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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12658/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 22.05.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia individuale di lavoro recante
n.r.g. 12658/2024 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore,
Rappr. e dif. dall'Avv. Pierfrancesco Ursini (C.F.:
C.F._1
OPPONENTE
1 E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
Rappr. e dif. dall'Avv. Anna Casareale (C.F.:
C.F._3
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, in data 18.10.2024 l'opponente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1246/24 con cui veniva ingiunto all'azienda il pagamento in favore dell'odierno opposto della somma di euro 7.841,81, oltre accessori come per legge e spese del procedimento monitorio, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e vittoria di spese. La parte opposta in epigrafe indicata si costituiva in giudizio contestando l'avversa opposizione, concludendo per il suo rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di
2 codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2
, , dott.sse e la causa veniva decisa. Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
Preliminarmente, il Giudicante rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario. Il Giudice, dunque, deve, in sede di opposizione, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, (si veda ex plurimis Cass. n. 6663/2002, Cass. n.
4974/2000, Cass. n.1052/1995 e Cass. n. 7224/1987).
In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645
c.p.c., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (così ex plurimis Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2000, n.
4974).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
3 Ciò detto, occorre rammentare alcune precisazioni in ordine alla posizione delle parti in una controversia di lavoro - come quella in esame - avviata in sede monitoria, e, proseguita, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in sede di cognizione ordinaria, tenendo conto delle implicazioni derivanti dall'innesto della fase monitoria (con le sue "regole" dettate dagli artt. 633 e segg. c.p.c.) nel contesto del rito del lavoro.
In tale contesto, infatti, l'atto di opposizione, in quanto proveniente da chi assume la veste sostanziale di convenuto, deve possedere il contenuto della memoria difensiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.; ciò significa che egli è tenuto a compiere tutte le attività previste, a pena di decadenza, dalla medesima norma, e, pertanto, a proporre, con l'opposizione, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non dissimilmente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito speciale.
Sul versante opposto, poiché nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione, la domanda del creditore attore in senso sostanziale va individuata con riferimento al ricorso per ingiunzione, e poiché il giudizio di opposizione apre l'adito ad una cognizione piena del merito della pretesa, l'atto di costituzione del creditore opposto esprime una duplice funzione, riconducibile piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quello di un atto integrativo, avente lo scopo di adeguare alle strutture e ai principi del procedimento di cognizione la pretesa formulata in sede monitoria.
Ne consegue che, poiché la memoria difensiva costituisce la prima risposta dell'opposto alle eccezioni ed alle domande formulate dall'opponente, il creditore opposto ha l'onere di proporre con la
4 stessa memoria difensiva tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese vantate dall'opponente in via riconvenzionale, e a indicarne i mezzi di prova a loro sostegno.
Inoltre, poiché nella fase di cognizione vanno applicate tutte le regole generali in materia di prova, il creditore deve con la memoria difensiva produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio credito, anche in relazione alle esigenze istruttorie scaturite dalle contestazioni dell'opponente.
Nel caso di specie, con il primo motivo di opposizione la Società deduce l'inammissibilità del decreto opposto considerata la
“insussistenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito”.
Afferma, in particolare, l'opponente che nessuna quantificazione del credito viene effettuata nella sentenza resa dalla Corte di
Appello di Bari n. 873 del 2024, “potendosi evincere soltanto una pronuncia meramente dichiarativa del diritto reclamato dal lavoratore.”
Tale doglianza non coglie nel segno.
Costituisce ius receptum in giurisprudenza che “la sentenza di condanna generica non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti…” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
n.11667/05). Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sentenza di condanna generica è inidonea a fondare l'azione esecutiva in ordine ad una determinata pretesa, rendendosi necessaria la liquidazione della somma a seguito di
5 un ulteriore giudizio, sebbene possa essere utilizzata come atto scritto idoneo a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere nel concorso con altri elementi documentali aventi valore specificante della pretesa consacrata genericamente in essa sentenza, ai fini dell'acquisizione in sede monitoria di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva (cfr., in questo senso, Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2003 n. 9132; Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2003 n. 8915;
Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2000 n. 9685; Cass. civ. 1993 n.
4368). Ciò premesso, se è vero che la sentenza in questione non può costituire di per sé valido titolo esecutivo, appare di tutta evidenza che correttamente l'odierno opposto ha fatto ricorso al procedimento monitorio, fornendo valida prova scritta del credito fatto valere, avendo prodotto: a) la sentenza di condanna generica;
b) analitico conteggio di parte;
c) le buste paga relative a tutto il lungo periodo considerato.
Venendo ora alla censura con cui la Società contesta la sussistenza del requisito della liquidità del credito azionato e la conseguente inattendibilità dei conteggi formulati, con specifico riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
Il criterio utilizzato dall'odierno opposto, ossia quello relativo alla media annua delle giornate di effettivo lavoro, consente di conteggiare esattamente quanto perderebbe il lavoratore sul piano economico sulla base delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva e, perciò, è il solo che consente di scongiurare il rischio di rinuncia alle ferie stesse (cfr. Tribunale di
Bari- Sez. Lavoro sentenza del 12.02.2025; Corte appello Milano sent. del 23/05/2024, n. 275; Corte di Appello di Milano sent.
n.274 del 17.05.2024; Corte di Appello di Roma sent. n.901 dell'11.03.2024). Sul punto si richiama la pronunzia della Corte
d'Appello di Milano N. 274 del 17.05.2024, le cui motivazioni si
6 condividono, secondo cui “…Circa il periodo minimo di quattro settimane, il Collegio evidenzia che il motivo presenta anzitutto un profilo di inammissibilità per non avere l'appellante motivato il proprio dissenso rispetto alla valutazione operata dal Tribunale che, richiamando una pronuncia del Tribunale di Roma (n.
8814/22) ha ritenuto che “Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n.
20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28”. In secondo luogo, anche a voler superare la suddetta criticità, occorre considerare che in primo grado Parte_1 aveva eccepito, in punto di quantum
(cfr. punto 5 e 7 della memoria a pagine 18-20) , che la garanzia minima di quattro settimane equivale a 20 giorni l'anno (essendo
l'orario lavorativo distribuito su 5 giorni settimanali) e che, avendo i ricorrenti fruito nel periodo di lite di un numero superiore di giorni di ferie rispetto a tale quantità, occorrerebbe escludere le maggiori indennità richieste e conteggiate anche in relazione ai giorni eccedenti il periodo minimo di ferie previsto dalla legge. Osserva il
Collegio che la domanda proposta dai lavoratori con il ricorso di primo grado si fonda sull'allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, ed in buona sostanza lamenta un non esatto adempimento della obbligazione retributiva da parte
7 della Società; la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, infatti, pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver correttamente adempiuto. Per gli anni per i quali risulti goduta una quantità di ferie eccedente il minimo di quattro settimane (corrispondenti, secondo la tesi dell'appellante, a 20 giorni di ferie), Parte_1 non ha allegato alcuna circostanza atta a specificare la quantità di ferie fruite e quante giornate siano escluse dalla garanzia nel periodo oggetto di causa.
Alla genericità della eccezione, che non chiarisce tale circostanza, tenuto conto che la tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi (c.d. trascinamento), senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico, consegue il rigetto della stessa, non avendo Parte_1 indicato anno per anno, sin dall'assunzione, le ferie maturate e quelle godute e così difettando di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla sua obbligazione di esatto pagamento della retribuzione feriale. In secondo luogo, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi dell'appellato. L'assunto non è condivisibile. L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente: “6. Retribuzione giornaliera e oraria La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”. A sua volta, il punto
1.1 del medesimo articolo stabilisce che “1. Elementi della
8 retribuzione 1.1. Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità; c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”. La richiamata lettera d) del punto
1.2 prevede: “1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione: (...) d) salario professionale”. Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in A servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza UE (v. sentenza , punto 37).”. Persona_7
Il divisore 30, posto a base di calcolo dalla Società opponente, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza UE (v. sentenza To. He., punto
37- nonché le altre sentenze citate). Quindi, essendo pacifico che la parte fissa è perfettamente corrispondente, il criterio summenzionato è idoneo a sterilizzare eventi quali permessi, malattie, infortuni e trattamenti di integrazione salariale.
I conteggi allegati dall'opposto sono stati elaborati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di
9 riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi tale risultato per i giorni di ferie previsti da contratto.
Il criterio di calcolo adottato appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori,
a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo”
(così sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, To. He.).
Tale criterio di calcolo consente, inoltre, di tener conto dei giorni di assenza dal lavoro e dei giorni, ricadenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, nei quali il lavoratore, per ragioni varie, non ha percepito gli elementi variabili della retribuzione in esame.
Infine, è solo il caso di aggiungere che le altre doglianze di parte opponente relative all'asserita “ingiustizia della sentenza”, così come le ragioni di contestazione del contenuto della sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari, ormai passata in giudicato, sono inammissibili in questa sede.
In ultimo, si precisa che, come dedotto e documentato dal ricorrente, ad ottobre 2024, la Società ha proceduto al pagamento della somma lorda di € 2.439,42, oltre € 381,81 per rivalutazione ed € 269,87 per interessi. Residua, pertanto, in favore dell'odierno opposto un credito pari ad € 4.750,71 oltre gli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo dell'istante.
10 Quindi, l'opposizione va rigettata. In ogni caso, in virtù del pagamento parziale avvenuto, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannato al pagamento della differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto versato, per l'importo complessivo di € 4.750,71, oltre accessori come per legge.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ogni ulteriore eccezione e questione eventualmente contestata tra le parti.
Quanto alle spese di lite, questo Giudice ritiene di aderire a quell'orientamento, anche recentemente ribadito (Cass. n.
5336/1997, Cass. n. 5984/1999, Cass. n. 14126/2000, nonché da ultimo Cass. n. 19126/2004), secondo cui, stante l'unicità del processo, l'onere delle spese è regolato secondo i principi comuni, in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso (Cass. 14.10.63
n. 2736; Cass. 27.6.64 n. 1711; Cass. 24.4.69 n. 1338; Cass.
2.12.72 n. 3488). Tanto premesso, le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vano poste a carico della parte opponente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione disattese o assorbite,
- rigetta l'opposizione;
- revoca il D.I. opposto per le ragioni dedotte in motivazione e condanna l'opponente a pagare, in favore della parte opposta, la somma pari a euro 4.750,71, oltre accessori come per legge;
11 - condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
12
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 22.05.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia individuale di lavoro recante
n.r.g. 12658/2024 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore,
Rappr. e dif. dall'Avv. Pierfrancesco Ursini (C.F.:
C.F._1
OPPONENTE
1 E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
Rappr. e dif. dall'Avv. Anna Casareale (C.F.:
C.F._3
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, in data 18.10.2024 l'opponente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1246/24 con cui veniva ingiunto all'azienda il pagamento in favore dell'odierno opposto della somma di euro 7.841,81, oltre accessori come per legge e spese del procedimento monitorio, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e vittoria di spese. La parte opposta in epigrafe indicata si costituiva in giudizio contestando l'avversa opposizione, concludendo per il suo rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di
2 codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2
, , dott.sse e la causa veniva decisa. Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
Preliminarmente, il Giudicante rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario. Il Giudice, dunque, deve, in sede di opposizione, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, (si veda ex plurimis Cass. n. 6663/2002, Cass. n.
4974/2000, Cass. n.1052/1995 e Cass. n. 7224/1987).
In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645
c.p.c., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (così ex plurimis Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2000, n.
4974).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
3 Ciò detto, occorre rammentare alcune precisazioni in ordine alla posizione delle parti in una controversia di lavoro - come quella in esame - avviata in sede monitoria, e, proseguita, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in sede di cognizione ordinaria, tenendo conto delle implicazioni derivanti dall'innesto della fase monitoria (con le sue "regole" dettate dagli artt. 633 e segg. c.p.c.) nel contesto del rito del lavoro.
In tale contesto, infatti, l'atto di opposizione, in quanto proveniente da chi assume la veste sostanziale di convenuto, deve possedere il contenuto della memoria difensiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.; ciò significa che egli è tenuto a compiere tutte le attività previste, a pena di decadenza, dalla medesima norma, e, pertanto, a proporre, con l'opposizione, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non dissimilmente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito speciale.
Sul versante opposto, poiché nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione, la domanda del creditore attore in senso sostanziale va individuata con riferimento al ricorso per ingiunzione, e poiché il giudizio di opposizione apre l'adito ad una cognizione piena del merito della pretesa, l'atto di costituzione del creditore opposto esprime una duplice funzione, riconducibile piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quello di un atto integrativo, avente lo scopo di adeguare alle strutture e ai principi del procedimento di cognizione la pretesa formulata in sede monitoria.
Ne consegue che, poiché la memoria difensiva costituisce la prima risposta dell'opposto alle eccezioni ed alle domande formulate dall'opponente, il creditore opposto ha l'onere di proporre con la
4 stessa memoria difensiva tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese vantate dall'opponente in via riconvenzionale, e a indicarne i mezzi di prova a loro sostegno.
Inoltre, poiché nella fase di cognizione vanno applicate tutte le regole generali in materia di prova, il creditore deve con la memoria difensiva produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio credito, anche in relazione alle esigenze istruttorie scaturite dalle contestazioni dell'opponente.
Nel caso di specie, con il primo motivo di opposizione la Società deduce l'inammissibilità del decreto opposto considerata la
“insussistenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito”.
Afferma, in particolare, l'opponente che nessuna quantificazione del credito viene effettuata nella sentenza resa dalla Corte di
Appello di Bari n. 873 del 2024, “potendosi evincere soltanto una pronuncia meramente dichiarativa del diritto reclamato dal lavoratore.”
Tale doglianza non coglie nel segno.
Costituisce ius receptum in giurisprudenza che “la sentenza di condanna generica non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti…” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
n.11667/05). Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sentenza di condanna generica è inidonea a fondare l'azione esecutiva in ordine ad una determinata pretesa, rendendosi necessaria la liquidazione della somma a seguito di
5 un ulteriore giudizio, sebbene possa essere utilizzata come atto scritto idoneo a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere nel concorso con altri elementi documentali aventi valore specificante della pretesa consacrata genericamente in essa sentenza, ai fini dell'acquisizione in sede monitoria di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva (cfr., in questo senso, Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2003 n. 9132; Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2003 n. 8915;
Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2000 n. 9685; Cass. civ. 1993 n.
4368). Ciò premesso, se è vero che la sentenza in questione non può costituire di per sé valido titolo esecutivo, appare di tutta evidenza che correttamente l'odierno opposto ha fatto ricorso al procedimento monitorio, fornendo valida prova scritta del credito fatto valere, avendo prodotto: a) la sentenza di condanna generica;
b) analitico conteggio di parte;
c) le buste paga relative a tutto il lungo periodo considerato.
Venendo ora alla censura con cui la Società contesta la sussistenza del requisito della liquidità del credito azionato e la conseguente inattendibilità dei conteggi formulati, con specifico riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
Il criterio utilizzato dall'odierno opposto, ossia quello relativo alla media annua delle giornate di effettivo lavoro, consente di conteggiare esattamente quanto perderebbe il lavoratore sul piano economico sulla base delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva e, perciò, è il solo che consente di scongiurare il rischio di rinuncia alle ferie stesse (cfr. Tribunale di
Bari- Sez. Lavoro sentenza del 12.02.2025; Corte appello Milano sent. del 23/05/2024, n. 275; Corte di Appello di Milano sent.
n.274 del 17.05.2024; Corte di Appello di Roma sent. n.901 dell'11.03.2024). Sul punto si richiama la pronunzia della Corte
d'Appello di Milano N. 274 del 17.05.2024, le cui motivazioni si
6 condividono, secondo cui “…Circa il periodo minimo di quattro settimane, il Collegio evidenzia che il motivo presenta anzitutto un profilo di inammissibilità per non avere l'appellante motivato il proprio dissenso rispetto alla valutazione operata dal Tribunale che, richiamando una pronuncia del Tribunale di Roma (n.
8814/22) ha ritenuto che “Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n.
20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28”. In secondo luogo, anche a voler superare la suddetta criticità, occorre considerare che in primo grado Parte_1 aveva eccepito, in punto di quantum
(cfr. punto 5 e 7 della memoria a pagine 18-20) , che la garanzia minima di quattro settimane equivale a 20 giorni l'anno (essendo
l'orario lavorativo distribuito su 5 giorni settimanali) e che, avendo i ricorrenti fruito nel periodo di lite di un numero superiore di giorni di ferie rispetto a tale quantità, occorrerebbe escludere le maggiori indennità richieste e conteggiate anche in relazione ai giorni eccedenti il periodo minimo di ferie previsto dalla legge. Osserva il
Collegio che la domanda proposta dai lavoratori con il ricorso di primo grado si fonda sull'allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, ed in buona sostanza lamenta un non esatto adempimento della obbligazione retributiva da parte
7 della Società; la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, infatti, pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver correttamente adempiuto. Per gli anni per i quali risulti goduta una quantità di ferie eccedente il minimo di quattro settimane (corrispondenti, secondo la tesi dell'appellante, a 20 giorni di ferie), Parte_1 non ha allegato alcuna circostanza atta a specificare la quantità di ferie fruite e quante giornate siano escluse dalla garanzia nel periodo oggetto di causa.
Alla genericità della eccezione, che non chiarisce tale circostanza, tenuto conto che la tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi (c.d. trascinamento), senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico, consegue il rigetto della stessa, non avendo Parte_1 indicato anno per anno, sin dall'assunzione, le ferie maturate e quelle godute e così difettando di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla sua obbligazione di esatto pagamento della retribuzione feriale. In secondo luogo, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi dell'appellato. L'assunto non è condivisibile. L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente: “6. Retribuzione giornaliera e oraria La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”. A sua volta, il punto
1.1 del medesimo articolo stabilisce che “1. Elementi della
8 retribuzione 1.1. Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità; c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”. La richiamata lettera d) del punto
1.2 prevede: “1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione: (...) d) salario professionale”. Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in A servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza UE (v. sentenza , punto 37).”. Persona_7
Il divisore 30, posto a base di calcolo dalla Società opponente, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza UE (v. sentenza To. He., punto
37- nonché le altre sentenze citate). Quindi, essendo pacifico che la parte fissa è perfettamente corrispondente, il criterio summenzionato è idoneo a sterilizzare eventi quali permessi, malattie, infortuni e trattamenti di integrazione salariale.
I conteggi allegati dall'opposto sono stati elaborati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di
9 riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi tale risultato per i giorni di ferie previsti da contratto.
Il criterio di calcolo adottato appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori,
a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo”
(così sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, To. He.).
Tale criterio di calcolo consente, inoltre, di tener conto dei giorni di assenza dal lavoro e dei giorni, ricadenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, nei quali il lavoratore, per ragioni varie, non ha percepito gli elementi variabili della retribuzione in esame.
Infine, è solo il caso di aggiungere che le altre doglianze di parte opponente relative all'asserita “ingiustizia della sentenza”, così come le ragioni di contestazione del contenuto della sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari, ormai passata in giudicato, sono inammissibili in questa sede.
In ultimo, si precisa che, come dedotto e documentato dal ricorrente, ad ottobre 2024, la Società ha proceduto al pagamento della somma lorda di € 2.439,42, oltre € 381,81 per rivalutazione ed € 269,87 per interessi. Residua, pertanto, in favore dell'odierno opposto un credito pari ad € 4.750,71 oltre gli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo dell'istante.
10 Quindi, l'opposizione va rigettata. In ogni caso, in virtù del pagamento parziale avvenuto, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannato al pagamento della differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto versato, per l'importo complessivo di € 4.750,71, oltre accessori come per legge.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ogni ulteriore eccezione e questione eventualmente contestata tra le parti.
Quanto alle spese di lite, questo Giudice ritiene di aderire a quell'orientamento, anche recentemente ribadito (Cass. n.
5336/1997, Cass. n. 5984/1999, Cass. n. 14126/2000, nonché da ultimo Cass. n. 19126/2004), secondo cui, stante l'unicità del processo, l'onere delle spese è regolato secondo i principi comuni, in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso (Cass. 14.10.63
n. 2736; Cass. 27.6.64 n. 1711; Cass. 24.4.69 n. 1338; Cass.
2.12.72 n. 3488). Tanto premesso, le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vano poste a carico della parte opponente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione disattese o assorbite,
- rigetta l'opposizione;
- revoca il D.I. opposto per le ragioni dedotte in motivazione e condanna l'opponente a pagare, in favore della parte opposta, la somma pari a euro 4.750,71, oltre accessori come per legge;
11 - condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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