Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 2
In tema di interpretazione dei contratti la scelta da parte del giudice di merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa.
Il mutamento della "causa petendi" determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in cui venga alterato l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, così da porre in essere in definitiva una pretesa nuova e diversa per la sua intrinseca essenza da quella fatta valere in primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ECAS SRL, con sede in Sassuolo (Mo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ALBISINNI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SUTICH GIAN CARLO, giusta procura speciale per Notar Giuseppe MALAGUTI DI MODENA DEL 28/02/97 n. 88829 di rep.;
- ricorrente -
contro
NI RG, NI AN, NI SS;
- intimati -
avverso la sentenza n.1099/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 05/07/96 e depositata il 12/09/96 (R.G. 1015/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20.5.1992 la soc. EC conveniva dinanzi il Tribunale di Bologna GN SE perché venisse accertata la autenticità della sua sottoscrizione in calce alla scrittura privata di data 11.9.1989 contenente un contratto per anni venti di affitto ai fini estrattivi di sabbia di un terreno di circa dieci ettari in agro di Grizzana, avendo esso attore interesse a trascrivere detto contratto nei pubblici registri immobiliari ex art.2643 n. 8 c.c. Radicatosi il contraddittorio, il convenuto non negava l'autenticità della firma ma assumeva la inesistenza del contratto per mancanza di accordo delle parti non avendolo sottoscritto anche GN AL unico proprietario del fondo del quale era affittuario insieme al fratello GN EF. In via riconvenzionale, chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la inesistenza, la nullità o la inefficacia del contratto. GN EF ed AL intervenivano volontariamente nel giudizio assumendo il secondo che non vi era stato alcun accordo con la soc. EC, nonostante fosse stata indicata come parte. All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza 735/95 accertava l'autenticità della sottoscrizione di GN SE posta in calce alla scrittura privata e rigettava la domanda riconvenzionale. Avverso detta sentenza proponevano appello i GN al quale resisteva la soc. EC.
La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 12.9.1996 accoglieva il gravame dichiarando che nessun contratto si era concluso tra GN SE e la soc. EC, rigettando, quindi, la domanda di accertamento di autenticità delle sottoscrizioni e quella riconvenzionale di condanna generica al risarcimento dei danni proposta da GN SE. Compensava le spese del doppio grado. Osservava, tra l'altro, la Corte che dal contenuto della predetta scrittura si desumeva che GN AL e SE dovevano considerarsi unitariamente come parte affittante, onde ciascuno di essi non poteva entrare in rapporto con la soc. EC
indipendentemente dall'altro e concludere, quindi, un autonomo e distinto contratto di affitto. In concreto, essendo mancata la dichiarazione di volontà di GN AL non si era perfezionato il contratto di affitto, la cui esistenza andava, in definitiva, esclusa con conseguente rigetto della domanda attorea. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soc. EC affidandolo a tre motivi.
Non hanno svolto difese GN SE, AL e EF. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione la soc. EC denunzia la nullità della sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui ha respinto la domanda di accertamento di autenticità della sottoscrizione di GN SE proposta da essa ricorrente malgrado la sentenza del Tribunale di Bologna non fosse stata investita dall'appello sul punto con conseguente formazione del giudicato sulla statuizione del primo giudice, preclusivo di ogni ulteriore esame (censura prospettata ex art. 360 n. 4 c.p.c.). Con il secondo mezzo di annullamento la soc. EC denunzia la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha accolto una domanda nuova non proposta in primo grado (censura dedotta ex artt. 345 e 360 n. 4 c.p. c.). In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia dato ingresso a nuove argomentazioni prospettate dai GN in grado di mutare la "causa petendi" e cioè i fatti sui quali si fonda il diritto di cui si chiede il riconoscimento.
Per priorità logica va esaminato il secondo mezzo che deve ritenersi privo di fondamento.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità non ogni mutamento della "causa petendi" determina mutamento della domanda tale da renderla improponibile come domanda nuova nel giudizio di appello. Tale effetto si verifica nei soli casi in cui venga alterato l'oggetto sostanziale della azione ed i termini della controversia, cosi da porre in essere, in definitiva, una pretesa nuova e diversa per la sua intrinseca essenza da quella fatta valere in primo grado (cfr. Cass. 8961/90). Dall'esame diretto degli atti che questa Corte può compiere attesa la natura dell'errore denunziato, si evince che i GN hanno in primo grado dedotto che la scrittura privata dell'11.9.1989 non poteva ritenersi un contratto o meglio un valido contratto per non averla sottoscritta GN AL, proprietario del fondo e parte essenziale del rapporto, pertanto ne eccepivano la inesistenza. In appello, i GN hanno ugualmente insistito sulla inesistenza, invalidità, nullità dell'asserito contratto di cui alla scrittura 11.9.1989 sul rilievo della non sottoscrizione della predetta scrittura sempre da parte di GN AL da considerarsi parte contrattuale unica ed inscindibile perché titolare del diritto di proprietà e concedente del fondo tenuto in fitto da GN SE. In tale situazione, non può ritenersi proposta in fase di gravame una azione sostanzialmentè nuova, onde correttamente la Corte bolognese ha considerato che la scrittura in oggetto per essere valida doveva essere sottoscritta sia da GN AL che da GN SE, in quanto unitariamente ritenuti parte affittante, ossia soggetti di un'unica parte complessa costituente un unico centro di interesse. Pertanto, ha affermato, ancora, la Corte distrettuale, le loro dichiarazioni di volontà erano destinate a fondersi in un'unica volontà negoziale ed essendo, in concreto, mancata la volontà negoziale di GN AL non si è formata la volontà della parte locatrice e, di conseguenza, il contratto di affitto tra GN SE e la EC non si è perfezionato. Con riferimento, al primo mezzo di impugnazione va rilevato che la declaratoria di inesistenza del contratto di affitto ha importato, come conseguenza, il rigetto della domanda della SOC. EC volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata dell'11.9.1989, accertamento finalizzato alla trascrizione di cui all'art. 2643 n. 8 c.c., in quanto non esistendo un contratto di affitto di immobile di durata ultra novennale, non sussiste un interesse giuridico attuale e concreto della EC stessa ad ottenere un accertamento giudiziale di autenticità della sottoscrizione della predetta scrittura privata.
Con tale pronunzia non può ritenersi ora violato il giudicato che la ricorrente assume essersi formato sulla statuizione del giudice di primo grado riferentesi alla autenticità della sottoscrizione perché non gravato di appello il punto e ciò perché l'art. 336 c.p.c. consente la estensione degli effetti di un capo riformato della sentenza (non perfezionamento del contratto di affitto) ai capi che ne siano dipendenti allorché le varie pronunce siano collegate tra di loro e ne costituiscano il consequenziale sviluppo.
Correttamente, in definitiva, la Corte d'Appello ha disatteso la domanda attorea di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di GN SE non esistendo un contratto di affitto e non potendosi, come si è detto, formare il giudicato sui capi che siano necessariamente collegati e subordinati ad altro capo che viene impugnato ed il cui accoglimento fa automaticamente venire meno, come in concreto, anche la decisione sul capo non impugnato che abbia per presupposto quello riformato.
Con il terzo motivo di ricorso la soc. EC, denunziata la violazione degli artt. 1362 e ss. C.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'Appello non abbia fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici che presiedono l'attività interpretativa essendosi limitata all'esame del dato letterale del documento ed omettendo di indagare sulla effettiva volontà delle parti, tra l'altro trascurando di considerare che le trattative erano state condotte dal solo GN SE e che quest'ultimo, sia pure dopo la conclusione dell'asserito contratto, era divenuto proprietario del fondo sul quale doveva estrarsi la sabbia.
Il motivo non ha fondamento.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ( 5893/96) in tema di interpretazione dei contratti la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti e collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa.
In concreto, la Corte d'Appello ha ritenuto in modo del tutto corretto che il senso letterale del contratto abbia rilevato con chiarezza ed univocità la comune volontà dei contraenti ed ha, quindi, considerato parte affittante inscindibile GN SE ed AL, il che ha reso e rende inammissibile una ulteriore interpretazione non potendo il giudice sostituire la propria opinione alla effettiva volontà delle parti.
Va, in conclusione, disatteso anche il terzo mezzo e con esso l'intero ricorso.
Nessun provvedimento sulle spese non avendo i GN svolto difese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999