Articolo 36 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 35Articolo 37
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15 ottobre 1950
Art. 36. (Eccezioni e prove nuove in appello)

Il testo dell' art. 345 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono pero' domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza, impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
"Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art. 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950
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