Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
La notificazione dell'atto di riassunzione di un processo di merito si esegue, ai sensi dell'art. 125, ultimo comma disp. att. cod. proc. civ., al procuratore costituito, giusta l'art. 170 cod. proc. civ., espressamente richiamato. Ne consegue che per stabilire la validità di detta notifica non rileva il domicilio eletto dalla parte, bensì dal suo procuratore, se a ciò obbligato perché il giudizio si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale a cui è assegnato, con il corollario che ove invece la sede dell'autorità giudiziaria adita appartiene alla circoscrizione in cui egli è iscritto, il difetto di domicilio in questo luogo non comporta che la notifica stessa sia eseguibile in cancelleria, bensì deve esser eseguita, a pena di nullità, presso il luogo nel quale ufficialmente il medesimo risiede per l'esercizio del suo ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1999, n. 4602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4602 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO CENTRO RESIDENZIALE ARCIGLIONI, in persona dell'Amministratore pro tempore, AR LM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 165, presso lo studio dell'avvocato M. SILVESTRINI, difeso dall'avvocato LUIGI JANNUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HE CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERVETERI 18, presso lo studio dell'avvocato F. FAZIO, difeso dall'avvocato CE HE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 71/96 del Giudice conciliatore di LATINA, depositata il 4/6/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato HE, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 3.1.1991 l'avv. Francesco Macciacchera conveniva dinanzi al conciliatore di Latina il condominio Centro Residenziale Arciglioni, con sede in Sabaudia, per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 390.000 per prestazioni professionali consistenti in pareri orali ed altro, a lui richiesti dal precedente amministratore, PP Pasquale, in seguito deceduto. Il condominio resisteva alla domanda;
nell'udienza 12.6.1995 la causa veniva cancellata dal ruolo per inattività delle parti (art.309 c.p.c.); riassunta dal Macciacchera, con atto del 22.12.1995,
con sentenza 4.6.1996 il conciliatore accoglieva la domanda e condannava il condominio al pagamento della somma di lire 390 mila oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e rimborso delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza, notificata il 12.7.1996, ha proposto ricorso con atto del 28.10.1996 e con un motivo di censura il Condominio Centro Residenziale Arciglioni in persona dell'amministratore pro- tempore;
resiste con controricorso l'avv. Macciacchera che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ed ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso viene basata dall'avv. Macciacchera: a) sulla mancanza nella procura speciale conferita al difensore del condominio avv. Luigi Iannucci della espressione <<con ogni facoltà di legge>>; b) sulla mancanza, inoltre, di un mandato all'amministratore del condominio per stare in giudizio. L'eccezione è infondata.
La dizione <<con ogni facoltà di legge>> non è un requisito richiesto dagli artt. 83 e 365 c.p.c. per la procura speciale nel ricorso per cassazione.
Il potere di rappresentanza spettante all'amministratore del condominio gli consente di impugnare le sentenze sfavorevoli nei giudizi nei quali sia stato parte, poiché la legittimazione processuale, una volta riconosciuta, è valida per tutti i gradi del giudizio (v. Cass.
2.12.1997 n. 6651; Cass. 26.2.1983 n. 1495 e numerose altre).
Con l'unico motivo denunciando violazione degli artt. 170, 314 c.p.c.; 58 disp. att. c.p.c.; 82 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 il condominio ricorrente eccepisce la nullità della notificazione dell'atto di riassunzione 22.12.1995 perché eseguita presso la cancelleria dell'ufficio di conciliazione di Latina, anziché nel domicilio eletto dal condominio, in Sabaudia, presso il difensore avv. Luigi Iannucci.
Il ricorso è fondato.
Il procuratore della parte che eserciti il proprio ufficio nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non è obbligato ad eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario adito in quanto, a norma dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, tale obbligo, in mancanza del cui adempimento il domicilio s'intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria adita, si riferisce solo ai procuratori che esercitano il proprio ufficio fuori della circoscrizione di appartenenza. Pertanto, nei riguardi del procuratore esercente nella propria circoscrizione che non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario adito, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito ne' ai sensi del citato art. 82, ne' ai sensi dell'art. 58 disp. att. c.p.c., ma vanno eseguite invece nel luogo in cui il procuratore deve risiedere per ragioni del suo ufficio a norma degli artt. 10 e 17 primo comma n. 7 R.D. L. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito con legge 22 gennaio 1934 n. 36 (V. Cass. 24.7.1996 n. 6651; Cass.
8.11.1989 n. 4676).
La notificazione dell'atto di riassunzione doveva pertanto avvenire non presso la cancelleria del conciliatore di Latina, ma nel luogo nel quale l'avv. Iannucci ufficialmente risiedeva per l'esercizio del proprio ufficio senza che rilevi l'elezione di domicilio del condominio presso lo stesso legale trattandosi di dichiarazione inidonea a conseguire l'effetto dell'art. 82 R.D. 22.1.1934 n. 37. (V. Cass. 17.1.1997 n. 433). Accogliendosi il ricorso, la sentenza dev'essere cassata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Latina che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 49 della legge n. 374 del 1991, come sostituito dall'art. 13 D.L. n. 571 del 1994 convertito in legge n. 673 del 1994, a decorrere dal 1 maggio 1995 è stato soppresso il giudice conciliatore ed è entrato in funzione il giudice di pace, restando ferma la competenza del conciliatore e l'applicazione della disciplina processuale previgente soltanto per le cause pendenti dinanzi allo stesso organo.
Pertanto, nel caso in cui la causa sia pervenuta alla cognizione della Corte di Cassazione, viene meno il presupposto della disciplina transitoria e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta la rimessione della causa al giudice di pace e non al conciliatore (v. Cass.
8.5.1998 n. 4674; Cass. 21.3.1997 n. 2534).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Latina.
Roma 22 dicembre 1998.