CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 601/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LUCIFORA FRANCESCO, Presidente
PATERNO' SA TO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3516/2023 depositato il 12/05/2023
proposto da
Ricorrente 1- CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220017025160000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ade insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la cartella di pagamento n. 293 2022 00170251 60/000, notificata il 13.11.2022, con la quale è stato intimato il pagamento della somma pari ad € 6.598,60 per IRpef ano 2006
Lamenta il ricorrente l'insussistenza della pretesa tributaria avuto riguardo ad asseriti redditi del ricorrente per l'anno 2006, in realta mai maturati;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
il difetto di motivazione della cartella e la mancata sottoscrizione della stessa.
Si sono costituiti i resistenti Agenzia delle entrate e gente della riscossione contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita la reiezione.
La lettura della cartella impugnata, vieppiù supportata dalle puntuali deduzioni difensive dell'Agenza delle entrate quanto al portato delle partite contabili azionate con l'atto impugnato (si veda la memoria depositata prima dell'ultima udienza di trattazione), consente di evidenziare che le stesse hanno origine nella sentenza della CTP 6699/14/2019 depositata il 28/06/2019 che si è resa definitiva e che relativamente all'avviso di accertamento TXNM06334 si è pronunciata in senso favorevole all'ufficio, accertando il dovuto per irpef 2016 rivendicato in quella sede dall'ufficio.
Da qui il credito intimato, comprensivo anche degli accessori maturati in conseguenza del citato contenzioso, negatvamente esitato per il contribuente.
Ne viene la manifesta infondatezza di tutti i rilievi critici prospettati dal ricorso, smentiti dalla documentazione in atti quanto alla regolarità dell'atto impugnato anche con riguardo alla piena intellegibilita della pretesa veicolata oltre che palesemente inconferenti quanto alla insissistenza del presupposto impositivo.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500 per ciascuna delle resistenti, oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LUCIFORA FRANCESCO, Presidente
PATERNO' SA TO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3516/2023 depositato il 12/05/2023
proposto da
Ricorrente 1- CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220017025160000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ade insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la cartella di pagamento n. 293 2022 00170251 60/000, notificata il 13.11.2022, con la quale è stato intimato il pagamento della somma pari ad € 6.598,60 per IRpef ano 2006
Lamenta il ricorrente l'insussistenza della pretesa tributaria avuto riguardo ad asseriti redditi del ricorrente per l'anno 2006, in realta mai maturati;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
il difetto di motivazione della cartella e la mancata sottoscrizione della stessa.
Si sono costituiti i resistenti Agenzia delle entrate e gente della riscossione contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita la reiezione.
La lettura della cartella impugnata, vieppiù supportata dalle puntuali deduzioni difensive dell'Agenza delle entrate quanto al portato delle partite contabili azionate con l'atto impugnato (si veda la memoria depositata prima dell'ultima udienza di trattazione), consente di evidenziare che le stesse hanno origine nella sentenza della CTP 6699/14/2019 depositata il 28/06/2019 che si è resa definitiva e che relativamente all'avviso di accertamento TXNM06334 si è pronunciata in senso favorevole all'ufficio, accertando il dovuto per irpef 2016 rivendicato in quella sede dall'ufficio.
Da qui il credito intimato, comprensivo anche degli accessori maturati in conseguenza del citato contenzioso, negatvamente esitato per il contribuente.
Ne viene la manifesta infondatezza di tutti i rilievi critici prospettati dal ricorso, smentiti dalla documentazione in atti quanto alla regolarità dell'atto impugnato anche con riguardo alla piena intellegibilita della pretesa veicolata oltre che palesemente inconferenti quanto alla insissistenza del presupposto impositivo.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500 per ciascuna delle resistenti, oltre accessori di legge.