Versione
1 gennaio 2023
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4 aprile 2024
4 aprile 2024
Art. 129-bis. (Accesso ai programmi di giustizia riparativa) 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria puo' disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ((10 ottobre 2022, n. 150)) , al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo ((10 ottobre 2022, n. 150)) , e' proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3. L'invio degli interessati e' disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ((10 ottobre 2022, n. 150)) , qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
(( 4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. )) (( 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.
4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo e' sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6. )) 5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorita' giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo ((10 ottobre 2022, n. 150)) , e' proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3. L'invio degli interessati e' disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ((10 ottobre 2022, n. 150)) , qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
(( 4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. )) (( 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.
4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo e' sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6. )) 5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorita' giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.
Commentari • 228
- 1. Alle Sezioni unite una questione in materia di giustizia riparativaGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 29 ottobre 2025 · 252.29086
[…] Va evidenziato che il ricorso era stato esperito contro l'ordinanza ex art. 129-bis c.p.p., che non era stata impugnata unitamente alla sentenza a norma dell'art. 586 c.p.p., il quale ammette l'impugnazione congiunta alla sentenza delle ordinanze emesse durante gli atti preliminari o il dibattimento. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 95
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/02/2026, n. 5166Provvedimento: […] penale [...] linee di indirizzo (che) dovrebbero in particolare riguardare le procedure di invio del casi alla giustizia riparativa e la loro trattazione al termine del percorso di giustizia riparativa» (paragrafo 22) costituisce considerata l'espressa volontà del legislatore di conformarsi ai principi internazionali in materia -un segnale inequivoco della necessità di interpretare la norma di cui all'art. 129- bis cod. proc. pen . nel senso che essa tipizza il meccanismo (la "guida procedurale") che disciplina l'avvio del percorso riparativo nell'ipotesi in cui i relativi effetti possano incidere sul procedimento penale ormai iniziato. È, […] un obbligo di sospensione del processo penale non previsto dall'art. 129-bis cod. proc. pen […]Leggi di più...
- art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.·
- art. 125, comma 3, cod. proc. pen.·
- art. 129-bis cod. proc. pen.·
- remissione tacita querela·
- impugnabilità provvedimento rigetto·
- art. 152, comma 3, n. 2, cod. pen.·
- art. 58 d.lgs. n. 150 del 2022·
- art. 47 Carta diritti fondamentali UE·
- art. 111, comma 6, Cost.·
- art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen.·
- sospensione processo·
- art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen.·
- procedibilità a querela rimettibile·
- giustizia riparativa·
- art. 133 codice penale