Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5365/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. SCILABRA Parte_1
GIUSEPPE MARIA);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. PIAZZA MAURO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 28/02/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 03-16/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. Il signor rimarrà nella casa coniugale sita a Palermo in Corso Controparte_1
Parte_1
2. I figli minori (disabile grave) e rimarranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 coniugi, con collocazione prevalente presso la madre, che si obbliga a comunicare preventivamente ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio;
3. Il sig. continuerà a versare alla signora - entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese - la somma di € 425,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori. La suindicata somma sarà annualmente soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, senza necessità di alcuna richiesta;
4. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni contenute nel vigente Protocollo del Tribunale di
Palermo sulle spese extra-assegno per il mantenimento dei figli. Ogni spesa straordinaria dovrà essere preventivamente comunicata all'altro genitore e dovrà essere concordata;
5. Il sig si impegna a corrispondere alla coniug l'intero Controparte_1 Parte_1 importo percepito a titolo di assegno unico e universale per i figli con le stesse modalità previste per l'assegno di mantenimento di cui al precedente punto n.
4. Nel caso in cui tale assegno non venisse più erogato, sarà onere del sig. versare mensilmente Controparte_1 alla sig. un importo pari all'ammontare dell'ultimo assegno unico e Parte_1 universale corrisposto, comunque non inferiore ad €. 500,00 al mese;
6. Il signo potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo riterrà opportuno, CP_1 previo accordo con la signora e compatibilmente con gli impegni scolastici e Pt_1 sportivi degli stessi. Il signor provvederà ad accompagnare i figli a scuola e a CP_1 prelevarli all'uscita. Egli terrà i bambini il lunedì, dalle ore 14.00 (o comunque dall'orario di uscita dalla scuola) tutto il giorno, li terrà a dormire con sé, fino all'indomani mattina
(accompagnandoli a scuola). Dal martedì al sabato, dall'uscita da scuola fino alle ore 17.00.
A settimane alterne il signor terrà i figli il sabato e la domenica dalle 12,00 alle CP_1
17,00. Durante il periodo estivo, il sig. potrà tenere con sè i figli due settimane CP_1 anche non consecutive da concordare preventivamente con la moglie. Le festività, Natale o
Capodanno, ad anni alterni;
Pasqua o Pasquetta, ad anni alterni.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MONREALE (PA), in data 04/09/1999, da , Parte_1 nata a [...] in data [...] e da , nato a [...] in Controparte_1
- 2 - data 12/11/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 141, parte
II, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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