Sentenza breve 20 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 20/05/2022, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2022
N. 00507/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anila Halili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di SC e Questura di SC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di SC, notificato in data -OMISSIS- mezzo racc. e ritirato dal ricorrente presso l'ufficio postale in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di SC e della Questura di SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e rilevato:
- che il sig. -OMISSIS- ha presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, co. 1, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 in favore del sig. -OMISSIS-;
- che con il provvedimento in epigrafe la Prefettura di SC, previa comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, ha respinto l’istanza per non avere adeguatamente dimostrato il lavoratore la sua presenza in Italia almeno dalla data dell'8 marzo 2020 o precedentemente;
- che il provvedimento in questione è stato impugnato lamentandone l’illegittimità per travisamento dei fatti giacché la presenza in Italia del ricorrente, in un periodo antecedente alla data sopra richiamata, sarebbe confermata da una ricevuta di Poste Italiane datata -OMISSIS-;
- che, in effetti, tale ricevuta ragionevolmente fa presumere la presenza in Italia del ricorrente in un momento antecedete e prossimo all’8 marzo 2020 in quanto il personale dello sportello di poste italiane nel rilasciare il documento ha indicato nel medesimo il numero del passaporto in titolarità del sig. -OMISSIS-;
- che tale circostanza, nonostante sia stata evidenziata a mezzo delle osservazioni consequenziali alla comunicazione del preavviso di rigetto, non è stata presa in considerazione dell’amministrazione;
- che per tale ragione il ricorso va accolto annullando, per l’effetto, l’atto impugnato con l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza, alla luce delle motivazioni esposte, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- che sotto il profilo della domanda risarcitoria la stessa non può essere accolta non avendo dimostrato il ricorrente il pregiudizio lamentato non potendo il potere equitativo riconosciuto al giudice sopperire all’onere probatorio gravante sul danneggiato;
- che le spese del giudizio possono essere compensate alla luce dell’accoglimento, solo parziale, del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato, disponendo la rinnovazione del procedimento nei termini indicati in motivazione;
- rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.