Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 giugno 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 maggio 1993 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5204 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 17/02/2022), n.5204 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13915-2020 proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA; – …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2015, n. 4948Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 5967-2013 proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
- convenzione per la soppressione dei passaggi a livello·
- fondamento·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- controversia su adempimento e risarcimento del danno·
- irrilevanza·
- accordo anteriore alla legge n. 241 del 1990·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
Versioni del testo
- Art. 1. Istituzione dell'ente
E' istituito l'ente "Ferrovie dello Stato".
L'ente ha personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi dell' articolo 2093, secondo comma, del codice civile , nei limiti stabiliti dalla presente legge ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti.
L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi - beni, partecipazioni, gestioni speciali - gia' di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. - Art. 2. Finalita'
L'ente "Ferrovie dello Stato" provvede con criteri di economicita' e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:
a) all'esercizio delle linee della rete ferroviaria gia' gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche'
all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale;
b) all'esercizio del servizio traghetto fra terminali ferroviari;
c) al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti, delle
linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;
d) alle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui alle lettere precedenti, in coordinazione con gli enti ed i soggetti preposti alla ricerca statale;
e) alla promozione di attivita' strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;
f) all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali;
g) all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonche' degli altri servizi gia' svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;
h) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti ((, nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'. L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato';))
i) ad affidare a societa' o enti, cui partecipi ai sensi della precedente lettera h), ovvero ad altre imprese, l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera g), nonche' la gestione di particolari settori di attivita' che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali od economiche, gestire direttamente;
l) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti con sede legale all'estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalita' la fornitura a terzi di materiale connesso all'attivita' di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero;
m) a reperire mezzi finanziari, per le necessita' dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti. - Art. 3. Poteri del Ministro
Spetta al Ministro dei trasporti:
1) indicare, in coerenza con gli indirizzi generali della politica dei trasporti, gli obiettivi che la gestione ferroviaria deve perseguire;
2) vigilare che la gestione si svolga nel rispetto degli indirizzi generali indicati;
3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente;
4) autorizzare, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ente all'assunzione e cessione delle partecipazioni a societa' ed enti di cui all'articolo 2, lettere h) ed l);
5) proporre la nomina o la revoca del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
6) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione;
7) esercitare tutti gli altri poteri che la legge attribuisce alla sua specifica competenza in relazione al trasporto ferroviario che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.