Articolo 58 del Codice della navigazione
Articolo 57Articolo 59
Versione
21 aprile 1942
Art. 58.
(Concessioni).

Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione.

Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, e' richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione interna.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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