Art. 1. Articolo unico.
Al presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali puo' essere assegnata in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, una indennita' di carica.
Al presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali puo' essere assegnata in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, una indennita' di carica.