizione d'appartenenza; pertanto, nei riguardi del procuratore esercente nella propria circoscrizione che non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito ne' ai sensi del citato art. 82 ne' ai sensi dell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., ma vanno eseguite nel luogo, risultante dall'albo dell'ordine professionale, in cui il procuratore ufficialmente risiede in ragione del suo ufficio a norma degli artt. 10 e 17, primo comma n. 7, del R.D. - legge 27 novembre 1933, n. 1578, conv. nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, anche ove risieda altrove e non abbia ottenuto la prevista autorizzazione ( Nel caso, la S.C., nel fare applicazione del suindicato principio, ha ulteriormente escluso che l'indicazione, negli atti di parte, di uno studio legale sito in circoscrizione diversa da quella dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo e la stessa elezione di domicilio della parte presso detto studio autorizzino a presumere, ove difetti una espressa e valida elezione di domicilio ai sensi del citato art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 ad opera del procuratore, che quest'ultimo sia iscritto all'ordine di quella diversa circoscrizione piuttosto che, come di norma e per legale presunzione implicita ex citato art. 82, a quello cui appartiene l'ufficio, in quanto sulla sopraddetta indicazione prevale il domicilio legale risultante dall'albo professionale ).

In materia di procedimento civile, sia ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., le regole sull'impugnazione tardiva operano esclusivamente in tema d'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini del ricorso incidentale, e solo la quale può avere interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Quando invece il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme dell'impugnazione incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso deve essere presentato in quelli propri del ricorso autonomo di cui agli artt. 325 cod. proc. civ.; a maggior ragione è soggetto ai detti termini ordinari qualsiasi ricorso proposto successivamente al primo, che ha comunque valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.

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Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5635
Data del deposito : 18 aprile 2002

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