Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 4241
CASS
Sentenza 28 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di interpretazione dei contratti la scelta da parte del giudice di merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa.

Il mutamento della "causa petendi" determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in cui venga alterato l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, così da porre in essere in definitiva una pretesa nuova e diversa per la sua intrinseca essenza da quella fatta valere in primo grado.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 4241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4241
    Data del deposito : 28 aprile 1999

    Testo completo