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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AL TO Presidente
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°3254 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 28/06/2024
da
( ), con l'avv. SILVESTRI Parte_1 C.F._1
SANDRO
ricorrente nei confronti di
( ) , con l'avv. EBANI Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: modifica figli non matirmoniali
Conclusioni congiunte delle parti rese all'udienza del 09.04.25
“I procuratori delle parti alla luce della relazione dei Servizi Sociali in atto e
dell'esito positivo dei percorsi svolti ivi riportata chiedono il ripristino delle
condizioni di cui al decreto di regolamentazione primaria emesso dal Tribunale di
Padova in data 22.11.22 (cfr. doc. 3: fascicolo parte ricorrente) con particolare
riferimento alle modalità di visita paterne di cui alla lettera B ferme restando tutte
le altre previsioni che non erano oggetto dell'istanza originaria id modifica . 2
Le parti in ogni caso danno atto che continueranno in via privata sia il percorso
genitoriale, sia i singoli percorsi di sostegno psicologico individuale che stanno già
seguendo”
Conclusioni del pubblico ministero
“ Visti dichiara di intervenire riservandosi le conclusioni all'esito del
procedimento"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso per modifica della regolamentazione primaria relativa a figli nati fuori dal matrimonio conveniva in giudizio Parte_1
allegando che, a seguito di ricorso ex art. 337 ter Controparte_2
c.c., proposto dalla stessa al fine di regolamentare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, le parti, in corso di causa, avevano rassegnato delle conclusioni congiunte che prevedevano, oltre all'affido condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente presso la madre ed un ordinario diritto di visita paterno precisando che il padre aveva fin dall'inizio adempiuto a quanto stabilito in ordine all'assegno di mantenimento, sia rispettato il diritto di visita;
- allegava, tuttavia, che in data 2 giugno 2024 il convenuto riportava a casa i figli dopo aver trascorso con loro il week end: subito Per_1
dopo aver salutato il padre, iniziava ad accusare dolori alla spalla, la
ricorrente visto che le lamentele non cessavano alzava la maglietta e con
grande sorpresa notava un evidente lesione cutanea in corrispondenza alla
spalla destra (doc. 04). Telefonava prontamente al padre il quale
ammetteva ogni sorte di colpa in ordine all'accaduto, sostenendo di aver
scaraventato il figlio contro una porta in quanto stava litigando con la
sorella (doc. 05).” (cfr. pag. 4 ricorso introduttivo);
- chiedeva, pertanto, una modifica del diritto di visita paterno e formulava le seguenti conclusioni:
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VOGLIA
modificare le condizioni pattuite dalle parti a seguito del ricorso ex art. 337
ter c.c. solamente con riferimento al diritto di visita del padre prevedendo
che lo stesso, per tutte le ragioni riportate in parte narrativa, possa vedere i
figli in un ambiente protetto secondo un calendario che sarà redatto dai
Servizi Sociali competenti, i quali dovranno non solo svolgere una
funzione di controllo e vigilanza in ordine alle modalità di visita del padre,
ma anche svolgere una funzione di assistenza e di aiuto allo stesso nel suo
compito genitoriale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. “.
- In sede di prima udienza tenutasi in data 17.09.24 il convenuto compariva personalmente, ne veniva dichiarata la contumacia e,
come richiesto dalle parti, venivano delegati i servizi Sociali per la gestione delle visite paterne .
- In data 02.04.25 i Servizi delegati depositavano la relazione conclusiva dando atto che le parti, oltre ad aver collaborato con gli stessi, avevano svolto privatamente dei percorsi di sostengo psicologico individuale e di terapia genitoriale con completo recupero dalla collaborazione genitoriale e concludevano nulla opponendo al ripristino delle originarie visite paterne .
- Con memoria di costituzione depositata in data 07.04.25 si costituiva il convenuto dando atto dei percorsi svolti e chiedendo il rigetto dell'istanza di modifica avversarie .
- All'udienza del 09.04.25 le parti rassegnavano le conclusioni congiunte riportate in epigrafe ed il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione .
* * *
Come indicato nella parte narrativa, alla luce del percorso svolto dalle parti consistito, sia in percorsi psicologici individuali, sia in un percorso di sostegno genitoriale, con il costante monitoraggio dei Servizi Sociali ai
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quali è stata delegata la gestione delle visite paterne, è emerso il pieno recupero della collaborazione genitoriale con conseguente idoneità
genitoriale di entrambi. Considerato, peraltro, che l'unico episodio che aveva provocato l'instaurazione del presente procedimento è rimasto isolato e che i Servizi stessi concludono aderendo alla richiesta di entrambi i genitori di ripristino della regolamentazione primaria con particolare riferimento alla disciplina delle visite paterne (cfr. pag. 3 e 4 relazione
Servizi Sociali del 02.04.24), appare rispondente all'interesse dei minori il ripristino della regolamentazione primaria di cui al decreto del 22.11.22 .
Va preso, atto, peraltro, che entrambe le parti si sono impegnate alla prosecuzione in via privata sia del percorso genitoriale, sia dei singoli percorsi di sostegno psicologico individuale ausilii sicuramente utili che aiuteranno gli stessi nell'esercizio della responsabilità genitoriale .
Attesa la natura e l'esito del procedimento, le spese vanno integralmente compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) conferma le condizioni di cui al decreto di regolamentazione primaria emesso dal Tribunale di Padova in data 22.11.22 (cfr. doc.
3: fascicolo parte ricorrente) con particolare riferimento alle modalità di visita paterne di cui alla lettera B;
2) spese compensate
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Giudice del.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa AL TO
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