Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5548 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A FALLIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24281/00 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente 5 5 4 8 /0 3pn. 12264 Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Walter CE ANO 1512 Consigliere Rep. Dott. Aldo CEC ERINI Ud. 05/12/2002 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OL OR, RE LL, RE IC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIACOMO GUSSONI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti
contro
TINTES DI MAGNONI ERMINIO SAS, in persona del gerente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato FABIO LORENZONI, che lo rappresenta e difende unitamente a ti avvocati AMEDEO 2002 TRAVI ALDO TRAVI, giusta procura speciale del 21.05.02 2265 per Notaio Nicoletta Ferrario di Milano, rep . n. 132.136; controricorrente
contro
E FALLIMENTO THERMA DI ANICITO MARIA DI BANDERA RS OL, LI NA, RS RA, EM FILATI SPA;
intimati - avverso la sentenza n. 1910/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ら udienza del 05/12/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato COGLITORE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato LORIA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Nell'anno 1996, con sentenza n.898, il tribunale di Busto Arsizio dichiarò il fallimento di IA Anici- to, quale titolare dell'impresa individuale "Therma11 er in estensione, di MA DE, quale socio di fatto 2 e di GI RE quale socio occulto. Le eredi del RE, OR OM nonché Lorel- la e EL RE proposero opposizione alla dichia- razione del fallimento del loro congiunto. Con sentenza del 15.12.1997 il Tribunale, ritenne sussistente la qualità di socio occulto del RE sub specie di socio finanziatore, avendo accertato che co- stui si era costituito garante con pegni e fideiussio- ni per complessive lire 1.500.000.000 ed effettuato prestiti per lire 1.900.000.000 e sulla base di tale accertamento rigettò l'opposizione. S La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 14.07.2000, rigettò il gravame delle opponenti con- fermando la pronuncia del tribunale. Considerò detta Corte: che, in punto di fatto, risultavano valutabili, ai fini di vagliare la sussistenza degli estremi per la dichiarazione di fallimento, in estensione, al socio occulto, "il comportamento tenuto e la disponibilità data, allo scopo di raggiungere un concordato stragiu- diziale che definisse la posizione debitoria della dit- ta Therma, dalle eredi del RE (che dell'eredità avevano fatto accettazione pura e semplice) comporta- disponibilità alla rinuncia mento concretatosi nella dei loro crediti (del de cuius) nei confronti della 3 Therma e alla dazione, per garanzia del concordato, della somma di lire 1.450.000.000, indice di una con- sapevolezza di un rilevante rischio di dichiarazione di fallimento in estensione del de cuius"; che, in relazione ai risolutivi punto di diritto (sono esplicitamente richiamate Cass. n. 84 del 1991 e n 2985 del 1994 alle quali la Corte ha dichiarato uniformare), "doveva, da un lato esclu-di volersi dersi che il RE avesse, nel tempo, effettuato a) mere operazioni di finanziamento, quali il prestare da- naro dietro (pattuita) restituzione di capitale ed in- teressi e b) mere ed occasionali operazioni di ga- ih ranzia reali e/o personali", mentre doveva, da altro affermarsi che il RE aveva, nel tempo, si-lato, 11 stematicamente assicurato il sostegno finanziario alla società con apporti di finanziamento e di garanzia di rilevante entità e tali da sostanzialmente risolversi in quell'apporto di capitale alla società indicativo dell'esistenza del contratto sociale " ; che a tali considerazioni "si aggiungeva la, si- gnificativamente accertata (conclamata e formalizzata) esistenza di un altro rapporto sociale tra la TO e il RE, soci al 50% ciascuno della Immobiliare Ver- ' che, nella situazione come sopra deli- nesca s. r.
1. neata ed emersa, costituiva, sia pure indiretta, ma ul- 4 teriore conferma della ritenuta esistenza del patto so- ciale de quo ". Avverso tale sentenza le stesse suindicate eredi di GI RE hanno proposto ricorso per cassazio- ne. Resiste con controricorso la S.a.s. Tintes di Er- minio Magnoni, creditrice istante del fallimento. Motivi della decisione Le ricorrente hanno formulato due motivi di ricor- come segue rubricati e svolti. SO, Con il primo, muovendo dalla premessa in diritto (corretta, e in effetti rispondente, in ordine alle condizioni ricorrendo le quali i finanziamento e le ga- ranzie esterne possono essere assunta ad indici del societario coinvolgente anche il finanziato- rapporto ai principi affermati da questa Corte sono ri- re, chiamata la sentenza n. 189 del 1980, n. 4187 del 1997, n. 12644 del 1998 e n. 480 del 1999) che "per affer- marsi l'esistenza di un contratto di società deve sus- sistere la prova di un vincolo interno di collaborazio- ne tra i soci, finalizzato allo svolgimento di un'attività economica con comune alea nei guadagni e nelle perdite e la creazione di un fondo comune 11 le ' ricorrente denunciano non soltanto il vizio di motivazione enunciato nella rubrica del motivo con ri- 5 ferimento alla norma dell'art. 2247 cod. civ. ma altre- sì la falsa applicazione della norma stessa per avere la Corte di Appello "sussunto la fattispecie in esame, in modo del tutto erroneo, nell'art. 2247 cod.civ." (pag. 9 del ricorso). Lo svolgimento del motivo sottopone a critica, in dettaglio, tutti gli elementi di fatto considerati dal- la Corte stessa ed esposti nella motivazione della sen- tenza. Con il secondo ancora il vizio di motivazione, censurando questa come "inadeguata, insufficiente, con- traddittoria e priva di ragioni obbiettivamente idonee a suffragare il convincimento circa la partecipazione societario di GI RE". Nello specifico, la censura investe altri (il giu- dizio circa la disponibilità a finanziare il concordato stragiudiziale, la valutazione dei rilievi del curatore circa le operazioni finanziarie non documentate, l'attribuzione ai finanziamenti della natura di apporti di capitale) degli elementi considerati e vagliati dal- la Corte di Appello. Entrambi motivi si sostanziano, in definitiva, nella denuncia della assoluta non concludenza, per le ragioni di volta in volta argomentate, degli elementi esposti nella motivazione della sentenza, а fronte 6 dei parametri legali della partecipazione societaria (indici rivelatori della partecipazione occulta), sic- ché possono essere disaminati congiuntamente. I motivi stessi sono infondati. Può convenirsi con le ricorrenti nel ritenere che nella complessa motivazione della sentenza impugna- ta é dato rilevare talune incertezze ed incongrui- tà argomentative;
in verità, il comportamento delle erede del RE nel tempo successivo al decesso di quest'ultimo e nell'epoca prossima alla dichiarazione di fallimento è in effetti privo di significato in re- lazione al giudizio che il tribunale prima e la Corte di appello dopo erano chiamati a dare circa l'esistenza о meno del controverso rapporto societario;
B la decisi- vità conferita alle formali pattuizioni circa gli impe- gni di restituzione delle somme e gli interessi da corrispondere si configura certamente come una valuta- zione eccessiva;
il conferimento di certezza oggettiva all'opinione espressa dal curatore nel senso che "la società, senza l'apporto dei finanziamenti del RE, avrebbe chiuso molto tempo prima" non è in effetti sorretto da una motivazione congrua;
l'attribuzione di significato rilevante all'accertato rapporto socie- tario che legava il RE alla TO in altra e di- versa impresa è immotivata, atteso che la circostanza, 7 da sola, è priva di significativo valore indiziario. E tuttavia, la motivazione stessa è sostanzialmente corretta, sotto il profilo logico-giuridico, nel punto decisivo dell'attribuzione di significato rilevante alle sovvenzioni in danaro ed alle garanzie date e le altredal RE, nel senso che le une le prime costituenti un continuativo e cospicuo (denunciato per lire 1.900.000.000) finanziamento a far tempo dall'anno 1991, le seconde (fideiussioni e pegni) denunciate per lire 1.500.000.000 e "1 non correlate a debita ed esterna contropartita 11 si risolvevano in apporti di capitale in favore della società, ponendosi, in definitiva, come ele- menti e circostanze indicative dell' esistenza del contratto sociale. La decisione è conforme alle pronunce di questa Corte che, sul tema, ha costantemente affermato il principio giuridico secondo il quale 11 l'esistenza del contratto sociale, anche al fine della dichiarazio- ne di fallimento del socio illimitatamente responsabi- le, ai sensi dell'art. 147 l.f., può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti, pure da manifestazioni esteriori dell'attività del gruppo, in quanto rivelatrici di det- ti requisiti anche nei rapporti interni. Al fine indi- cato, in ipotesi di finanziamenti, fideiussioni ed al- tre garanzie in favore dell'imprenditore, il convinci- mento sulla ricorrenza di una società di fatto tra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, può utiliz- zare, tra l'altro, il carattere sistematico ed ogni ulteriore circostanza concreta relativa a detti inter- venti, ove evidenzino una costante opera di sostegno qualificabile come collaborazione del socio al raggiun- gimento degli scopo sociali 容易 (v. le pronunce di que- sta Corte n. 4827 e n. 5403 del 1988, n. 8154 del 1990, n. 2985 del 1994, n.3515 del 1999). Correttamente, dunque, ed altresì decisivamente, la Corte di merito ha valorizzato gli elementi della sistematicità e della entità degli interventi del RE assegnando ad essi il significato di continui e rilevanti apporti di capitale e traendone la pro- va della partecipazione societaria dello stesso RE all'impresa che la TO (assieme all'altro socio di fatto MA DE) esercitava con la ditta " 11Therma Resta esclusa, conseguentemente, anche la viola- zione о falsa applicazione dell'art. 2247 cod. civ., risultando correttamente individuato il rapporto 80- cietario (conferimento di beni o servizi per l' eserci- zio in comune di un'attività economica allo scopo 9 di dividerne gli utili) alla stregua della sua de- finizione normativa. Il ricorso va dunque rigettato. Le ricorrenti sopportano l'onere delle spese del giudizio nei confronti della resistente S.a. s. Tintes.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorren- ti in solido tra di loro al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.400,00 (tremilaquattrocento) di cui 100,00 per esbor- si e 300,00 per spese generali. Così deciso addi 5 dicembre 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio Walter elentano lolauro IL CANCELLIERE Domenico Matkaluje BABTE SUBREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione " presso Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5/8/2003 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE serie 4 al n. 28757 versate € 160,10 Prima Sezione Civite apposta in calce alla copie autentica Depositato in Cancelleria (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 9. APR. 2003 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA IL DE Roberto Rib e 10