Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 659/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 659/2025, promossa con ricorso depositato il 17/02/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...], il [...]
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Antonella De Peri
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...]
cittadina: italiana, Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Gian Carlo Baranzini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sesto San Giovanni (MI), in data 20 luglio 2002,
(anno 2002 atto n. 121 parte II serie A)
con i seguenti figli:
, nato il [...] in [...]; Persona_1
, nato il [...] in [...]; Parte_3
, nata il [...] in [...]; Parte_4
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, nato il [...], in [...]; Controparte_1
nato il [...], in [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/02/2025, con contestuale domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1) I figli sono affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente tra di loro.
I figli vivranno presso la residenza della madre nella casa coniugale in comproprietà tra i genitori quanto all'immobile ed in proprietà esclusiva del padre e della sua famiglia quanto alle pertinenze, che viene alla stessa assegnata.
I coniugi danno atto che il padre ha da tempo rilasciato la abitazione coniugale;
pertanto il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza non Pt_1 appena avrà individuato alloggio nel quale fissarla posto che quello che occupa attualmente dovrà essere da lui rilasciato.
Peraltro decorsi 120 giorni dal deposito del presente ricorso, si impegna ad asportare ogni suo effetto personale dalla casa coniugale in comproprietà assegnata alla signora e ad autorizzarla ad agire con la richiesta della Pt_2 cancellazione d'ufficio alle compenti Autorità. 2) La frequentazione padre/figli viene così disciplinata:
a. secondo le disponibilità ed impegni del padre medesimo e dei minori, e salvo diversi accordi un pomeriggio alla settimana nella giornata di Giovedì (dalle 18.30 alle ore 21.00, prelevandoli e riportandoli al domicilio materno dopo avere cenato),
b. a weekend alternati dal sabato alle 9.30 alla sera di domenica alle 21.00
(prelevandoli e riportandoli al domicilio materno dopo avere cenato).
c. Quanto alle vacanze: i) i minori trascorreranno le vacanze pasquali, negli anni pari, con il padre e, negli anni dispari, con la madre. d. le vacanze natalizie verranno ripartite in due periodi: il primo, dal 23 al 30 dicembre, ed il secondo, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
i minori trascorreranno con il padre il periodo 23-30 dicembre negli anni pari, e con la madre negli anni dispari: sono salve altri diversi accordi legati agli impegni lavorativi del padre.
e. durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane anche non consecutive, concordando tali periodi con la madre avendo cura di precisare anche il luogo di villeggiatura.
In caso di mancato accordo entro il 30.04 di ciascun anno, i minori trascorreranno con il padre, negli anni pari, quantomeno il periodo 01.08-07.08, e negli anni dispari il periodo 07.08-15.08.
f. Inoltre tutte le altre festività saranno alternate tra i due genitori: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto e 8 dicembre. I minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà; trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e la festa della mamma.
Per il compleanno dei minori, se non fosse festeggiato insieme ai due genitori, si alternerà un anno con la madre (negli anni pari) ed un altro anno con il padre (negli anni dispari).
Sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
pagina2 di 4 3) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 per ogni figlio e quindi euro 1.200 mensili rivalutabili annualmente come per le legge, sul c/c a lei intestato IBAN [...] oltre al 50% delle spese extra assegno come identificate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Varese. L'assegno unico come per legge sarà dimidiato tra i genitori, versato sul conto corrente del padre che ne trasferirà la metà su quello della madre.
4) Il c/c cointestato tra i coniugi sarà intestato ed utilizzato in via esclusiva dal signor dopo che sarà stato restituito al di lui fratello sig. Pt_1 Parte_6 l'importo mutuato ad entrambe le parti pari ad euro 53.000,00, destinando a tal fine le provviste presenti su tale conto alla data di sottoscrizione del presente accordo. L'eventuale residuo sarà diviso e ove il saldo fosse inferiore ad euro 53.000,00 le parti provvederanno a versamenti paritari in modo da raggiungere il detto importo di 53.000,00. Con l'esatto adempimento di tale pattuizione il sig. dichiara di nulla Parte_1 aver a pretendere dalla sig.ra quanto all'adempimento dell'obbligazione Pt_2 di restituzione somme al di lui fratello, il quale comunque rilascerà quietanza solutoria. (I coniugi dichiarano di non aver beni comuni da suddividere e di aver già provveduto alla sistemazione dei propri rapporti economici, salvo l'obbligo di contribuzione di cui a punto 4).
5) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a reciproche pretese in ordine al mantenimento. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 20.07.2002, in Sesto San Giovanni (MI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (anno 2002 atto n. 121 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina3 di 4 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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