Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2013, n. 2961
CASS
Sentenza 7 febbraio 2013

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In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l'aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, primo comma, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti.

Il mutamento del regime giuridico di beni già appartenenti al demanio ferroviario, ai sensi dell'art. 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ha reso gli stessi oggetto di una locazione privatistica, in luogo dell'iniziale concessione amministrativa che ne prevedeva il godimento dietro pagamento di un corrispettivo. Sono, pertanto, divenute prive di causa le clausole - contenute nella originaria autoregolamentazione contrattuale - espressione della precedente (e non più attuale) natura pubblicistica dell'ente concedente, donde la nullità di quelle, tra di esse, che abbiano dato luogo ad aumenti o revisione di canone a danno del conduttore, in violazione dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La cessione da parte del locatore del contratto di locazione aziendale, inserita in una complessiva cessione di azienda (o di ramo di azienda), non comporta la scissione del contratto di locazione o di affitto in due sub-rapporti distinti, ciascuno dei quali con un titolare dello "status" di locatore, bensì il pieno subingresso del cessionario nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente, purché collegate all'esercizio dell'impresa. Tra di esse, dunque, deve comprendersi anche il debito di restituzione di eventuali non dovute maggiorazioni di canone percepite dal cedente, atteso che la misura del canone di una locazione non abitativa incide direttamente sulla misura concreta della redditività dell'azienda, costituita anche dall'immobile locato.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2013, n. 2961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2961
Data del deposito : 7 febbraio 2013

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