Cass. civ., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 9197
CASS
Sentenza 1 settembre 1999

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Ai fini della valutazione della ricorrenza - o meno - di una fattispecie di vendita in blocco dell'intero edificio, e del conseguente eventuale configurarsi del diritto del conduttore alla prelazione ed al riscatto previsti dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392/78, la legge attribuisce esclusivo rilievo al contratto definitivo, con la conseguenza che eventuali difformità tra questo ed il contratto preliminare non possono essere fatte valere dall'acquirente per contrastare il diritto di riscatto del conduttore, tanto più in ragione del fatto che lo stesso acquirente, con la stipula del contratto definitivo, ha con ciò stesso accettato, nell'esercizio della propria autonomia privata, tali difformità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 9197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9197
    Data del deposito : 1 settembre 1999

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