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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/12/2024, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1132/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.8.1978
e
(cf: ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati a Palermo, via E. Notarbartolo n. 38, presso lo studio dell'avv.
Tindara Tita, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili;
conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cpc depositato in data 6.6.2024, e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario l'1.12.2007 a Cefalù – Pt_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 117, parte II, serie
A, dell'anno 2007 – Ufficio 1, dal quale sono nate i figli , il 26.6.2009, e Per_1
, il 4.5.2013, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Persona_2 effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso il domicilio materno, coincidente con la casa familiare – nella disponibilità della ricorrente in quanto concessale in comodato dalla madre –, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno inoltre stabilito l'obbligo, a carico di di versare ad a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Parte_2 figli minori, la somma mensile complessiva di € 550,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
i ricorrenti hanno, infine, escluso qualsivolgia obbligo di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Con note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, insistendo nella dichiarazione di cessazione degli effetti civili secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione (R.G. n. 1822/2022);
- la separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 10150/2023 del 25.5.2023, depositato il 6.6.2023;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I ricorrenti, inoltre, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori
(art. 473bis.4 cpc).
In considerazione della natura del procedimento e della sua instaurazione su ricorso congiunto, le spese di lite vanno lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Cefalù, l'1.12.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 117, parte II, serie A, dell'anno 2007, Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.