Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1999, n. 4602
CASS
Sentenza 7 maggio 1999

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La notificazione dell'atto di riassunzione di un processo di merito si esegue, ai sensi dell'art. 125, ultimo comma disp. att. cod. proc. civ., al procuratore costituito, giusta l'art. 170 cod. proc. civ., espressamente richiamato. Ne consegue che per stabilire la validità di detta notifica non rileva il domicilio eletto dalla parte, bensì dal suo procuratore, se a ciò obbligato perché il giudizio si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale a cui è assegnato, con il corollario che ove invece la sede dell'autorità giudiziaria adita appartiene alla circoscrizione in cui egli è iscritto, il difetto di domicilio in questo luogo non comporta che la notifica stessa sia eseguibile in cancelleria, bensì deve esser eseguita, a pena di nullità, presso il luogo nel quale ufficialmente il medesimo risiede per l'esercizio del suo ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1999, n. 4602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4602
    Data del deposito : 7 maggio 1999

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