Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
143/24
RE BLICA ITALIA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Francesca Arrigoni Giudice nel giudizio n. 143/24 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ) assistito dall'avv. Vittorio Grilli e dall'avv. Marco Nicolini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Previtali, 20
- Bergamo (indirizzo telematico: Email 1 come da nomina
in atti;
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- letto il ricorso n. 143/24 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da Parte 1 ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;
ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata e ritenuto che non appare necessario acquisire ulteriori informazioni;
2-2023; Trib. Verona 20-9-2022; con riguardo alla dichiarazione di fallimento vedasi Cass.
18-8-2017 n. 20187);
rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come
-
prescritto dall'art. 65 CCI, non avendo mai svolto attività imprenditoriale ed essendo da anni lavoratore dipendente;
osservato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 5 e segg. del ricorso nonché dalla relazione redatta dal gestore della crisi avv. CP 1 senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto
-
dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui l'istante è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e del suo nucleo familiare (di cui fa parte anche la compagna attualmente disoccupata) e, quindi, esclusa dalla liquidazione;
ritenuto che
, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del
-
titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione rilevandosi inoltre che, con l'apertura della presente procedura, cessa l'operatività delle trattenute sullo stipendio disposte sia a seguito di cessione a favore di Parte 2 sia per effetto del pignoramento presso terzi instaurato da Controparte_2 in quanto, pur in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che, dal momento della pubblicazione della presente sentenza, deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio e delle trattenute disposte a seguito di pignoramento;
- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275
CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;
P.Q.M.
- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte 1
[...] (nato a [...] il [...] e residente a [...]delle Stiviere in via Don
Ruggeri, 10; C.F.: C.F. 1 );
- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Persona 1 nomina liquidatore l'avv. CP 1 (C.F.: C.F. 2 ) con studio in Via
della Conciliazione, 15 - Mantova;
- dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dello stato passivo;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;
d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;
h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155
sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori,
rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
1) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i pubblici registri ove il debitore sia proprietario di beni immobili o mobili registrati;
m) - dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività sia della cessione del quinto dello stipendio che della assegnazione di somme per effetto di pignoramento presso terzi, ordinandosi ai soggetti tenuti al pagamento di interrompere le trattenute.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.
Mantova, 20 dicembre 2024.
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi