Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/1999, n. 6214
CASS
Sentenza 21 giugno 1999

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Per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde", non potendo a tal fine applicarsi il capoverso dell'art. 1362 cod. civ., a norma del quale l'intenzione dei contraenti può esser desumibile anche dal loro comportamento complessivo, posteriore alla conclusione del contratto, ne' l'art. 1371 cod. civ., norma di chiusura rispetto alla predetta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/1999, n. 6214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6214
Data del deposito : 21 giugno 1999

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