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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 849/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 17/05/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio dall'avv. Valentino Menon, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado;
appellante contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso in giudizio dall'avv. Vincenzo Tallarico, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato contro
1 (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa in giudizio dall'avv. Mara Moressa, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2288 emessa il 13/11/23 dal
Tribunale di Padova (Giudice dott. Alina Rossato).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
NEL MERITO
Respingersi le dedotte eccezioni preliminari di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello proposte dalla appellata perché Controparte_2 infondate.
Accogliere le conclusioni formulate dalla presente difesa nell'atto di appello che richiama quelle assunte nel primo grado di giudizio, affinchè venga riformata sul punto la Sentenza pronunziata dal Tribunale di Padova N. 2288/20 del
16.11.2023 all'esito della causa civile N. 7591/2020 R.G., disponendo che si proceda alla vendita degli immobili con la procedura dell'incanto ai sensi dell'art. 720 c.c., mantenendo uniti i mappali 112 e 133 nonché i mappali 106 e
107 con la ripartizione del ricavato in parti uguali ad ognuno degli eredi anziché procedere alla divisione mediante sorteggio.
Spese di lite e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensati tra le parti.
Per parte appellata : Controparte_1
2 Voglia la Corte di Appello di Venezia adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, rigettare l'appello proposto da contro Parte_1
l'impugnata sentenza per le motivazioni esposte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. con particolare riguardo alla mancata adesione dell'odierno appellante Parte_1 alla procedura di mediazione da esso inizialmente proposta.
Per parte appellata : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia
In via preliminare di rito:
- dichiarare improcedibile l'appello ex adverso proposto ex art 348 c.p.c.; nel merito:
- dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per tutte le ragioni argomentate nella comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23.09.2024;
- rigettare, in ogni caso, l'appello ex adverso svolto perché totalmente infondato in fatto ed in diritto;
- con conferma integrale della sentenza impugnata.
In ogni caso:
- con la rifusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio;
- valuti la Corte la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ex art. 96, 3 co., c.p.c., al pagamento di una somma in favore dell'appellata, da determinarsi equitativamente.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove ed inammissibili domande formulate nel presente grado d'appello.
Ragioni della decisione
3 Con atto di citazione notificato in data 1/12/20, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, e Controparte_1
al fine di sentire dichiarare lo scioglimento della comunione Controparte_2 ereditaria a seguito della morte del padre, , avvenuta il Persona_1
22/9/2018 con conseguente divisione dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio ereditario in proporzione delle rispettive quote, previa collazione delle donazioni ricevute dal fratello e ricostruzione della Controparte_1 massa a mezzo CTU.
Si costituiva tardivamente con comparsa depositata in data 6/4/2021 il convenuto
, il quale non si opponeva allo scioglimento della comunione, Controparte_1 precisando di essere tenuto a collazionare € 57.800,00, non € 95.400,00; sosteneva di aver sostenuto delle spese, per cui le somme residue erano pari a €
1.770,66; affermava di essere creditore verso il de cuius e verso la massa ereditaria per € 18.595,90, in parte per l'ufficio di Amministratore di Sostegno prestato sin dal 2016 in favore del padre (€ 1.778,92), come risultante dal rendiconto finale approvato dal Giudice Tutelare, in parte per un prestito concesso al padre nel 2016 (€ 6.000,00) e in parte per le spese legate alla successione (€ 10.816,99) a vario titolo, con la conseguenza che detta somma si sarebbe dovuta ripartire tra i tre eredi in ragione della rispettiva quota di 1/3 ciascuno.
Pertanto, chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione del patrimonio tra gli eredi, secondo le rispettive quote, previa collazione della minor somma di € 57.800 e tenuto conto delle spese sostenute e gravanti sulla massa ereditaria di € 18.595,90.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva. Controparte_2
Disposta Ctu, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo per la divisione dei beni mobili e di voler proseguire la causa solo per la divisione dei beni immobili.
4 Con sentenza n. 2288 del 13/11/23, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, così disponeva:
“1) Accerta e dichiara la nullità per difetto di forma della donazione della somma di euro 57.800 a mezzo bonifico bancario in data 24.2.2014 da parte del de cuius a favore di e per l'effetto condanna Controparte_1 CP_1
a restituire all'asse ereditario la predetta somma, oltre ad interessi legali
[...] dall'apertura della successione fino alla data della presente sentenza, meno la somma di € 8.397,27;
2) Accerta e dichiara che l'asse ereditario del de cuius è Persona_1 costituito da:
- beni immobili:
A) Catasto Fabbricati del Comune di Codevigo (PD):
Foglio 5, particella 112, sub. 2, cat. A5 cl. 1 vani 5,00 rendita catastale €
149,77, sito in Via Cambroso;
B) Catasto Terreni Comune di Codevigo (PD):
1) al foglio 5, particella 106, Terreno superf. are 14 e ca. 60, Rendita dominicale € 10,64;
2) al foglio 5, particella 133, Terreno superf. are 9, ca. 10, Rendita dominicale €
6,63;
3) al foglio 5, particella 107, Terreno superf. are 15, ca. 10, Rendita dominicale
€ 11,01;
- Somme di denaro:
€ 1.770,66 ed € 57.800 oltre interessi legali dall'apertura della successione alla data della presente sentenza
3) Accerta e dichiara che i debiti ereditari sono pari ad euro 12.595,91, gravanti sugli eredi per la quota di un terzo ciascuno
5 4) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di Persona_1
, avente ad oggetto i beni sopra indicati;
[...]
5) dispone che la divisione avvenga attraverso l'assegnazione, da effettuare con successiva estrazione a sorte, dei seguenti lotti: soggetto 1: Terreno mapp 133 (valore 2.933,00 euro) + 27.542,93 in denaro;
soggetto 2: Terreni mapp. 106 e 107 (valore 9.573,00) + 20.902,93 in denaro;
soggetto 3: Terreno mapp. 112 ed edifici ivi insistenti (valore 23.995,00) +
6.480,93 in denaro;
6) Compensa le spese di lite e pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuna, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.”
Avverso la sentenza, proponeva appello, mentre Parte_1
e costituitisi con distinti difensori, Controparte_1 Controparte_2 resistevano al gravame.
All'udienza del giorno 24/6/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, riportandosi alle memorie conclusionali già depositate, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni e la Corte si riservava e pronunciava la seguente sentenza.
***
Innanzitutto, vanno superati i plurimi profili di inammissibilità dell'appello in quanto:
- l'atto di citazione d'appello, pur inserito come allegato nel deposito telematico, ha raggiunto il suo scopo tant'è che è stato regolarmente notificato alle parti appellate, entrambe costituite, e l'appellante ha provveduto alla tempestiva iscrizione a ruolo;
- ex art.342 cpc, l'impugnazione consente di individuare l'unica questione contestata della sentenza gravata (Cass. SU 27199/17);
6 - è stata superata la fase di cui all'art. 348 bis cpc.
Ciò premesso, con un unico motivo di appello, si duole Parte_1 della decisione del primo giudice che ha attribuito i beni ereditari, inseriti in 3 distinti lotti, mediante successiva estrazione per sorteggio, anziché mediante vendita coattiva ex art. 720 cpc. Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto affermare la non comoda divisibilità dell'immobile di cui ai mappali 112
e 133 a causa dei conguagli elevati, della formazione di porzioni non suscettibili di autonomo godimento, delle opere complesse necessarie alla costituzione della servitù di passaggio e del deprezzamento dei mappali rispetto al valore dell'intero, e comunque, avrebbe dovuto adeguatamente motivare la sua scelta di dividere i predetti mappali a scapito della funzionalità e valore economico, con danno per tutti. Pertanto, l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non è stata disposta la vendita all'incanto dei beni non divisibili ex art. 720 cc.
L'appello non può essere accolto.
I beni immobili oggetto di divisione sono costituiti da un'abitazione rurale con annesso rustico in stato di completo abbandono, censita al Catasto Fabbricati,
Foglio 5, part. 112 sub 2, cat. A5, cl.1, vani 5, rendita € 149,77, via Cambroso, nonché da terreni agricoli censiti al C.T., foglio 5, mapp. 112, ente urbano di
1300 mq;
mapp. 133 di 910 mq, adiacente al terreno pertinenziale dei fabbricati;
mapp. 106 di 1460 mq e mapp. 107 di 1510 mq con accesso dalla strada principale attraverso una servitù di passaggio.
Si tratta di beni ricevuti dai fratelli per successione testamentaria del CP_1 padre dislocati intorno all'immobile di cui al mapp. 353, lasciato dallo Per_1
CP_ stesso de cuius ai nipoti e , rispettivamente figli di Parte_2 CP_1
e , mappale che, secondo il Ctu, crea una frattura dell'intero Parte_1 compendio (v. Ctu pag. 8).
7 Il Ctu, nella formazione dei 3 lotti, ha verificato la concreta possibilità di dividere i beni, cercando di attenuare la perdita di potenziale edificatorio per gli immobili esistenti e formando lotti omogenei.
Ora, un immobile non è comodamente divisibile se, sotto l'aspetto strutturale, vi
è l'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, non vi è la necessità di opere complesse e di notevole costo, nonché, sotto l'aspetto economico funzionale, se la divisione non incide sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso;
in ogni caso, va tenuto conto della complessiva situazione del compendio oggetto di divisione.
In particolare, nella specie va considerato che:
- il Ctu ha potuto formare in concreto le 3 porzioni, precisando che gli immobili caduti in successione comprendevano anche il mapp. 353, che, pur estraneo alla divisione in esame, interrompeva la continuità tra i beni di cui ai mapp. 106-107, da una parte, e di cui ai mapp.112 e 133, dall'altra (v. all.1 Ctu), così segnando la formazione dei lotti. Né può dirsi che siano indivisibili i mappali 112 e 133 in forza della soggettiva valutazione dell'appellante, senza concrete argomentazioni critiche alla
Ctu;
- la misura dei conguagli, come quantificata dal Ctu, non è oggettivamente elevata (€ 11.808,00 per mapp. 112; € 2.604,00 per mapp.106 e 107; €
9.254,00 per mapp.133);
- il libero ed autonomo godimento non può dirsi compromesso per la creazione della servitù di passaggio sul mapp. 112 per l'accesso al mapp.
133, dato che si tratta di una modesta superficie di 200 mq, lungo 5 ml
8 del confine ovest, per un valore irrisorio di € 350,00 (v. Ctu pag.8 e pag.15);
- il Ctu ha rilevato la sussistenza di “…alcuni fattori che riducono
l'appetibilità dei beni, quali la frammentazione che comporta la distanza non regolamentare dai confini dei fabbricati esistenti, lo stato di collabenza, la ridotta estensione dei terreni agricoli e la loro posizione rispetto agli accessi principali…” (v. Ctu pag. 16), tuttavia, si tratta di una ridotta appetibilità dovuta principalmente dal fatto che il mappale
353, estraneo alla divisione e destinato ai figli di e di , Parte_1 CP_1 non consente di vendere l'intero compendio immobiliare come un unico lotto. Del resto, l'appellante vorrebbe limitare la valutazione di indivisibilità solo ai mapp. 112 e 133, rispetto ai quali, tuttavia, non fornisce alcun elemento da cui ricavare un sensibile deprezzamento, limitandosi a sostenere che la vendita unitaria dei due lotti porterebbe ad una maggiore valorizzazione di essi: in realtà, tale aspetto è rispondente ad un criterio di maggior profitto, criterio del tutto contrario alla verifica di un eventuale pregiudizio economico, concretamente impeditivo della valutazione di comoda divisibilità.
Tanto basta per escludere l'indivisibilità dei beni oggetto di divisione, specie se si considera che va salvaguardato il diritto di ciascun coerede a ricevere una quota in natura (v. art. 718 cc), come, in effetti, gli appellati chiedono. E
l'accertata divisibilità non consente di derogare a tale regola mediante la vendita all'incanto ex art. 720 cc.
Peraltro, non essendo in contestazione l'uguaglianza delle porzioni, appare corretta la decisione del primo giudice di indicare, come criterio di assegnazione,
l'estrazione a sorte. Infatti, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. , è posto a garanzia della trasparenza delle
9 operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo. È pur vero che si tratta di un criterio di carattere tendenziale, non assoluto e, pertanto, derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, tuttavia, il primo giudice ha adeguatamente motivato al riguardo anche per il riscontrato coincidente interesse, da parte dei due fratelli e , all'assegnazione del mapp. CP_1 Parte_1
112.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di , Parte_1 secondo la regola della soccombenza, senza che si possa considerare “l'interesse comune di tutte le parti alla maggiore valorizzazione degli immobili” ai fini della compensazione delle spese di lite, come vorrebbe l'appellante, posto che, come evidenziato, il principio di diritto applicabile non è l'ottenimento di un maggior profitto, bensì, la salvaguardia della posizione soggettiva di ogni coerede a ricevere in natura la propria quota.
Le spese vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al DM 55/14, in considerazione del limitato oggetto della doglianza, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2288 emessa il
13/11/23 dal Tribunale di Padova;
10 2. condanna alla rifusione a favore di ciascuno degli Parte_1 appellati delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in €
3.473,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 1luglio 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 849/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 17/05/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio dall'avv. Valentino Menon, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado;
appellante contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso in giudizio dall'avv. Vincenzo Tallarico, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato contro
1 (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa in giudizio dall'avv. Mara Moressa, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2288 emessa il 13/11/23 dal
Tribunale di Padova (Giudice dott. Alina Rossato).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
NEL MERITO
Respingersi le dedotte eccezioni preliminari di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello proposte dalla appellata perché Controparte_2 infondate.
Accogliere le conclusioni formulate dalla presente difesa nell'atto di appello che richiama quelle assunte nel primo grado di giudizio, affinchè venga riformata sul punto la Sentenza pronunziata dal Tribunale di Padova N. 2288/20 del
16.11.2023 all'esito della causa civile N. 7591/2020 R.G., disponendo che si proceda alla vendita degli immobili con la procedura dell'incanto ai sensi dell'art. 720 c.c., mantenendo uniti i mappali 112 e 133 nonché i mappali 106 e
107 con la ripartizione del ricavato in parti uguali ad ognuno degli eredi anziché procedere alla divisione mediante sorteggio.
Spese di lite e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensati tra le parti.
Per parte appellata : Controparte_1
2 Voglia la Corte di Appello di Venezia adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, rigettare l'appello proposto da contro Parte_1
l'impugnata sentenza per le motivazioni esposte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. con particolare riguardo alla mancata adesione dell'odierno appellante Parte_1 alla procedura di mediazione da esso inizialmente proposta.
Per parte appellata : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia
In via preliminare di rito:
- dichiarare improcedibile l'appello ex adverso proposto ex art 348 c.p.c.; nel merito:
- dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per tutte le ragioni argomentate nella comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23.09.2024;
- rigettare, in ogni caso, l'appello ex adverso svolto perché totalmente infondato in fatto ed in diritto;
- con conferma integrale della sentenza impugnata.
In ogni caso:
- con la rifusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio;
- valuti la Corte la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ex art. 96, 3 co., c.p.c., al pagamento di una somma in favore dell'appellata, da determinarsi equitativamente.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove ed inammissibili domande formulate nel presente grado d'appello.
Ragioni della decisione
3 Con atto di citazione notificato in data 1/12/20, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, e Controparte_1
al fine di sentire dichiarare lo scioglimento della comunione Controparte_2 ereditaria a seguito della morte del padre, , avvenuta il Persona_1
22/9/2018 con conseguente divisione dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio ereditario in proporzione delle rispettive quote, previa collazione delle donazioni ricevute dal fratello e ricostruzione della Controparte_1 massa a mezzo CTU.
Si costituiva tardivamente con comparsa depositata in data 6/4/2021 il convenuto
, il quale non si opponeva allo scioglimento della comunione, Controparte_1 precisando di essere tenuto a collazionare € 57.800,00, non € 95.400,00; sosteneva di aver sostenuto delle spese, per cui le somme residue erano pari a €
1.770,66; affermava di essere creditore verso il de cuius e verso la massa ereditaria per € 18.595,90, in parte per l'ufficio di Amministratore di Sostegno prestato sin dal 2016 in favore del padre (€ 1.778,92), come risultante dal rendiconto finale approvato dal Giudice Tutelare, in parte per un prestito concesso al padre nel 2016 (€ 6.000,00) e in parte per le spese legate alla successione (€ 10.816,99) a vario titolo, con la conseguenza che detta somma si sarebbe dovuta ripartire tra i tre eredi in ragione della rispettiva quota di 1/3 ciascuno.
Pertanto, chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione del patrimonio tra gli eredi, secondo le rispettive quote, previa collazione della minor somma di € 57.800 e tenuto conto delle spese sostenute e gravanti sulla massa ereditaria di € 18.595,90.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva. Controparte_2
Disposta Ctu, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo per la divisione dei beni mobili e di voler proseguire la causa solo per la divisione dei beni immobili.
4 Con sentenza n. 2288 del 13/11/23, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, così disponeva:
“1) Accerta e dichiara la nullità per difetto di forma della donazione della somma di euro 57.800 a mezzo bonifico bancario in data 24.2.2014 da parte del de cuius a favore di e per l'effetto condanna Controparte_1 CP_1
a restituire all'asse ereditario la predetta somma, oltre ad interessi legali
[...] dall'apertura della successione fino alla data della presente sentenza, meno la somma di € 8.397,27;
2) Accerta e dichiara che l'asse ereditario del de cuius è Persona_1 costituito da:
- beni immobili:
A) Catasto Fabbricati del Comune di Codevigo (PD):
Foglio 5, particella 112, sub. 2, cat. A5 cl. 1 vani 5,00 rendita catastale €
149,77, sito in Via Cambroso;
B) Catasto Terreni Comune di Codevigo (PD):
1) al foglio 5, particella 106, Terreno superf. are 14 e ca. 60, Rendita dominicale € 10,64;
2) al foglio 5, particella 133, Terreno superf. are 9, ca. 10, Rendita dominicale €
6,63;
3) al foglio 5, particella 107, Terreno superf. are 15, ca. 10, Rendita dominicale
€ 11,01;
- Somme di denaro:
€ 1.770,66 ed € 57.800 oltre interessi legali dall'apertura della successione alla data della presente sentenza
3) Accerta e dichiara che i debiti ereditari sono pari ad euro 12.595,91, gravanti sugli eredi per la quota di un terzo ciascuno
5 4) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di Persona_1
, avente ad oggetto i beni sopra indicati;
[...]
5) dispone che la divisione avvenga attraverso l'assegnazione, da effettuare con successiva estrazione a sorte, dei seguenti lotti: soggetto 1: Terreno mapp 133 (valore 2.933,00 euro) + 27.542,93 in denaro;
soggetto 2: Terreni mapp. 106 e 107 (valore 9.573,00) + 20.902,93 in denaro;
soggetto 3: Terreno mapp. 112 ed edifici ivi insistenti (valore 23.995,00) +
6.480,93 in denaro;
6) Compensa le spese di lite e pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuna, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.”
Avverso la sentenza, proponeva appello, mentre Parte_1
e costituitisi con distinti difensori, Controparte_1 Controparte_2 resistevano al gravame.
All'udienza del giorno 24/6/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, riportandosi alle memorie conclusionali già depositate, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni e la Corte si riservava e pronunciava la seguente sentenza.
***
Innanzitutto, vanno superati i plurimi profili di inammissibilità dell'appello in quanto:
- l'atto di citazione d'appello, pur inserito come allegato nel deposito telematico, ha raggiunto il suo scopo tant'è che è stato regolarmente notificato alle parti appellate, entrambe costituite, e l'appellante ha provveduto alla tempestiva iscrizione a ruolo;
- ex art.342 cpc, l'impugnazione consente di individuare l'unica questione contestata della sentenza gravata (Cass. SU 27199/17);
6 - è stata superata la fase di cui all'art. 348 bis cpc.
Ciò premesso, con un unico motivo di appello, si duole Parte_1 della decisione del primo giudice che ha attribuito i beni ereditari, inseriti in 3 distinti lotti, mediante successiva estrazione per sorteggio, anziché mediante vendita coattiva ex art. 720 cpc. Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto affermare la non comoda divisibilità dell'immobile di cui ai mappali 112
e 133 a causa dei conguagli elevati, della formazione di porzioni non suscettibili di autonomo godimento, delle opere complesse necessarie alla costituzione della servitù di passaggio e del deprezzamento dei mappali rispetto al valore dell'intero, e comunque, avrebbe dovuto adeguatamente motivare la sua scelta di dividere i predetti mappali a scapito della funzionalità e valore economico, con danno per tutti. Pertanto, l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non è stata disposta la vendita all'incanto dei beni non divisibili ex art. 720 cc.
L'appello non può essere accolto.
I beni immobili oggetto di divisione sono costituiti da un'abitazione rurale con annesso rustico in stato di completo abbandono, censita al Catasto Fabbricati,
Foglio 5, part. 112 sub 2, cat. A5, cl.1, vani 5, rendita € 149,77, via Cambroso, nonché da terreni agricoli censiti al C.T., foglio 5, mapp. 112, ente urbano di
1300 mq;
mapp. 133 di 910 mq, adiacente al terreno pertinenziale dei fabbricati;
mapp. 106 di 1460 mq e mapp. 107 di 1510 mq con accesso dalla strada principale attraverso una servitù di passaggio.
Si tratta di beni ricevuti dai fratelli per successione testamentaria del CP_1 padre dislocati intorno all'immobile di cui al mapp. 353, lasciato dallo Per_1
CP_ stesso de cuius ai nipoti e , rispettivamente figli di Parte_2 CP_1
e , mappale che, secondo il Ctu, crea una frattura dell'intero Parte_1 compendio (v. Ctu pag. 8).
7 Il Ctu, nella formazione dei 3 lotti, ha verificato la concreta possibilità di dividere i beni, cercando di attenuare la perdita di potenziale edificatorio per gli immobili esistenti e formando lotti omogenei.
Ora, un immobile non è comodamente divisibile se, sotto l'aspetto strutturale, vi
è l'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, non vi è la necessità di opere complesse e di notevole costo, nonché, sotto l'aspetto economico funzionale, se la divisione non incide sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso;
in ogni caso, va tenuto conto della complessiva situazione del compendio oggetto di divisione.
In particolare, nella specie va considerato che:
- il Ctu ha potuto formare in concreto le 3 porzioni, precisando che gli immobili caduti in successione comprendevano anche il mapp. 353, che, pur estraneo alla divisione in esame, interrompeva la continuità tra i beni di cui ai mapp. 106-107, da una parte, e di cui ai mapp.112 e 133, dall'altra (v. all.1 Ctu), così segnando la formazione dei lotti. Né può dirsi che siano indivisibili i mappali 112 e 133 in forza della soggettiva valutazione dell'appellante, senza concrete argomentazioni critiche alla
Ctu;
- la misura dei conguagli, come quantificata dal Ctu, non è oggettivamente elevata (€ 11.808,00 per mapp. 112; € 2.604,00 per mapp.106 e 107; €
9.254,00 per mapp.133);
- il libero ed autonomo godimento non può dirsi compromesso per la creazione della servitù di passaggio sul mapp. 112 per l'accesso al mapp.
133, dato che si tratta di una modesta superficie di 200 mq, lungo 5 ml
8 del confine ovest, per un valore irrisorio di € 350,00 (v. Ctu pag.8 e pag.15);
- il Ctu ha rilevato la sussistenza di “…alcuni fattori che riducono
l'appetibilità dei beni, quali la frammentazione che comporta la distanza non regolamentare dai confini dei fabbricati esistenti, lo stato di collabenza, la ridotta estensione dei terreni agricoli e la loro posizione rispetto agli accessi principali…” (v. Ctu pag. 16), tuttavia, si tratta di una ridotta appetibilità dovuta principalmente dal fatto che il mappale
353, estraneo alla divisione e destinato ai figli di e di , Parte_1 CP_1 non consente di vendere l'intero compendio immobiliare come un unico lotto. Del resto, l'appellante vorrebbe limitare la valutazione di indivisibilità solo ai mapp. 112 e 133, rispetto ai quali, tuttavia, non fornisce alcun elemento da cui ricavare un sensibile deprezzamento, limitandosi a sostenere che la vendita unitaria dei due lotti porterebbe ad una maggiore valorizzazione di essi: in realtà, tale aspetto è rispondente ad un criterio di maggior profitto, criterio del tutto contrario alla verifica di un eventuale pregiudizio economico, concretamente impeditivo della valutazione di comoda divisibilità.
Tanto basta per escludere l'indivisibilità dei beni oggetto di divisione, specie se si considera che va salvaguardato il diritto di ciascun coerede a ricevere una quota in natura (v. art. 718 cc), come, in effetti, gli appellati chiedono. E
l'accertata divisibilità non consente di derogare a tale regola mediante la vendita all'incanto ex art. 720 cc.
Peraltro, non essendo in contestazione l'uguaglianza delle porzioni, appare corretta la decisione del primo giudice di indicare, come criterio di assegnazione,
l'estrazione a sorte. Infatti, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. , è posto a garanzia della trasparenza delle
9 operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo. È pur vero che si tratta di un criterio di carattere tendenziale, non assoluto e, pertanto, derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, tuttavia, il primo giudice ha adeguatamente motivato al riguardo anche per il riscontrato coincidente interesse, da parte dei due fratelli e , all'assegnazione del mapp. CP_1 Parte_1
112.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di , Parte_1 secondo la regola della soccombenza, senza che si possa considerare “l'interesse comune di tutte le parti alla maggiore valorizzazione degli immobili” ai fini della compensazione delle spese di lite, come vorrebbe l'appellante, posto che, come evidenziato, il principio di diritto applicabile non è l'ottenimento di un maggior profitto, bensì, la salvaguardia della posizione soggettiva di ogni coerede a ricevere in natura la propria quota.
Le spese vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al DM 55/14, in considerazione del limitato oggetto della doglianza, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2288 emessa il
13/11/23 dal Tribunale di Padova;
10 2. condanna alla rifusione a favore di ciascuno degli Parte_1 appellati delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in €
3.473,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 1luglio 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
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