Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE S0 12 3 9 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto REGOLAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE ni CONFINI - TROVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16714/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE 0.2561Cron.. Consigliere Dott. Rafaele CORONA Rep. 402 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Ud. 04/10/00 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 558 SE NTENZA dal Sig_ ---IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti #129 CCM 2001- . 4 domiciliato in ROMA CECCHETTO FRANCO, elettivamente IL CANCELLIERE 1500 VIA ANASTASIO II N 80, presso lo studio dell'avvocato DI NARDO LITTORIO, che lo difende unitamente all'avvocato PARPINEL LORIS, giusta delega in atti;
0243554 ricorrente 0249555
contro
MARSONET FRANCO, CECCHETTO ENNIO;
intimati avversO la sentenza n. 262/98 del Tribunale di 2/6/18 PORDENONE, depositata il 08/07/98, 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1568 udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo -1- MAZZACANE;
LORIS, difensore del udito 1'Avvocato PARPINEL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto Rilasciata copia legale al Sig. D. HARJO. ricorso;
per diritti 12.000+3 B.M 08 GIU, 2001. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 3000 CANCELLERIA C6508136 LIRE 3000 CANCELLERIA CF208193 CG50813 06508131 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atti di citazione notificato il 14.9.1992 RA CE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone RA MA ed EN CE chiedendo la riforma della sentenza pronunciata dal Pretore di Pordenone il 23.6.1992. che il Pretore,L'appellante assumeva pronunciando sulla domanda proposta dal MA e da EN CE tendente ad accertare i confini tra i fondi distinti al Catasto Terreni del Comune di Pasiano al F. 25 mapp. 194 e 193 di sua proprietà ed i fondi distinti al F. 25 mapp. 243 e 229 di proprietà dell'esponente, aveva errato sotto и due diversi profili;
invero anzitutto l'azione di accertamento di confini difettava di presupposti necessari attesa la mancanza di una incertezza soggettiva sulla esistenza dei confini medesimi, essendo questi ultimi ben conosciuti da entrambe le parti, ed inoltre i confini tra i suddetti fondi erano già stati riconosciuti dalle parti in via transattiva con la convenzione del 3.3.1983. L'appellante pertanto chiedeva, in riforma della sentenza pretorile, il rigetto della domanda formulata dagli att in primo grado e, in subordine, la determinazione della linea di confine 3 conformemente a quella apparente costituita, per i dalla mezzeria del fossetto difondi 194 e 224, ULTERIORE SUBORDINE scolo;
in ultima soluzione) chiedeva il rigetto della domanda attrice per intervenuta usucapione della porzione di terreno in contestazione. Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza del 2.6.1998 il Tribunale adito rigettava l'appello. anzitutto la Il Tribunale rilevava proponibilità dell'azione di regolamento dei confini da parte del MA e di EN CE, considerata l'oggettiva incertezza in ordine al confine tra i mappali 224 e 194 conseguente alla esistenza di un fossetto di scolo che non coincideva con la linea di confine risultante dal tipo di frazionamento allegato all'atto di acquisto dell'8.5.1971 intervenuto tra le parti, e tenuto conto che anche l'atto transattivo del 3.3.1983 non era idoneo a superare la situazione di incertezza riguardo alla effettiva linea di confine;
nel merito il giudice di appello riteneva che i confini tracciati dal consulente tecnico d'ufficio nominato TIPI tempi di in primo grado, facenti riferimento ai frazionamento allegati all'atto di acquisto, erano i più attendibili perché basati sull'unico elemento certo dedotto in giudizio;
in particolare nessun chiarimento decisivo era emerso dalla deposizioni dei testi escussi dinanzi al Pretore, le quali semmai avrebbero potuto suffragare una eventuale domanda di usucapione, qualora questa fosse stata formulata in via riconvenzionale in primo grado e non per la prima volta in appello;
neppure poteva attribuirsi risolutivo alla un carattere tra le parti il 3.3.1983, convenzione stipulata posto che con tale atto veniva disciplinato l'esercizio di una servitù di passaggio a carico del fondo mapp. 194, di proprietà degli appellati, ed a favore del fondo mapp. 229 di proprietà dell'appellante, senza peraltro alcun riferimento al confine tra i suddetti mappali. Avverso tale sentenza RA CE ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi;
RA MA ed EN CE non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 950 c.c. assume che il giudice di appello ha proceduto all'accertamento dei 5 confini tra i fondi di proprietà delle parti in causa basandosi sulle risultanze catastali, trascurando il rilievo che a tale criterio si può ricorrere soltanto in via sussidiaria, mentre nella fattispecie una pluralità di elementi (quali le fotografie in atti, l'atto di transazione del 3.3.1983 e le deposizioni testimoniali assunte in primo grado) avrebbero consentito di individuare la linea di confine come già emergente dallo stato dei luoghi. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente comunque erronea motivazione, sostiene l'assenza di argomentazioni da parte del giudice di appello in ordine ai dubbi espressi sulla attendibilità di alcuni testi;
inoltre il Tribunale di Pordenone avrebbe ritenuto che l'oggetto dellaerroneamente controversia riguardasse il confine tra i mappali INVECE CHE TRA I MATTAll 194 E 224, 194 e 229, ed avrebbe disatteso la circostanza che con l'atto di componimento del 3.3.1983 le parti, nel transigere la questione relativa alla servitù di passaggio gravante sul fondo mappale 194 a FAVORE .del fondo di proprietà dell'esponente, anche la linea di confine avrebbero individuato sussistente tra le rispettive proprietà. Con il terzo motivo CE, RA 345 dell'art. (348) c.p.c., nel denunciando violazione testo anteriore alla legge 26.11.1990 n. 393 censura l'affermazione del giudice di appello secondo cui l'appellante avrebbe formulato per la prima volta nel secondo grado di giudizio una domanda riconvenzionale relativa alla usucapione della porzione di terreno in contestazione, laddove in realtà era stata proposta una mera eccezione riconvenzionale, come tale proponibile anche in appello. E' opportuno procedere sotto un profilo logico giuridico all'esame anzitutto del terzo motivo di ricorso, atteso che la questione ivi sollevata ASSORBENTE Crispetto a riveste un rilievo decisivo, quelle oggetto dei primi due motivi. La censura è fondata. Invero RA CE nel giudizio di appello in linea subordinata si è limitato а chiedere il rigetto della domanda attrice per avvenuta usucapione a suo favore dell'area in contestazione, come del resto evidenziato nella parte narrativa impugnata, senza quindi alcuna della sentenza richiesta di un accertamento autonomo di un avvenuto acquisto della proprietà а titolo 7 originario per effetto del possesso protrattosi per il periodo legale. Pertanto tale deduzione, sollevata ai soli fini di paralizzare la domanda avversaria, pur ampliando il "thema decidendum", non costituisce domanda ma 40000 eccezione riconvenzionale (Cass.
3.4.1992 n. 4091), 290000 come tale proponibile anche in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nella formulazione anteriore alla legge 26.11.1990 n. 393 applicabile nella fattispecie (Cass. 29.8.1997 n. 8228). Deve quindi accogliersi il terzo motivo di M ricorso con conseguente assorbimento degli altri due;
pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle ل لا spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Trieste, essendo venute meno la competings disecondo guado del Tribunche
P.Q.M.
La Corte Accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara ' 0 assorbiti gli altri due;
cassa la sentenza 0 2 . N impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia E G 9 anche per la pronuncia sulle spese del presente 2 giudizio alla Corte di Appello di Trieste. Così deciso in Roma il 4.10.2000. Vince AN estempore Viney Boldonane, pres. 8 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri