Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 7206
CASS
Sentenza 9 luglio 1999

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Ai fini della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, il giudice per stabilire la sussistenza dell'inadempimento determinante a carico di uno dei contraenti, deve procedere ad una valutazione unitaria comparativa della condotta di entrambi i contraenti, onde accertare gli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle parti ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità economica complessiva del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte del medesimo. Nel procedere a tale giudizio comparativo non può attribuirsi efficacia determinante al mero dato cronologico dell'anteriorità di un inadempimento rispetto ad un altro (o di una domanda di risoluzione rispetto all'altra), ma deve essere valutata l'importanza delle singole inadempienze nel loro rapporto di dipendenza e di proporzionalità.

Nel caso in cui le parti dopo aver stipulato un contratto preliminare siano addivenute alla stipulazione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare. Il suddetto principio non può peraltro trovare applicazione nell'ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delle parti valutando tra l'altro il contenuto di detto preliminare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 7206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7206
    Data del deposito : 9 luglio 1999

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