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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/07/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 928/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 928/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Tripi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
La Spezia, Via Della Ghiara n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Tripi (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale della Spezia n. 16/2020 come da ricorso depositato congiuntamente dalle parti in data 12/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 12/05/2025, le parti, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 16/2020 del Tribunale della Spezia, stante la disparità reddituale sussistente tra le parti e le ulteriori spese sopraggiunte a carico della sig.ra dopo la restituzione della casa Parte_1 coniugale al sig. hanno chiesto di stabilire che, ferme restando le condizioni di natura CP_1 economica stabilite per il figlio il sig. versi alla sig.ra l'importo pari ad €. Per_1 CP_1 Parte_1
100,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento.
All'udienza del 02/07/2025 dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato quanto indicato nel ricorso volto a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio previste dalla sentenza del
Tribunale della Spezia n. 16/2020 alle condizioni ivi stabilite, precisando che l'assegno divorzile per
La Camera è da intendersi a tempo indeterminato e con corresponsione in 12 mensilità annue, ovvero:
“1) Il figlio benché maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente e convive Per_1 tuttora stabilmente con la madre presso la casa sita in La Spezia, Via Genova n. 230, per cui il sig.
a titolo di contributo per il suo mantenimento, continuerà a versare alla sig.ra CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di € 340,00, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici Istat;
ciascun genitore, continuerà inoltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse del figlio, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
2) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 100,00 (per
12 mensilità), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, che si sono integralmente richiamate al ricorso depositato in data 12.05.2025, con le precisazioni indicate
2 in udienza, come sopra riportate. Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non apparendo in contrasto con norme imperative e non essendovi motivi per discostarsene, in ragione della disparità reddituale sussistente tra le parti e delle ulteriori spese sopraggiunte a carico della sig.ra dopo la restituzione della casa coniugale al sig. Parte_1 CP_1
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto tra La Camera Rosalia e per la modifica delle CP_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 16/2020, pronunciata dal Tribunale della Spezia, alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio benché maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente e convive Per_1 tuttora stabilmente con la madre presso la casa sita in La Spezia, Via Genova n. 230, per cui il sig.
a titolo di contributo per il suo mantenimento, continuerà a versare alla sig.ra CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di € 340,00, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici Istat;
ciascun genitore, continuerà inoltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse del figlio, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
2) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 100,00 (per
12 mensilità), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat”.
Spese di lite compensate come richiesto.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10/07/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 928/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Tripi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
La Spezia, Via Della Ghiara n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Tripi (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale della Spezia n. 16/2020 come da ricorso depositato congiuntamente dalle parti in data 12/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 12/05/2025, le parti, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 16/2020 del Tribunale della Spezia, stante la disparità reddituale sussistente tra le parti e le ulteriori spese sopraggiunte a carico della sig.ra dopo la restituzione della casa Parte_1 coniugale al sig. hanno chiesto di stabilire che, ferme restando le condizioni di natura CP_1 economica stabilite per il figlio il sig. versi alla sig.ra l'importo pari ad €. Per_1 CP_1 Parte_1
100,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento.
All'udienza del 02/07/2025 dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato quanto indicato nel ricorso volto a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio previste dalla sentenza del
Tribunale della Spezia n. 16/2020 alle condizioni ivi stabilite, precisando che l'assegno divorzile per
La Camera è da intendersi a tempo indeterminato e con corresponsione in 12 mensilità annue, ovvero:
“1) Il figlio benché maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente e convive Per_1 tuttora stabilmente con la madre presso la casa sita in La Spezia, Via Genova n. 230, per cui il sig.
a titolo di contributo per il suo mantenimento, continuerà a versare alla sig.ra CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di € 340,00, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici Istat;
ciascun genitore, continuerà inoltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse del figlio, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
2) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 100,00 (per
12 mensilità), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, che si sono integralmente richiamate al ricorso depositato in data 12.05.2025, con le precisazioni indicate
2 in udienza, come sopra riportate. Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non apparendo in contrasto con norme imperative e non essendovi motivi per discostarsene, in ragione della disparità reddituale sussistente tra le parti e delle ulteriori spese sopraggiunte a carico della sig.ra dopo la restituzione della casa coniugale al sig. Parte_1 CP_1
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto tra La Camera Rosalia e per la modifica delle CP_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 16/2020, pronunciata dal Tribunale della Spezia, alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio benché maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente e convive Per_1 tuttora stabilmente con la madre presso la casa sita in La Spezia, Via Genova n. 230, per cui il sig.
a titolo di contributo per il suo mantenimento, continuerà a versare alla sig.ra CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di € 340,00, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici Istat;
ciascun genitore, continuerà inoltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse del figlio, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018.
2) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 100,00 (per
12 mensilità), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat”.
Spese di lite compensate come richiesto.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10/07/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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