Articolo 1 della Legge 21 novembre 1949, n. 867
Versione
22 dicembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

Al presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali puo' essere assegnata in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, una indennita' di carica.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1949