Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
L'interesse ad agire con l'azione di mero accertamento, sussiste ogni qualvolta ricorra una situazione pregiudizievole di incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice così conseguendo un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2001, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIGLI EP, che lo difende unitamente all'avvocato RIGOLI AGOSTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER AN TA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 273/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 06/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato GIGLI US, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nel settembre 1986, US ER conveniva in giudizio suo fratello NN TT ER perché si accertasse l'estensione della servitù di passaggio gravante sui fondi di quest'ultimo per l'utilità dei propri, in Soave, deducendone la costituzione per rogito notarile del 1958 e la successiva turbativa ad opera del fratello mediante l'apposizione di una rete metallica, che aveva ristretto lo spazio necessario per il passaggio.
NN TT ER si costituiva e resisteva alla domanda. All'esito della disposta consulenza tecnica, l'adito Pretore di Soave, con sentenza del 25 ottobre 1993, accoglieva la domanda, accertando nella misura indicata dal consulente d'ufficio le dimensioni della servitù di passaggio in questione, che il dedotto titolo negoziale non indicava con certezza.
NN TT ER interponeva gravame, cui resisteva la controparte.
Con sentenza del 28 novembre 1997/6 febbraio 1998, il Tribunale di Verona rigettava la domanda di US ER per carenza d'interesse a proporla, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Per la cassazione di tale sentenza, US ER ha proposto ricorso in forza di tre motivi.
NN TT ER, cui il ricorso è stato notificato il 26 gennaio 1999, non ha svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., nonché vizio di motivazione, il ricorrente si duole che il Tribunale lo abbia ritenuto privo di interesse a proporre la domanda di accertamento della estensione della servitù di passaggio in questione.
In particolare, precisa che la mancanza del dato di estensione della servitù nel titolo costitutivo era essa stessa fonte di incertezza oggettiva, così da raffigurare l'esistenza di un concreto interesse all'accertamento giudiziale della giusta misura di quel diritto reale, e sottolinea che il Tribunale aveva omesso di considerare che lo stesso comportamento processuale della parti, diversificato quanto all'ampiezza del passaggio di servitù, manifestava l'esistenza di un'attuale incertezza giuridica al riguardo, tale da giustificare la proposizione della domanda.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti e di onere della prova, nonché vizi di motivazione, il ricorrente si duole che la carenza d'interesse alla domanda d'accertamento in oggetto sia stata affermata dal Tribunale per difetto di prova del comportamento dedotto da esso ricorrente come lesivo dell'esercizio della servitù, fino ad allora praticato senza contestazioni di sorta. Con il terzo motivo, infine, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché vizio di motivazione, il ricorrente si duole che il
Tribunale abbia attribuito alla consulenza tecnica d'ufficio un valore ultroneo rispetto a quello proprio di accertamento dell'estensione della servitù in oggetto.
Siffatti motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, si presentano fondati nei termini di seguito esposti. In effetti, il Tribunale di Verona ha rigettato la domanda di US ER per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., segnatamente argomentando che "per la proponibilità e l'accoglimento di un'azione di accertamento deve sussistere una situazione giuridicamente tutelata rispetto alla quale soltanto è configurabile quella situazione di incertezza giuridica derivante dal fatto o dal comportamento del convenuto, che l'azione di accertamento è diretta a rimuovere e che legittima il ricorso al giudice. Ma l'accertamento azionato da ER US presupponeva la preventiva dimostrazione del fatto o comportamento della controparte che fosse stato tale da legittimare, suggerire, consigliare il ricorso al giudice. In effetti tale comportamento è descritto in citazione e sarebbe consistito nella apposizione di una rete metallica che restringe lungo il confine nord lo spazio necessario per l'esercizio del diritto di passo. Ma di questa apposizione, ripetesi, non v'è prova e neppure è dato derivarne un qualche elemento di riscontro dalla CTU..".
La delimitazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione di accertamento esercitata dalla parte, che il Tribunale ha in tal modo espresso, pur nella supposta mancanza - nel relativo titolo negoziale - della puntuale indicazione dell'estensione del diritto di servitù di passaggio in questione, non si presenta conforme al principio enunciato in materia da questa Corte.
Ed invero, secondo il più recente e consolidato orientamento di questa Corte, da cui non si ha motivo di discostarsi, l'interesse alla domanda di accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione del diritto dell'attore ad opera del convenuto, come invece mostra di ritenere il Tribunale, essendo sufficiente l'esistenza di uno stato di incertezza oggettiva sulla situazione soggettiva, di cui si invoca l'accertamento, che sia potenzialmente pregiudizievole per la parte e risolvibile soltanto con l'intervento del giudice: l'interesse ad agire con l'azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una situazione pregiudizievole d'incertezza, relativa a diritti o rapporti giuridici, che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, così conseguendo un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (v. ex plurimis sent. n. 11250/98, n. 5819/97, n. 5207/94, n. 5889/93, n. 12818/91, n. 4208/91 e n. 5743/90). Nell'ipotesi considerata, quindi, l'interesse dell'attore a proporre la domanda di accertamento delle giuste dimensioni dell'indiscusso diritto di servitù di passaggio, che il relativo titolo negoziale non indicava con certezza, doveva essere valutato alla stregua del principio innanzi enunciato e non già circoscritto all'attualità della lesione di quel diritto ad opera del convenuto. Di qui consegue l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Venezia (v. Cass. S.U. n. 1044 del 1999), deciderà della domanda proposta da US ER, facendo applicazione del sopraindicato principio di diritto, e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 12 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001