Sentenza 11 agosto 1999
Massime • 2
In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiché altrimenti la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità.
In tema di interpretazione del contratto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento ermeneutico è costituito dalla considerazione della connessione logica delle parole e delle espressioni impiegate dagli stessi per rendere manifesto il loro intento, di modo che, quando il significato di esse sia chiaro e non equivoco, nonché rivelatore della volontà comune, la suddetta ricerca può ritenersi correttamente ed utilmente conclusa, rendendo inutile il criterio logico letterale ogni altro criterio ermeneutico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1999, n. 8590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8590 |
| Data del deposito : | 11 agosto 1999 |
Testo completo
Composta da Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE US GU, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio del notaio dott.ssa RUSSO RI ANTONIA, difeso dall'avvocato RENATO DE US, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante NO IC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E.Q.VISCONTI 103, presso lo studio legale ZINI - CRISAPULLI, difesa dall'avvocato SALVATORE RUGGIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LA RI LUISA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 91/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DO RAIMONDI che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 20 novembre 1987 AR SA AS, nella qualità di erede di AL AS, - premesso che:
con scrittura privata del 2 settembre 1971 IL SE promise in vendita alla NO & C. s.a.s., in persona di IC NO, il locale terraneo sito in Castellammare al n^ 22 di via CO, nel cui possesso la società venne successivamente immessa come da scrittura privata del 12 aprile 1974; in quel "preliminare" gli stipulanti avevano "dato e preso atto" della pendenza, dinanzi al tribunale di Napoli, di un giudizio, fra il SE medesimo ed il di lei dante causa, AL AS, concernente la proprietà dell'immobile "compromesso"; la controversia era stata definita con sentenza del 1 ottobre 1982 con la quale il tribunale aveva accertato l'insorgenza dal 5 novembre 1975 del diritto dominicale del AS - convenne, in giudizio, dinanzi allo stesso tribunale, la s.a.s. NO & C perché questa fosse condannata al pagamento di un indennizzo per l'occupazione "sine titulo" di quel terraneo dal novembre 1975 al novembre 1987, data questa, dalla quale l'occupazione dell'immobile era giustificata da un contratto di locazione.
Nel giudizio intervenne DO De CO che, avendo affermato di essersi, con atto pubblico del 1 agosto 1980, reso acquirente, fra l'altro, anche del credito della AS, chiese accogliersi la domanda di questa ed estendersi al lui gli effetti della sentenza. La società convenuta oppose l'inammissibilità dell'intervento e l'infondatezza della pretesa fatta valere.
Con sentenza del 13 ottobre 1991 il tribunale adito rigettò le domande dell'attrice e dell'interventore.
Adita con i gravami principale, del De CO, ed incidentali della AS (che si era doluta della condanna relativa al pagamento delle spese del c.t.u. pur istando per l'accoglimento del gravame principale) e della NO & C. s.a.s, (in punto di inosservanza dell'art. 91 c.p.c.), con sentenza del 18 gennaio 1996 la corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello principale del CO, ha rigettato quello incidentale della AS e, accogliendo quello della società, in parziale riforma della decisione del tribunale, ha condannato la AS al pagamento, in favore di detta appellante incidentale, delle spese del primo grado del giudizio nella misura liquidata dal primo giudice nonché, in solido con il De CO, di quelle del giudizio di impugnazione. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto corretta l'eccezione, già posta dalla NO s.a.s., vittoriosa in prime cure, e riprodotta in sede di gravame, di inammissibilità dell'intervento, e, poi, dell'appello, del De CO sotto il profilo dell'essere stato il credito della AS già ceduto alla Sonny s.r.l. unitamente alla vendita, stipulata il 5 marzo 1988, di tutti i beni di quella.
Ha osservato in proposito il giudice dell'appello che con l'indicata stipulazione la AS aveva venduto alla Sonny s.r.l. tutti i suoi beni e ceduto i crediti inerenti ad alcuni di questi, essendosi in quell'atto negoziale espressamente convenuto: "i cespiti trasferiti sonò tutti, ad eccezione dell'ultima residenza del "de cuius", condotti in locazione o comunque detenuti, sia pur senza titolo, da terzi come è noto alla società che, pertanto, subentra ad ogni effetto nei relativi rapporti ed in ogni relativa azione": così che il credito nei confronti della NO & C s.a.s., di "indennizzo" del godimento senza titolo del terraneo nel tempo antecedente alla stipula del contratto di locazione, faceva parte di quei "rapporti" ed era già estraneo al patrimonio della AS quando questa, successivamente, lo "trasferì" al De CO con la stipulazione dell'agosto 1990.
Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, ricorre il De CO;
resiste con controricorso solamente l'intimata NO & C s.a.s. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, in relazione al n^ 3 dell'art.360 c.p.c., il De CO denunzia la violazione degli artt. 1406,1162,1363 c.c.
La corte di merito - sostiene il ricorrente - non avrebbe considerato che con la vendita del 5 marzo 1988, di tutti gli immobili dalla AS alla Sonny s.r.l., questa non era cessionaria del credito già azionato dalla venditrice nei confronti della NO s.a.s., ma era subentrata nei soli rapporti di locazione;
in particolare quello concernente il terraneo condotto dalla società NO dal 13 novembre 1987.
In proposito, il giudice dell'appello, essendosi discostato dal criterio ermeneutico dell'art. 1362 c.c. ed avendo pretermesso quello dell'art. 1363 c.c., non si sarebbe avveduto che i rapporti e le azioni nei quali era subentrata l'acquirente Sonny s.r.l. si riferissero, in ragione del collegamento espresso con la locuzione "pertanto", agli immobili ancora, all'epoca di quella stipulazione, detenuti da terzi "sine titulo", e che le parti avevano sinteticamente distinto da quelli locati;
ne' che, avendo gli stipulanti fissato il prezzo della vendita in L. 1.203.793.200, pari al valore catastale degli immobili, non avessero indicato il prezzo della ritenuta "cessione del credito" di L.73.449.340 nei confronti della società intimata: così che non si sarebbe potuto ritenere quel credito ceduto.
La corte dissente dalle censure.
In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce certamente in un'indagine di fatto, pertanto, affidata in via esclusiva al giudice del merito.
Ne discende la sua censurabilità in questa sede nei soli casi di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell"'iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure di inosservanza delle norme ermeneutiche.
In tal caso, la violazione deve essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da quelle discostato (art.366 n^ 4 c.p.c.); altrimenti la critica alla ricostruzione del contenuto della comune d ella volontà si traduce in un'inammissibile, in sede di legittimità, proposta di un'interpretazione diversa, e favorevole, dell'atto negoziale (sul punto "ex multis" vedasi anche la pronunzia di questa corte n 551/95). Inoltre, nella ricerca della comune intenzione degli stipulanti, il primo e principale strumento ermeneutico è costituito dalla connessione logica delle parole e delle espressioni impiegate per rendere manifesto il loro intento;
così che quando il loro significato sia chiaro e non equivoco, rivelando univocamente questa volontà comune, detta ricerca può ritenersi correttamente ed utilmente conclusa, esaurendo l'elemento logico letterale ogni altro criterio ermeneutico (in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 6995/83, 4563/95). In queste premesse, deve in primo luogo escludersi, contrariamente a quanto sostiene la società resistente, che il De CO non abbia indicato, secondo quanto si evince dall'esposizione della doglianza, il modo in cui la corte di merito si sia discostata dal canone interpretativo dell'art.1362 c.c., ma, con la resistente, deve ritenersi che, con l'apparente denunzia dell'inosservanza di questo criterio e della pretermissione di quello imposto dall'art. 1363 c.c., le censure sostanzialmente si traducono nell'attesa di una difforme interpretazione, preclusa in questa sede, del contratto stipulato il 5 marzo 1988 fra la AS e la Sonny s.r.l. L'osservanza del fondamentale criterio ermeneutico fornito dall'art.1362 c.c. sorregge e correttamente esaurisce l'operazione interpretativa compiuta dal giudice del merito.
Questi infatti ha ritenuto che, con la locuzione chiara ed univoca della clausola sub art. 5 del contratto in esame i cespiti trasferiti sono tutti ad eccezione dell'ultima residenza del "de cuius", condotti in locazione o comunque detenuti sia pur senza titolo da terzi come è noto alla società che, pertanto, subentra ad ogni effetto nei relativi rapporti ed in ognì azione relativa azione" - fosse stato reso palese il comune intento di trasferire ed acquistare la proprietà dei "cespiti" nonché di cedere e di rendersi cessionari di ogni residua ragione di credito, conseguente anche alla occupazione di alcuni di quelli priva di giustificazione e dalla quale conseguisse, pertanto, una "pretesa azionabile". Cessione, questa, che certamente includeva anche la "pretesa" nei confronti della società NO, per il tempo del godimento privo di titolo giustificativo del terraneo di via De CO (fino alla stipula del contratto di locazione del 13 novembre 1987), dovendosi, dal tenore letterate della clausola, ritenere che l'"attualità" si riferisse alla sola esistenza del credito, "di indennizzo" di quella occupazione ingiustificata, inerente all'immobile trasferito in proprietà, e non alla occupazione stessa.
Il giudice del merito ha pur implicitamente ritenuto, nell'esercizio del suo potere istituzionale, che le ulteriori clausole negoziali non contraddicessero il comune intento delle parti chiaramente ed univocamente manifestato con la formulazione letterale di quella sub art. 5, avendo considerato irrilevante il fatto che, nell'ambito dell'onerosità della stipulazione, le parti non avessero attribuito autonomo valore economico alla cessione dei crediti. Quel giudice ha così utilmente esaurito l'operazione ermeneutica," alla quale inutilmente il ricorrente oppone una propria con l'introduzione dell'elemento cronologico dell'attualità della detenzione "sine titulo", non rinvenibile nell'atto negoziale all'esito dell'interpretazione fattane con l'impiego del prioritario criterio logico letterale .
Con il secondo motivo del ricorso, in linea subordinata, il De CO, in relazione al n^ 3 dell'art.360 c.p.c., denunzia la violazione dell'art. 1265 c.c. La corte di merito - si osserva - nel risolvere il conflitto fra cessionari, la Sonny s.r.l., con atto del marzo 1988, ed esso ricorrente, con atto dell'agosto 1990, aveva ritenuto dirimente la data delle cessioni, quindi l'anteriorità di quella alla Sonny, con palese pretermissione del criterio, della priorità della notifica della cessione al debitore, dettato dall'art.1265 c.c.: così senza aver considerato aver solo il De CO notificato alla debitrice NO s.a.s. la cessione del credito in suo favore con l'intervento nel giudizio fra l'originaria creditrice, la AS, e la società medesima.
La doglianza è fondata.
Contrariamente a quanto deduce la società resistente, la questione, "di diritto" e non "di fatto", non può assolutamente ritenersi "nuova" essendo stata posta, con la prospettazione di un conflitto di interessi tra cessionari, al giudice del merito che l'ha, poi, risolta adottando il criterio della priorità cronologica fra le cessioni. Esattamente, quindi, il ricorrente denunzia l'inosservanza dell'art. 1265 c.c. poiché la norma, che si inquadra nella più generale disciplina della soluzione del conflitto fra più aventi causa dal medesimo alienante, fa prevalere la posizione dell'acquirente, anche ulteriore, che per primo abbia notificato la cessione al debitore o che da questo abbia ricevuto accettazione con atti aventi data certa.
Per "terzi", indicati nella intitolazione della norma, si intendono, secondo il contenuto della stessa, gli aventi causa dal medesimo autore, siano essi cessionari (I comma) ovvero i costituenti il pegno o l'usufrutto (II comma).
In conseguenza della violazione dell'art.1265 c.c. la corte di merito, nel dirimere il conflitto fra i cessionari, non si è data carico di verificare la priorità accordata dalla norma alla notifica della cessione al debitore o all'accettazione da parte di questo. Concludendo la disamina, il primo motivo del ricorso deve essere rigettato ed all'accoglimento del secondo consegue la cassazione, limitata alla censura accolta, della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice che si indica in altra sezione della corte di appello di Napoli.
Il giudice di rinvio si pronunzierà sul gravame del De CO limitatamente alla censura accolta in questa sede, e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, facendone questa corte espressa rimessione (art.385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte
rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo ed, in relazione alla censura accolta, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1999