Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5927 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14352/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________ Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14352/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28/02/2025;
TRA
(cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ) rapp.ti e difesi in virtù di procura in calce
[...] C.F._2 all'atto di citazione dall'Avv. Giuseppe Palladino presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Nola (NA), alla Via On.le F. Napolitano, n. 9;
ATTORI - OPPONENTI
E
c.f. ) rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Francesca Baldini
(C.F. ) presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla Via C.F._3
Santa Lucia n. 110;
CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. ) nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 P.IVA_2
(codice fiscale ) rapp.ta e difesa in virtù di procura in Parte_3 P.IVA_3 calce alla comparsa di intervento dall'avv. Renato Sardi presso la cui casella di posta elettronica certificata è elett.te dom.ta; Email_1
INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari - fideiussione
- 1 -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 11.3.2021, Controparte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di ingiungere in solido ai sigg.ri e
[...] Pt_1 [...]
, quali garanti della società , il pagamento Pt_2 Parte_4
della somma di euro 275.847,94 oltre interessi, a titolo di saldo debitore al 20.12020 del finanziamento n. 741975350 (acceso in data 20.12.2019 per originari euro 298.720,00).
Deduceva che per effetto di tale contratto di finanziamento i sigg.ri , con Pt_1
ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. e contratti di fideiussione, si impegnavano a garantire tutte le obbligazioni assunte dalla società debitrice principale nei confronti della fino alla concorrenza di euro 630.000,00; che per effetto CP_1 dell'inadempimento della società debitrice principale, comunicava a questa e ai suoi garanti, con la lettera inviata a mezzo a/r il 24.09.2020, la revoca di tutti gli affidamenti concessi ed il recesso formale da tutti i rapporti intrattenuti e con lettera inviata a mezzo a/r il 14.10.2020 intimava l'immediato pagamento del saldo debitore dei citati rapporti bancari, chiusi il 07.10.2020, per l'importo complessivo di Euro 275.847,94 oltre commissioni ed interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo.
Con decreto ingiuntivo n. 2617/2021 (RG 6274/2021) emesso dall'intestato
Tribunale in data 29.3.2021, i garanti qui opponenti venivano ingiunti di pagare in solido alla ricorrente la complessiva somma di euro 275847,94 oltre gli interessi di mora al tasso legale con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo e spese del procedimento monitorio.
Con atto di opposizione notificato tempestivamente, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, Parte_2
chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., essendo pendente innanzi al Tribunale di Napoli, sez. Imprese, giudizio di accertamento di nullità del contratto di garanzia (per asserita conformità allo schema ABI censurato nel
2005 per violazione della normativa Antitrust) posto a base del decreto opposto;
l'opponente disconosceva la firma ad egli riferibile apposta in calce al Parte_2 documento datato 20.12.2019 e denominato “ATTO DI RICOGNIZIONE DI DEBITO
E PROPOSTA DI MORATORIA”; nel merito, eccepivano la nullità della ricognizione
- 2 - di debito ex art. 1988 c.c. del 20.12.2019, derivante dalle invalidità inficianti il rapporto sottostante e dagli illeciti addebiti pregressi;
l'estinzione della fideiussione per decadenza ex art. 1957 c.c.; la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
la carenza di prova del credito ingiunto;
la nullità del contratto di finanziamento per mancata indicazione dei criteri per determinare la tipologia di ammortamento, che, essendo di fatto quello francese, comporterebbe maggiori oneri con conseguente nullità del piano medesimo. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendersi ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Napoli, sez.
Imprese, la cui prima udienza è fissata per il giorno 29.10.2021; 2) in via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione perché fondata in fatto e in diritto e revocare il decreto ingiuntivo opposto, in primis per avvenuto disconoscimento da parte del sig. della sua sottoscrizione presuntivamente apposta all'atto di Parte_2 ricognizione di debito del 20.12.2019 e all'allegato piano di ammortamento, accogliersi altresì l'opposizione dispiegata in quanto l'atto ricognitivo e proposta di moratoria è inefficace nei confronti di entrambi i sigg.ri e , in quanto il Pt_2 Parte_1
rapporto di garanzia sotteso ad esso è nullo, per le ragioni rappresentate e non può valere come diversa o nuova fonte negoziale tra le parti in causa;
3) sempre nel merito, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, per decorso del termine sia lungo che termine breve di 2 mesi di cui all'art. 1957 c.c., trattandosi di finanziamento, per le causali di cui in narrativa;
4) in ogni caso, stante la nullità totale o parziale dei contratti fideiussori oggetto di causa, per contrarietà dello schema alle norme bancarie uniformi e ai provvedimenti della Banca d'Italia, per violazione della normativa antitrust, in quanto le clausole sottoscritto dai sigg.ri
ricalcano le clausole di deroga all'art. 1957 c.c., di reviviscenza e di prima Pt_1
richiesta di cui allo schema contrattuale ABI, dichiarate lesive della concorrenza dall'antitrust di cui alla L. 287/90, con parere del 20.04.2005 nonché da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le causali di cui in narrativa;
5) per lo effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia della garanzia prestata dagli attori, in virtù di quanto eccepito e/o comunque la liberazione dei fideiussori anche ai sensi
- 3 - dell'art. 1956 c.c., per i motivi di cui in parte motiva;
6) in ordine alla sottesa pretesa creditoria, revocare il decreto ingiuntivo, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
7) nel merito, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo emesso in quanto risulta destituito di fondamento in fatto
e in diritto, oltre che privo di supporto probatorio, in violazione dell'art. 2697 c.c., nonché privo dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. con particolare riferimento alla certezza del credito, per mancanza di tutti gli estratti conto e di prova di erogazione della somma versata, per i motivi di cui in narrativa;
8) accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 117 TUB nella sottoscrizione del finanziamento oggetto di causa, per non aver contrattualizzato il metodo di ammortamento applicato al rapporto, che di fatto risulta essere quello francese, con conseguente maggiore onere a carico della società e degli eventuali garanti, con conseguente nullità del piano medesimo ed eventuale restituzione del solo capitale;
9) in ogni caso, condannare il convenuto istituto di credito al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre alle spese generali e contributo unificato, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, la opposta eccepiva la nullità dell'atto di citazione CP_1
e contestava in fatto e in diritto la proposta opposizione chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto opposto e il rigetto dell'opposizione. Dichiarava di volersi avvalere del documento disconosciuto da chiedendo la Parte_2
verificazione delle firme, ove ritenuto rilevante ai fini della decisione. Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) rilevata la litispendenza con la causa promossa dai medesimi signori , innanzi a Codesto Tribunale, Sez. Imprese - Pt_1
dott. r.g. n. 13479/2021, con prima udienza fissata per il 29.10.2021, Pt_5
assumere i provvedimenti di cui agli art. 273 e 274 c.p.c. affinché ne sia disposta la riunione al presente giudizio, introdotto con il ricorso depositato in data 11.03.2021
(RG n. 6274/2021); 2) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2617/2021 del 29/03/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, II^ Sez. Civile, dott. Vassallo, notificato rispettivamente il 15.04.2021 al sig. ed il Parte_1
5.05.2021 al sig. ; 3) accertare e dichiarare la nullità dell'avverso libello Parte_2 introduttivo, per la causale e/o alcuna delle causali di cui in premessa, e per l'effetto rigettare l'opposizione spiegata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4)
- 4 - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei garanti opponenti, per la causale e/o alcuna delle causali di cui in premessa, e per l'effetto rigettare
l'opposizione spiegata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito 1) dichiarare inammissibili in rito ed infondate nel merito e, comunque, rigettare le domande e le eccezioni formulate dagli opponenti;
2) per l'effetto, confermare il
Decreto ingiuntivo n. 2617/2021 del 29/03/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, II^
Sez. Civile, dott. Vassallo, con ingiunzione ai sigg. e Parte_1
, in qualità di fideiussori della , Parte_2 Parte_4
di provvedere al pagamento immediato in favore della Controparte_1
dell'importo € 275.847,94, degli interessi di mora al tasso legale con
[...]
decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo e delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 4.185,00 per compensi di avvocato, in € 634,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15,00 % ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n.
55, Iva e Cpa come per legge;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare sussistente il credito a favore dell'opposta per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e condannare gli opponenti al pagamento degli importi così come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto n. 2617/2021, oltre interessi legali di mora a dalla notifica al soddisfo e/o al pagamento di quella maggiore o minor somma che la S.V. ill.ma dovesse ritenere di giustizia. 4) in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa in data 26.11.2021 spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. CP_2
in qualità di procuratrice speciale di quale cessionaria, in data
[...] Parte_3
3.8.2023, del credito oggetto della pretesa creditoria - giusta l'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 conclusa con contratto di cessione di crediti di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte II
n. 130 del 4.11.2023 - rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: disporsi l'estromissione dal presente giudizio della cedente Controparte_1
in via principale: rigettare l'avversa opposizione e tutte le relative
[...] domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il D.I. opposto, a valere quale titolo esecutivo in favore di Parte_3
in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del D.I., condannare in
[...]
solido tra loro i sigg.ri e al pagamento della diversa Parte_1 Parte_2
- 5 - maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi come da ricorso;
in ogni caso: con rimborso integrale di spese e competenze di giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., prodotta documentazione, la causa, giunta per la prima volta sul ruolo dello scrivente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.7.2024, è stata assegnata in decisione all'udienza del 28.2.2025 con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione, sollevata dalla banca opposta per asserita omissione e indeterminatezza degli elementi indicati dall'art. 163 cpc nn. 3 e 4, dolendosi la opposta del fatto che la citazione manchi dell'indicazione del petitum e della causa petendi.
Si tratta, invero, di eccezione priva di alcun fondamento.
L'opponente a decreto ingiuntivo, come è noto, è sostanzialmente convenuto
(sebbene formalmente attore), sicché l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli articoli 163 e 163-bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'articolo 163 c.p.c. (cfr.. ad es. Cass. 29577/2020).
Sotto il profilo del contenuto, pertanto, l'atto di citazione in opposizioneè equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare i requisiti di cui all'articolo 167 c.p.c., che impone al convenuto di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Il convenuto, dunque, ai sensi dell'articolo 167 c.p.c. è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. 19896/2015).
* * *
Ancora in via preliminare, va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. reiterata dalla parte opponente in sede di comparsa conclusionale.
In proposito, appare sufficiente richiamare l'ordinanza 26.11.2021, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2021, che va qui confermata,
- 6 - ove si legge: “(…) ritenuto di non poter disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. in considerazione della insussistenza del nesso di pregiudizialità rilevante ai sensi della citata norma, per essere l'accertamento della nullità della fideiussione, nel presente processo, oggetto di mera eccezione riconvenzionale, come tale da esaminare incidenter tantum, per cui la pregiudizialità sussiste solo in senso logico (cfr. in caso identico
Cassazione civile sez. VI, 16/06/2020, n.11634 “Quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza” - Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussiste pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio proposto in tribunale dal creditore per ottenere il pagamento di una somma in conseguenza di una fideiussione ed il diverso processo instaurato dal debitore, innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa dello stesso ufficio giudiziario, per domandare la dichiarazione di nullità della detta garanzia)”.
Peraltro, come è pacifico e acquisito in atti, il giudizio instaurato dagli opponenti innanzi al Tribunale di Napoli Sez. Imprese, avente ad oggetto le fideiussioni azionate nel presente giudizio per asserita nullità per violazione della normativa antitrust, si è concluso con sentenza di rigetto della domanda, non passata in giudicato, sicché alcuna ulteriore questione di sospensione ex art. 295 c.p.c. si pone, posto il noto principio secondo cui “Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado”
(Cass. s.u. n. 10027/2012).
- 7 - Pertanto, “quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c. (Cass. 26251/2017) e sulla base di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere (Cass. 25890/2013). Sicché, quando la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. venga disposta nonostante il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato (Cass. 17936/2018)”.
Nella specie, peraltro, anche in riferimento all'art. 337, comma II, c.p.c., non sono ravvisabili i presupposti per la sospensione del presente giudizio, atteso che, come si vedrà più avanti, la decisione assunta dalla Sezione Imprese di questo Tribunale si fonda su motivazioni che lo scrivente condivide e alle quali intende aderire.
* * *
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 cpc, di a mezzo la sua procuratrice speciale atteso Parte_3 Controparte_2
che in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso il comma 3 della richiamata disposizione consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass.
18937/06).
Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, mancante nella specie, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass 1535/2010; 6302/1995); ne consegue che la convenuta opposta deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della interventrice, quale successore a titolo particolare della opposta (Cass. 22424/2009; 8884/2000).
In ordine all'intervento in questione, poi, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'interventrice, sollevata dalla parte opponente.
- 8 - La cessionaria/interventrice, infatti, ha fornito adeguata dimostrazione dell'evento successorio allegato, mediante la produzione della G.U. parte II n. 130 del
4.11.2023, ove risulta pubblicato, ai sensi degli articoli 4 e 7.1, legge 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., l'avviso di cessione dei crediti giusta contratto intercorso con Banca
MPS Spa in data 3.8.2023. Nell'avviso viene specificato che la cessionaria ha acquistato da i crediti “derivanti da concessioni creditizie di qualsiasi natura anche oggetto CP_3
di coobbligazione (ivi inclusi gli sconfinamenti di conto corrente) con i relativi accessori, con esclusione dei contratti di leasing finanziario, di factoring, dei crediti di pura firma e dei derivati, di cui era titolare alle ore 00.01 della Data di CP_3
Sottoscrizione, in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative:
1. denominati in Euro;
2. regolati dalla legge italiana;
3. se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
4. classificati alla relativa Data di
Valutazione (come definita nel Contratto di Cessione) come sofferenze ai sensi delle circolari di Banca d'Italia n. 139/1991 e n. 272/2008”.
L'interventrice, peraltro, ha prodotto il contratto di cessione in questione, concluso con scambio di proposta e accettazione del 3.8.2023 (cfr. docc. 3 e 4 produzione interventrice).
Mette comunque evidenziare, con la giurisprudenza di legittimità che si condivide, che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31118/2018; 15884/2019;
21821/2023).
Peraltro, nella presente fattispecie, le allegazioni della cessionaria poste a fondamento del suo intervento quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, sono risultate implicitamente confermate dalla cedente, laddove si consideri che, a seguito dell'intervento in giudizio della cessionaria,
[...]
non ha più compiuto attività difensive (con tale comportamento Controparte_1 processuale implicitamente confermando l'avvenuta cessione del credito oggetto del
- 9 - presente giudizio e l'esclusiva titolarità del credito stesso in capo alla parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.).
* * *
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria avente il medesimo oggetto – esistenza ed entità del credito – del procedimento monitorio. Si instaura, pertanto, un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr., tra le altre,
Cass. 10263/2021).
Orbene, dall'acquisizione probatoria in atti emerge che la banca opposta è effettivamente creditrice degli opponenti, quali fideiussori della società
[...]
, della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto. Parte_4
Il credito azionato dalla banca in via monitoria risulta ivi determinato in euro
275.847,94 (la 20.1.2020) quale saldo negativo della debitrice principale in relazione al contratto finanziamento n. 741975350 del 20.12.2019 (di cui, euro 153.635,17 per capitale a scadere ed euro 122.635,17 per rate scadute, oltre commissioni e interessi legali) per le cui obbligazioni gli opponenti medesimi si sono costituiti fideiussori fino alla concorrenza di euro 630.000,00. In particolare, alla fideiussione omnibus del
01.07.2011 fino alla concorrenza di euro 60.000,00 è seguita quella successiva, in aumento, del 23.8.2012 di aumento fino alla concorrenza di euro 270.000,00 e, quindi, quella del 23.12.2015 di aumento fino alla concorrenza di euro 630.000,00).
A dimostrazione del credito azionato, la banca ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il documento contrattuale del predetto contratto di finanziamento del
20.10.2019, con cui la società , in relazione alla sua Parte_4
esposizione debitoria verso la ivi riconosciuta in euro 297.720,00 al 20.12.2019 CP_1
(esposizione debitoria riveniente da saldo debitore di euro 100.000 dell'apertura di credito n. 633449/05 e saldo debitore di euro 198.720 dell'apertura di credito n.
112550319/55) otteneva, appunto, il finanziamento di tale somma di euro 297.720,00 da
- 10 - rimborsare mediante la corresponsione di 18 rate mensili comprensive di quota capitale e interessi, come dettagliatamente indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto stesso.
L'effettiva erogazione della somma alla società mutuataria risulta quietanzata nel contratto.
Si verte evidentemente in ipotesi di somma ottenuta in prestito dalla società mutuataria e finalizzata al ripianamento di esposizione debitoria nei confronti della mutuante, ovvero, come dedotto dalla stessa parte opponente in sede di comparsa conclusionale, di un mutuo solutorio, fattispecie che, tuttavia, a differenza di quanto lamenta la medesima parte opponente nel richiamato atto, non è affetto da nullità.
Invero, come ha oramai definitivamente chiarito e stabilito la Corte di
Cassazione Sezioni Unite con la sentenza n. 5841/2025 del 5.3.2025, “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.”
Il contratto di finanziamento in questione, sottoscritto dal legale rapp.te della società sig. , sia in tale veste che in Parte_4 Parte_1
veste di garante (sottoscrizioni non disconosciute) – nonché contenente sottoscrizione a nome , in qualità di garante, che tuttavia ha effettuato il disconoscimento Parte_2
della sottoscrizione stessa – contiene la puntuale disciplina delle condizioni economiche applicate (tan, taeg, importo finanziato, rate da rimborsare) e il piano di ammortamento indica analiticamente la scadenza di ogni singola rata con indicazione della quota capitale, della quota interessi e del tasso effettivamente applicato.
Come opportunamente e condivisibilmente già evidenziato dal giudie precedente titolare del fascicolo con l'ordinanza del 26.11.2021 (che va qui confermata), il
- 11 - disconoscimento operato dall'opponente in riferimento alla firma ad egli Parte_2
riferita su tale contratto, concluso mediante la scrittura di ricognizione di debito e proposta di moratoria, “non appare avere i caratteri di decisorietà con riferimento alla posizione del disconoscente stante la sua posizione di fideiussore omnibus delle obbligazioni assunte dalla OB BI S.R.L. (…)”.
Invero, il contratto di finanziamento in questione risulta regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della società correntista e tanto è sufficiente a considerare validamente conclusa la relativa pattuizione contrattuale e tra la Banca e la società debitrice principale, con conseguenti effetti sulle garanzie fideiussorie prestate dagli opponenti, che alcun disconoscimento delle firme da essi apposte ai contratti di fideiussione hanno effettuato.
Diversamente da quanto dedotto dalla parte opponente, poi, nessun fenomeno di anatocismo implica il piano di ammortamento c.d. alla francese (come nella fattispecie)
- ove il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitali crescenti (le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo: con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente mentre la quota interessi è sempre inferiore) – atteso che con tale tipo di piano gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Va quindi esclusa per tale meccanismo di ammortamento la violazione dell'art. 1283 c.c., non venendo capitalizzati gli interessi maturati già calcolati unicamente sulla quota di capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, hanno comunque stabilito, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla francese, che non si realizza alcuna causa di nullità parziale del contratto per mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
A dimostrazione della pretesa creditoria, la ha altresì prodotto la lettera CP_1
- 12 - racc.ta a.r. 24.09.2020 di revoca degli affidamenti concessi e recesso dai rapporti intrattenuti;
la lettera racc.ta a.r. 14.10.2020 di richiesta di pagamento del saldo debitore;
la lettera racc.ta a.r.
7.1.2020 di decadenza dal beneficio del termine del finanziamento n. 741975350.
La ha altresì prodotto l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 CP_1
t.u.b., contenente l'indicazione delle rate scadute ed insolute del mutuo ed il residuo della sorta capitale impagata;
nonché, come si è visto più sopra, le lettere di fideiussione sottoscritte dagli opponenti e non disconosciute (fideiussioni omnibus del 01.07.2011, fino alla concorrenza di euro 60.000,00; del 23.8.2012, fino alla concorrenza di euro
270.000,00; del 23.12.2015, fino alla concorrenza di euro 630.000,00).
Con la richiamata documentazione, pertanto, la banca ha sufficientemente dimostrato l'effettiva esistenza del saldo passivo del contratto di mutuo chirografaro e, quindi, l'ammontare del relativo credito nei confronti della società debitrice principale, nonché la sussistenza della relativa garanzia fideiussoria prestata dagli opponenti.
L'eccezione della parte opponente, secondo cui la pretesa creditoria azionata sarebbe non provata poiché la non ha prodotto gli estratti conto dei rapporti di CP_1
apertura di credito il cui saldo debitore è stato oggetto del riconoscimento del debito della società correntista e di richiesta del finanziamento del 20.12.2019, è priva di fondamento.
Il credito azionato dalla infatti, trova il suo fondamento nel contratto di CP_1
finanziamento e nella relativa somma concessa dalla alla società debitrice CP_1
principale, non già sui saldi debitori delle aperture di credito oggetto di ricognizione di debito, né gli opponenti hanno offerto alcuna dimostrazione, come era loro specifico onere, dell'inesistenza di detti saldi debitori.
In definitiva, l'opposizione è priva di fondamento in riferimento al titolo contrattuale azionato dalla banca, ossia il contratto di finanziamento 20.12.2019.
Giova richiamare il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
- 13 - estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. s.u., 13533/2001).
* * *
L'eccezione di nullità, totale o parziale, delle fideiussioni azionate dalla Banca, sottoscritte dagli opponenti tra il 2011 e il 2015, per conformità allo schema ABI censurato nel 2005 dalla Banca d'Italia, è infondata.
Parte opponente ha eccepito la nullità/annullabilità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005, siccome contenente la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., la cd. clausola di reviviscenza e la cd. clausola di sopravvivenza, disciplinate in modo sovrapponibile agli artt. 2, 6 ed 8 del citato schema ABI.
Con la pronuncia n. 41994/2021, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha stabilito il principio secondo cui “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nell'ammettere la sanzione della nullità per il caso di violazione della disciplina antitrust in questione, la Corte ha ritenuto che si configuri quindi mera nullità parziale,
- 14 - limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
Come si legge al paragrafo 2.15 della pronuncia citata, l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova – attraverso la dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” - dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Nel caso concreto, peraltro, si può ben ritenere, sotto il profilo logico indiziario - in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario - che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia.
L'eccezione di nullità totale della fideiussione omnibus in oggetto, pertanto, è infondata.
E' altresì infondata l'eccezione di nullità parziale della medesima fideiussione omnibus, atteso che essa è stata stipulata nel periodo 2011/2015, cioè a distanza di 6/10 anni dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che, invero, se costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato sino alla coeva epoca del suo accertamento, non altrettanta funzione di prova privilegiata può rivestire con riguardo alla fideiussione in oggetto, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza.
L'istruttoria che ha portato al provvedimento n. 55/2005, infatti, ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Nella fattispecie, quindi, la parte opponente, non potendosi avvalere della prova privilegiata costituita dal provvedimento del 2005 della Banca d'Italia, avrebbe dovuto specificamente allegare e provare la sussistenza degli elementi della fattispecie d'illecito concorrenziale ex art. 2, l. 287/1990, dedotto a sostegno della sua eccezione di nullità
(parziale), non già limitarsi al mero richiamo del provvedimento dell'autorità garante
- 15 - posto in essere in base ad istruttoria relativa ad un periodo di gran lunga precedente alla stipula della fideiussione omnibus oggetto del presente giudizio.
Alcuna allegazione e prova ha invece fornito parte opponente circa la sussistenza e la predisposizione, in riferimento alla data di sottoscrizione della fideiussione in oggetto, di modelli uniformi di fideiussioni, da parte di un numero significative di banche tra di loro coordinate, finalizzati a privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza del Tribunale delle Imprese dell'intestato Tribunale (cfr. sent. 5125 del 24.5.2022), che qui si condivide e che ben si attaglia alla presente fattispecie, ove è stato efficacemente evidenziato:
<Inquadrato il contratto de quo nel tipo legale della fideiussione omnibus, il
Collegio ravvisa che l'onere probatorio incombente sull'attore circa la prova dell'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale a monte non risulta soddisfatto, in quanto gli attori si sono limitati a produrre il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito.
Precisamente, in tema di riparto dell'onere probatorio, il Collegio ritiene che, con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati post 2005, il citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata, in quanto non rappresenta una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo in cui vi è stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005... Occorre sottolineare, quindi, che la fideiussione omnibus, per cui è lite, risulta stipulata in data
l9 ottobre 2010, cioè a distanza di oltre cinque anni dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia... Al contrario, nel caso specifico, il provvedimento della Banca d'Italia anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 (cfr. Trib. Mil. sez. spec. impresa del
19/01/2022). Poiché il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate CP_1
- 16 - dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della
L. n. 287/1990. Di ciò, gli attori non hanno dato prova alcuna circa l'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia del 19 ottobre 2010, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie>>.
Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del 14/02/2023, n. 1171 in un caso similare <La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore>>.
Sulla stessa falsariga, del resto, anche la sentenza non definitiva intervenuta tra le parti e prodotta in atti (sent. n. 4166/23), di rigetto delle domande attrici, nel richiamare pronunce dei tribunali di merito che legittimamente insistono nel circoscrivere la valenza probatoria privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia al solo periodo anteriore o immediatamente successivo all'adozione del provvedimento medesimo, senza includere anche periodi successivi, ha ribadito che
“ove la fideiussione sia successiva al provvedimento sanzionatorio, come nel caso della presente controversia, è evidente che il provvedimento della Banca d'Italia perda la propria valenza di prova privilegiata, conseguendo da ciò la riespansione dell'onere probatorio in capo all'attore, il quale è chiamato a provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ivi compreso quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti, dell'intesa illecita”.
Ha quindi opportunamente evidenziato che “Nel caso di specie, occorre sottolineare che la fideiussione per cui è causa risulta stipulata nel 2011, e le relative
- 17 - integrazioni nel 2012 e nel 2015, vale a dire a distanza di sei anni dal provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, che costituisce – dunque - prova privilegiata unicamente in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, non estendendosi siffatto valore all'esistenza dell'intesa restrittiva con riferimento alla fideiussione de qua, essendo questa stipulata in un periodo in cui non risulta che l'autorità di vigilanza abbia svolto alcuna indagine, ricoprendo l'istruttoria riconducibile al provvedimento n. 55 del 2005 solo l'arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005”.
* * *
E' poi infondata l'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., atteso che le lettere di fideiussione stabiliscono espressamente la deroga alla norma codicistica in questione.
Come è noto, “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cass. 13078/2008).
* * *
Alcun altro profilo di invalidità si riscontra infine nelle fideiussioni azionate dalla banca, riportanti l'impegno dei garanti “per l'adempimento delle obbligazioni verso la Banca, dipendenti da operazioni di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”.
Si tratta quindi di una fideiussione omnibus non inficiata da alcun profilo di nullità.
In particolare, non è nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, prevedendo l'importo massimo garantito in conformità a quanto statuito in merito dall'art. 1938 c.c. applicabile anche alle garanzie personali atipiche (Cass. 1520/2010:
“In tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio
1992, n. 154, nel prevedere la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche”).
* * *
- 18 - E' poi infondata l'eccezione degli opponenti di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., non riscontrandosi in atti alcun elemento da cui possa trarsi la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata. E' principio pacifico che il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. 2524/2006; 23422/2016; 6251/2018).
Peraltro, è pacifico e documentato che gli opponenti si sono susseguiti nella carica amm.re unico della società mutuataria (il Sig. fino alla messa Parte_1
in liquidazione;
il sig. sino al 2014) ed entrambi sono soci (al 40,79% e Parte_2
al 30,05%) della società GC ER LD SR (a sua volta socio unico della società mutuataria), quindi evidentemente a conoscenza dell'andamento societario e dei suoi debiti. Tale circostanza, inoltre, è sufficiente a determinare l'insussistenza di alcun dolo o colpa grave nell'agire della nella vicenda contrattuale di cui ai contratti di CP_1
fideiussione e/o di alcun vizio del consenso dei fideiussori medesimi;
le relative eccezioni di nullità/annullabilità della fideiussione pure sollevate dalla parte opponente su tali presupposti dovendosi ritenere quindi infondate.
* * *
E' infine infondata l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1955, atteso quanto sistematicamente ribadito dal giudice di legittimità, ossia che il fatto del creditore rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949
c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. 4175/2020).
Nella specie, gli opponenti hanno sollevato l'eccezione in discorso senza nulla allegare e provare in ordine alla loro (ipotetica) perdita del diritto di surrogazione e/o di regresso.
- 19 - * * *
In definitiva, per le ragioni tutte di cui innanzi, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto riguarda l'intervento, ex art. 111 cpc, di in mancanza Parte_3 del consenso della parte opponente necessario a disporre l'estromissione dal giudizio della società cedente, il processo è proseguito tra le parti originarie;
nondimeno la presente decisione fa stato nei riguardi del successore a titolo particolare (cfr. Cass.
22424/2009; 8884/2000). Giova ribadire, invero, che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cpc, la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. 24424/2009).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del d.m. 55/14, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
2617/2021 (RG 6274/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 29.3.2021, che dichiara esecutivo;
- condanna gli opponenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta e della parte interventrice, che liquida in euro 5.882,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, in favore della parte opposta;
ed in euro 6.164,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, in favore della parte interventrice.
Così deciso in Napoli, il 13.6.2025
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio
2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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