Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1999, n. 8584
CASS
Sentenza 11 agosto 1999

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La norma contenuta nell'art. 1359 cod. civ., che considera avverata la condizione quando questa sia mancata per causa imputabile alla parte che abbia un interesse contrario al suo avveramento, trova applicazione nelle sole ipotesi di "condizione casuale" (il cui avveramento, cioè, dipenda dal caso o dalla volontà di terzi) oppure "potestativa mista" (il cui avveramento dipenda in parte dal caso o dalla volontà di terzi e in parte da quella di uno dei contraenti); e invece, non può trovare applicazione in ipotesi di condizione "potestativa semplice", configurabile quando è attribuita rilevanza all'avveramento di un fatto che, pur essendo collegato alla volontà di una delle parti, non può ritenersi rimesso al suo mero arbitrio, poiché non le è indifferente adottare oppure omettere il comportamento rilevante e la relativa scelta rappresenta invece l'esito di un suo apprezzamento discrezionale di un complesso di motivi ed interessi.

Le regole di interpretazione dei contratti sono ordinate secondo un principio gerarchico, nel senso che le norme strettamente interpretative poste dagli artt. 1362 - 1365 cod. civ. precedono nella loro applicazione quelle cosiddette interpretative-integrative, dettate in via sussidiaria dagli artt. 1366-1371 cod. civ. In particolare, la concreta operatività di queste ultime regole resta esclusa quando, nella ricerca del comune intento degli stipulanti, il primo e principale strumento dell'operazione ermeneutica, fornito dall'art. 1362 e consistente nel riferimento alla connessione logica delle parole e delle locuzioni impiegate di dette espressioni, univocamente riveli, per il chiaro significato delle parti, una determinata comune volontà.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1999, n. 8584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8584
Data del deposito : 11 agosto 1999

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