Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1999, n. 8590
CASS
Sentenza 11 agosto 1999

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In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiché altrimenti la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità.

In tema di interpretazione del contratto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento ermeneutico è costituito dalla considerazione della connessione logica delle parole e delle espressioni impiegate dagli stessi per rendere manifesto il loro intento, di modo che, quando il significato di esse sia chiaro e non equivoco, nonché rivelatore della volontà comune, la suddetta ricerca può ritenersi correttamente ed utilmente conclusa, rendendo inutile il criterio logico letterale ogni altro criterio ermeneutico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1999, n. 8590
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8590
    Data del deposito : 11 agosto 1999

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