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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2566/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16318/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500009365000 Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2116/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Resistente: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe è impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data
30.7.2025 e le sottese cartelle di pagamento di seguito indicate:
- 071 2017 0108195728 000, relativa a imposta di locazione e Irpef anno 2014;
- 071 2018 0068428406 000, relativa a imposta di locazione e Irpef anno 2015;
- 071 2021 0003531836 000, relativa a imposta di locazione e Irpef anno 2017;
- 071 2024 0017143240 000, relativa a tassa auto anno 2018;
- 071 2024 0079470628 000, relativa a imposta di locazione e Irpef anno 2018;
- 071 2024 0097456828 000, relativa a tassa auto anno 2017;
- 071 2024 0111486278 000, relativa a tassa auto anno 2017;
- 071 2024 0147841905 000, relativa a imposta di locazione e Irpef anno 2016;
- 071 2024 0158507583 000, relativa a imposta di locazione anno 2021.
Parte ricorrente lamenta i seguenti profili di illegittimità: omessa notifica delle cartelle di pagamento ed estinzione dei crediti tributari per intervenuta prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle cartelle di cui assume la rituale notifica e, per il resto, si oppone all'accoglimento del gravame, invocando, quanto alla prescrizione, l'operatività della sospensione prevista dalla normativa emergenziale da Covid 19 e l'interruzione per effetto della notifica di atti di intimazione e della presentazione di due istanze di definizione agevolata del 2019 e del 2023.
Con memoria depositata il 22.1.2026 l'istante insiste per l'accoglimento del gravame contestando la documentazione prodotta dalla parte resistente circa la rituale notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la parte resistente ha comprovato la rituale notifica delle cartelle producendo le relate di notifica, sicché va affermata la definitività delle pretese tributarie inoppugnate.
Si aggiunga che non hanno pregio le censure articolate con l'ultima memoria difensiva, dal momento che:
i) quanto alla notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario con consegna a familiare convivente, risulta comprovata la spedizione della raccomandata informativa mediante allegazione di pertinente documentazione postale (prospetto riepilogativo di accettazione delle raccomandate spedite ex artt. 139 e
140 c.p.c.); ii) in riferimento alle notifiche a mezzo lettera raccomandata, va rammentato che alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 per cui non
è necessario l'invio della raccomandata informativa (cfr Cass. civ., Sez. 6, 18 febbraio 2016, n. 22937; Sez.
6, 23 giugno 2014, n. 14196, che ha evidenziato come "la diversità di disciplina fra notifiche a mezzo posta e a mezzo di ufficiale giudiziario è in linea con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale, avendo il legislatore disciplinato la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario in modo diverso nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene).
Neppure ha pregio la censura con cui si deduce la presunta estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
In senso contrario, mette conto rilevare che la parte resistente ha prodotto, per alcune cartelle (n. 071 2017
0108195728 000; n. 071 2018 0068428406 000), prova della definizione agevolata richiesta dal ricorrente nel 2019 che, come noto, dà luogo al riconoscimento del debito, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, con la precisazione che il dies a quo del nuovo termine di prescrizione decorre dall'ultima rata (Cass. civ., n. 24855 del 2025) che, nella fattispecie, scade il 30.11.2023 come da documentazione depositata dalla resistente (documento “071-DAG-00022001-07190201903697450000- signed.pdf”).
Per le altre cartelle impugnate (071 2021 0003531836 000; 071 2024 0017143240 000; 071 2024
0079470628 000; 071 2024 0097456828 000; 071 2024 0111486278 000; 071 2024 0147841905 000; 071
2024 0158507583 000), notificate tra il 10.11.2022 e il 23.1.2025, viceversa, alla data di notifica del provvedimento impugnato in questa sede (30.7.2025) non può ritenersi spirato il termine di prescrizione dei tributi in contestazione, con conseguente rigetto della relativa censura.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.000,00 a favore di parte resistente, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16318/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500009365000 Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2116/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Resistente: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe è impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data
30.7.2025 e le sottese cartelle di pagamento di seguito indicate:
- 071 2017 0108195728 000, relativa a imposta di locazione e Irpef anno 2014;
- 071 2018 0068428406 000, relativa a imposta di locazione e Irpef anno 2015;
- 071 2021 0003531836 000, relativa a imposta di locazione e Irpef anno 2017;
- 071 2024 0017143240 000, relativa a tassa auto anno 2018;
- 071 2024 0079470628 000, relativa a imposta di locazione e Irpef anno 2018;
- 071 2024 0097456828 000, relativa a tassa auto anno 2017;
- 071 2024 0111486278 000, relativa a tassa auto anno 2017;
- 071 2024 0147841905 000, relativa a imposta di locazione e Irpef anno 2016;
- 071 2024 0158507583 000, relativa a imposta di locazione anno 2021.
Parte ricorrente lamenta i seguenti profili di illegittimità: omessa notifica delle cartelle di pagamento ed estinzione dei crediti tributari per intervenuta prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle cartelle di cui assume la rituale notifica e, per il resto, si oppone all'accoglimento del gravame, invocando, quanto alla prescrizione, l'operatività della sospensione prevista dalla normativa emergenziale da Covid 19 e l'interruzione per effetto della notifica di atti di intimazione e della presentazione di due istanze di definizione agevolata del 2019 e del 2023.
Con memoria depositata il 22.1.2026 l'istante insiste per l'accoglimento del gravame contestando la documentazione prodotta dalla parte resistente circa la rituale notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la parte resistente ha comprovato la rituale notifica delle cartelle producendo le relate di notifica, sicché va affermata la definitività delle pretese tributarie inoppugnate.
Si aggiunga che non hanno pregio le censure articolate con l'ultima memoria difensiva, dal momento che:
i) quanto alla notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario con consegna a familiare convivente, risulta comprovata la spedizione della raccomandata informativa mediante allegazione di pertinente documentazione postale (prospetto riepilogativo di accettazione delle raccomandate spedite ex artt. 139 e
140 c.p.c.); ii) in riferimento alle notifiche a mezzo lettera raccomandata, va rammentato che alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 per cui non
è necessario l'invio della raccomandata informativa (cfr Cass. civ., Sez. 6, 18 febbraio 2016, n. 22937; Sez.
6, 23 giugno 2014, n. 14196, che ha evidenziato come "la diversità di disciplina fra notifiche a mezzo posta e a mezzo di ufficiale giudiziario è in linea con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale, avendo il legislatore disciplinato la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario in modo diverso nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene).
Neppure ha pregio la censura con cui si deduce la presunta estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
In senso contrario, mette conto rilevare che la parte resistente ha prodotto, per alcune cartelle (n. 071 2017
0108195728 000; n. 071 2018 0068428406 000), prova della definizione agevolata richiesta dal ricorrente nel 2019 che, come noto, dà luogo al riconoscimento del debito, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, con la precisazione che il dies a quo del nuovo termine di prescrizione decorre dall'ultima rata (Cass. civ., n. 24855 del 2025) che, nella fattispecie, scade il 30.11.2023 come da documentazione depositata dalla resistente (documento “071-DAG-00022001-07190201903697450000- signed.pdf”).
Per le altre cartelle impugnate (071 2021 0003531836 000; 071 2024 0017143240 000; 071 2024
0079470628 000; 071 2024 0097456828 000; 071 2024 0111486278 000; 071 2024 0147841905 000; 071
2024 0158507583 000), notificate tra il 10.11.2022 e il 23.1.2025, viceversa, alla data di notifica del provvedimento impugnato in questa sede (30.7.2025) non può ritenersi spirato il termine di prescrizione dei tributi in contestazione, con conseguente rigetto della relativa censura.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.000,00 a favore di parte resistente, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.