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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2024, n. 17295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17295 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3313/2016 , vertente
TRA
(RIETI, 20/04/1943), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ABBADESSA EMANUELA;
ricorrente
E
(ROMA, 12/12/1947), con il patrocinio dell'avv. ; Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI v. note sostitutive dell'udienza del 17-9-2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi 2
e nei confronti dei quali è già stata Parte_1 Controparte_1
emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudizio– sospeso con provvedimento del precedente titolare del ruolo in data 28-9-2017 – è stato riassunto in data 27-5-2024 dal ricorrente Parte_1
La principale ragione di contrasto tra i coniugi attiene alla spettanza e misura dell'assegno divorzile richiesto da Controparte_1
vi è poi il tema dell'accudimento della figlia delle parti oggi Pt_2
ultracinquantenne, gravemente invalida, che vive nella casa familiare con il padre, che ne è anche tutore.
A margine di tali questioni, la resistente pone anche alcune domande di ordine patrimoniale, che attengono alla ripartizione di alcune somme di denaro guadagnate in regime di comunione legale e risparmiate all'epoca della separazione, che secondo la resistente sarebbero state immesse illegittimamente dal marito nel Trust da lui costituito per far fronte alle necessità della figlia;
sul punto il collegio chiarisce alle parti che le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia devono ritenersi inammissibili perché non sussumibili nel medesimo schema processuale :
“L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n.
353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo
di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in
presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di
connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo
comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito
ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause
accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. 3
proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di
compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali),
disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite,
siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale
quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così
chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse
soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc.
civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n.
20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Quanto al tema dell'assegno divorzile, si osserva quanto segue: i coniugi sono oggi entrambi pensionati;
ha accumulato nel tempo Parte_1
un patrimonio di notevoli dimensioni, come emerso in particolare nel corso del giudizio di separazione;
durante il matrimonio, le parti hanno fatto costruire quella che è poi divenuta la casa coniugale, costituita da una villa di
700 mq, dotata di vistosi arredi (v. produzione fotografica parte resistente) e di uno specifico allestimento funzionale alle esigenze della figlia Pt_2
affetta da tetraparesi spastica;
del patrimonio familiare facevano parte poi due ulteriori immobili, rispettivamente a e Sante AR (AQ); come Persona_1
emerso nel corso del giudizio di separazione, il ricorrente ha fatto confluire circa un milione di euro in un Trust destinato a sopperire alle necessità della figlia, da cui egli riceve rimborsi delle spese anticipate per conto di lei (cfr estratto conto banca;
percepisce una pensione di € CP_2 Parte_1
2.700,00 mensili;
dispone di investimenti di cui non fornisce il resoconto aggiornato;
dall'esame degli estratti conto appare di tutta evidenza, che
(come sostiene la resistente) le spese presumibilmente ingenti relative alla 4
manutenzione dell'immobile ove il ricorrente abita, quelle per il personale domestico, oltre che per il personale specializzato che attende alle necessità
di (la quale per inciso dispone di una pensione di invalidità e di un a Pt_2
indennità di accompagnamento per complessivi 1.200 euro circa secondo quanto emerge nel giudizio di separazione), vengano interamente sostenute dal Trust: si consideri che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nel giugno 2016 egli indicava investimenti per circa 650.000 euro complessivi, e rappresentava di avere alle proprie dipendenze tre collaboratori domestici, cui corrispondeva rispettivamente emolumenti mensili pari ad €
1.096,68, 1.053,00, 1.350,00; tuttavia la liquidità di cui il ricorrente dispone resta sostanzialmente solida e stabile nel tempo, e vi figurano uscite per spese correnti tutte di modesta entità, oltre a quella relativa all'assegno di mantenimento versato alla resistente. Si sottolinea poi che il ricorrente, a fronte dell'ordine di depositare gli estratti conto relativi al biennio precedente alla decisione, ha depositato quelli relativi agli anni 2022 e 2023, omettendo quindi il deposito del primo semestre 2024, a differenza di quanto richiesto.
Si sottolinea peraltro che nel giudizio di appello del procedimento di separazione venne accertato attraverso indagini della Guardia di Finanza che disponeva di un patrimonio di oltre 1.500.000 euro. Si deve Parte_1
ritenere pertanto che anche oggi la sua condizione economica sia estremamente solida, dovendosi presumere anche ai sensi dell'art. 116 cpc che ove avesse subito una flessione rilevante avrebbe avuto tutto l'interesse a fornire al Tribunale informazioni più complete ed esaustive.
dispone di un reddito pensionistico € 1.090,00 circa mensili;
Controparte_1
sul conto corrente risultano alcune poste attive per “pagamento merce in 5
conto deposito” che ella sostiene essere riferiti ad alcuni gioielli che avrebbe venduto per conto di un' amica;
ella è contitolare della casa familiare, ma non ne può disporre in quanto vi risiede il marito con la figlia e contitolare Pt_2
sempre con di altri due immobili in e Sante AR. Parte_1 Persona_1
La sua condizione è indubbiamente assai meno solida di quella del marito se si considera che del cespite immobiliare di maggior valore (la casa coniugale)
non può disporre, che i suoi redditi pensionistici sono estremamente contenuti, e che il marito – a differenza sua – viene sollevato dalle spese di gestione dell'immobile (oltre che dalle spese per la figlia) dal Trust
Angelozzi, come emerge dal fatto che non vi è traccia nei suoi conti di spese sostenute a tale titolo;
Vi è dunque il presupposto fattuale per procedere all'esame della domanda di assegno divorzile, costituito dalla presenza di uno squilibrio significativo tra le condizioni economiche degli interessati.
Come è noto secondo un orientamento ormai consolidato, a partire dalla pronuncia 18287/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione, l'assegno divorzile si articola in diverse componenti, di natura rispettivamente assistenziale, compensativa e risarcitoria;
l'elemento assistenziale tende ad assicurare al coniuge debole l'accesso ad una vita dignitosa, quello compensativo serve a ripagare in certo senso il coniuge richiedente del contributo fornito alla vita familiare, inteso sia come apporto “diretto” alla formazione del patrimonio comune, sia come ausilio indiretto fornito all'altro coniuge attraverso il sacrificio delle proprie aspettative di crescita personale e professionale, effettuato in funzione del tipo di assetto familiare concordato tra gli sposi. Pertanto il riferimento che l'art. 5 l. 898/70 opera
all'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone il richiedente, deve essere 6
correttamente inteso: non si tratta di restringere il concetto di adeguatezza al parametro della libertà dai bisogni essenziali, ma neppure di estenderlo sino a commisurarlo al tenore di vita pregresso o all'entità delle sostanze del coniuge onerato. Quale ulteriore elementi di valutazione intervengono poi l'età e dello stato di salute degli interessati, nonché la durata del matrimonio.
Nel caso dei coniugi – le nozze risalgono al 1966, la Parte_1 CP_1
separazione è stata pronunciata nel 2015 e nel 2017 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili. Si tratta dunque di una unione di notevole durata. La resistente dispone di un reddito pensionistico modesto, versa in condizioni di salute precarie (documentate) ed è di età avanzata. Le ulteriori entrate che figurano sul suo conto corrente risultano sporadiche e sono presumibilmente riferite alla vendita di beni personali (non vi è prova che si tratti di vendita effettuata per conto di terzi), il che rappresenta riprova ulteriore di una condizione di scarsa solidità economica.
Le necessità della figlia sono interamente soddisfatte attraverso le erogazioni del Trust Angelozzi, ed ella dunque non ne è in alcun modo onerata.
Nulla ha dedotto o provato la resistente con riferimento ai presupposti della funzione compensativa dell'assegno; non emerge dagli atti di causa che ella abbia rinunciato ad alcuna prospettiva professionale o aspirazione personale per le necessità della famiglia, o per consentire al coniuge di progredire nella propria carriera o conseguire maggiori guadagni;
neppure che ella abbia in alcun modo fornito incremento al patrimonio comune;
in ordine alla vita pregressa vi è unicamente una relazione proveniente da un'assistente sociale in forza presso un centro C.R.I. che attesta come la signora nel periodo CP_1
in cui la figlia era assistita a tempo pieno in quella struttura, le facesse visita giornalmente, interessandosi delle sue condizioni. Si tratta di una 7
dichiarazione (la cui provenienza non è peraltro verificata) da cui non è dato inferire alcun elemento utile ai fini della decisione;
è la stessa dichiarante ad attestare anzi che la signora quando lavorava, si limitava a passare CP_1
per un saluto, segno evidente che ella non ha rinunciato alla propria realizzazione lavorativa per accudire la figlia. Va precisato ancora che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativa costituisce materia strettamente disponibile, su cui pertanto opera rigorosamente l'onere di allegazione e prova del richiedente.
Se dunque la misura dell'assegno deve restare ancorata al solo parametro assistenziale, è evidente che non può essere mantenuto fermo l'importo determinato in sede di separazione, laddove il parametro di riferimento è
costituito invece dal tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Il collegio ritiene pertanto che l'assegno, con decorrenza dalla data della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
debba essere determinato in € 500,00 mensili, oltre rivalutazione istat con la medesima base.
Le parti invocano rispettivamente l'affidamento esclusivo (il ricorrente) e condiviso (la resistente) della figlia maggiorenne ed affetta da Pt_2
gravissimo handicap;
nelle conclusioni finali la madre chiede di “rimodulare le visite al fine di ridurre il potere di veto del padre e chi fa le veci di tutore”.
E' pacifico che dimori attualmente nella ex casa familiare Controparte_3
unitamente al padre, che ne è anche il tutore, e che -per il tramite del Trust
Angelozzi in cui ha conferito larga parte delle risorse familiari - provvede integralmente alle sue necessità ordinarie e straordinarie: il ricorrente non 8
chiede infatti alla controparte alcuna forma di contributo economico per le necessità di Pt_2
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applica il disposto del comma secondo dell'art. 337 septies c.c.; sul punto il collegio, esclusa in radice la possibilità di configurare un affidamento in senso tecnico del maggiorenne, rileva che in presenza di un figlio che necessita di accudimento primario in ragione delle sue condizioni di salute, i doveri genitoriali che presidiano alla cura della persona non possono certamente ritenersi esauriti con la maggiore età; si conviene altresì sulla necessaria operatività delle disposizioni in tema di assegnazione della casa familiare al genitore con cui il figlio convive in via esclusiva o prevalente;
tuttavia, come ha già osservato la Corte d' Appello in sede di impugnazione della sentenza di separazione tra le medesime parti di questo giudizio, di fronte ad un portatore di handicap che sia anche soggetto ad interdizione o amministrazione di sostegno, spetta al giudice tutelare regolare tutti gli aspetti relativi alla cura della persona, ivi compresi quelli del più opportuno collocamento, e della regolazione della frequentazione con il genitore non collocatario;
sarà dunque il giudice tutelare nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 344 c.c., ad individuare le modalità più
opportune per garantire continuità alla relazione tra la madre e la figlia ed a stabilire se sia opportuno che quest'ultima continui a vivere con il padre.
In presenza di margini di soccombenza reciproca, le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Pone a carico del ricorrente – con decorrenza dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio – un assegno divorzile 9
di € 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat;
2) Assegna la casa familiare al ricorrente, che vi abita con la figlia
Pt_2
3) Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 28.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3313/2016 , vertente
TRA
(RIETI, 20/04/1943), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ABBADESSA EMANUELA;
ricorrente
E
(ROMA, 12/12/1947), con il patrocinio dell'avv. ; Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI v. note sostitutive dell'udienza del 17-9-2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi 2
e nei confronti dei quali è già stata Parte_1 Controparte_1
emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudizio– sospeso con provvedimento del precedente titolare del ruolo in data 28-9-2017 – è stato riassunto in data 27-5-2024 dal ricorrente Parte_1
La principale ragione di contrasto tra i coniugi attiene alla spettanza e misura dell'assegno divorzile richiesto da Controparte_1
vi è poi il tema dell'accudimento della figlia delle parti oggi Pt_2
ultracinquantenne, gravemente invalida, che vive nella casa familiare con il padre, che ne è anche tutore.
A margine di tali questioni, la resistente pone anche alcune domande di ordine patrimoniale, che attengono alla ripartizione di alcune somme di denaro guadagnate in regime di comunione legale e risparmiate all'epoca della separazione, che secondo la resistente sarebbero state immesse illegittimamente dal marito nel Trust da lui costituito per far fronte alle necessità della figlia;
sul punto il collegio chiarisce alle parti che le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia devono ritenersi inammissibili perché non sussumibili nel medesimo schema processuale :
“L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n.
353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo
di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in
presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di
connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo
comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito
ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause
accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. 3
proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di
compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali),
disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite,
siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale
quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così
chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse
soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc.
civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n.
20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Quanto al tema dell'assegno divorzile, si osserva quanto segue: i coniugi sono oggi entrambi pensionati;
ha accumulato nel tempo Parte_1
un patrimonio di notevoli dimensioni, come emerso in particolare nel corso del giudizio di separazione;
durante il matrimonio, le parti hanno fatto costruire quella che è poi divenuta la casa coniugale, costituita da una villa di
700 mq, dotata di vistosi arredi (v. produzione fotografica parte resistente) e di uno specifico allestimento funzionale alle esigenze della figlia Pt_2
affetta da tetraparesi spastica;
del patrimonio familiare facevano parte poi due ulteriori immobili, rispettivamente a e Sante AR (AQ); come Persona_1
emerso nel corso del giudizio di separazione, il ricorrente ha fatto confluire circa un milione di euro in un Trust destinato a sopperire alle necessità della figlia, da cui egli riceve rimborsi delle spese anticipate per conto di lei (cfr estratto conto banca;
percepisce una pensione di € CP_2 Parte_1
2.700,00 mensili;
dispone di investimenti di cui non fornisce il resoconto aggiornato;
dall'esame degli estratti conto appare di tutta evidenza, che
(come sostiene la resistente) le spese presumibilmente ingenti relative alla 4
manutenzione dell'immobile ove il ricorrente abita, quelle per il personale domestico, oltre che per il personale specializzato che attende alle necessità
di (la quale per inciso dispone di una pensione di invalidità e di un a Pt_2
indennità di accompagnamento per complessivi 1.200 euro circa secondo quanto emerge nel giudizio di separazione), vengano interamente sostenute dal Trust: si consideri che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nel giugno 2016 egli indicava investimenti per circa 650.000 euro complessivi, e rappresentava di avere alle proprie dipendenze tre collaboratori domestici, cui corrispondeva rispettivamente emolumenti mensili pari ad €
1.096,68, 1.053,00, 1.350,00; tuttavia la liquidità di cui il ricorrente dispone resta sostanzialmente solida e stabile nel tempo, e vi figurano uscite per spese correnti tutte di modesta entità, oltre a quella relativa all'assegno di mantenimento versato alla resistente. Si sottolinea poi che il ricorrente, a fronte dell'ordine di depositare gli estratti conto relativi al biennio precedente alla decisione, ha depositato quelli relativi agli anni 2022 e 2023, omettendo quindi il deposito del primo semestre 2024, a differenza di quanto richiesto.
Si sottolinea peraltro che nel giudizio di appello del procedimento di separazione venne accertato attraverso indagini della Guardia di Finanza che disponeva di un patrimonio di oltre 1.500.000 euro. Si deve Parte_1
ritenere pertanto che anche oggi la sua condizione economica sia estremamente solida, dovendosi presumere anche ai sensi dell'art. 116 cpc che ove avesse subito una flessione rilevante avrebbe avuto tutto l'interesse a fornire al Tribunale informazioni più complete ed esaustive.
dispone di un reddito pensionistico € 1.090,00 circa mensili;
Controparte_1
sul conto corrente risultano alcune poste attive per “pagamento merce in 5
conto deposito” che ella sostiene essere riferiti ad alcuni gioielli che avrebbe venduto per conto di un' amica;
ella è contitolare della casa familiare, ma non ne può disporre in quanto vi risiede il marito con la figlia e contitolare Pt_2
sempre con di altri due immobili in e Sante AR. Parte_1 Persona_1
La sua condizione è indubbiamente assai meno solida di quella del marito se si considera che del cespite immobiliare di maggior valore (la casa coniugale)
non può disporre, che i suoi redditi pensionistici sono estremamente contenuti, e che il marito – a differenza sua – viene sollevato dalle spese di gestione dell'immobile (oltre che dalle spese per la figlia) dal Trust
Angelozzi, come emerge dal fatto che non vi è traccia nei suoi conti di spese sostenute a tale titolo;
Vi è dunque il presupposto fattuale per procedere all'esame della domanda di assegno divorzile, costituito dalla presenza di uno squilibrio significativo tra le condizioni economiche degli interessati.
Come è noto secondo un orientamento ormai consolidato, a partire dalla pronuncia 18287/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione, l'assegno divorzile si articola in diverse componenti, di natura rispettivamente assistenziale, compensativa e risarcitoria;
l'elemento assistenziale tende ad assicurare al coniuge debole l'accesso ad una vita dignitosa, quello compensativo serve a ripagare in certo senso il coniuge richiedente del contributo fornito alla vita familiare, inteso sia come apporto “diretto” alla formazione del patrimonio comune, sia come ausilio indiretto fornito all'altro coniuge attraverso il sacrificio delle proprie aspettative di crescita personale e professionale, effettuato in funzione del tipo di assetto familiare concordato tra gli sposi. Pertanto il riferimento che l'art. 5 l. 898/70 opera
all'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone il richiedente, deve essere 6
correttamente inteso: non si tratta di restringere il concetto di adeguatezza al parametro della libertà dai bisogni essenziali, ma neppure di estenderlo sino a commisurarlo al tenore di vita pregresso o all'entità delle sostanze del coniuge onerato. Quale ulteriore elementi di valutazione intervengono poi l'età e dello stato di salute degli interessati, nonché la durata del matrimonio.
Nel caso dei coniugi – le nozze risalgono al 1966, la Parte_1 CP_1
separazione è stata pronunciata nel 2015 e nel 2017 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili. Si tratta dunque di una unione di notevole durata. La resistente dispone di un reddito pensionistico modesto, versa in condizioni di salute precarie (documentate) ed è di età avanzata. Le ulteriori entrate che figurano sul suo conto corrente risultano sporadiche e sono presumibilmente riferite alla vendita di beni personali (non vi è prova che si tratti di vendita effettuata per conto di terzi), il che rappresenta riprova ulteriore di una condizione di scarsa solidità economica.
Le necessità della figlia sono interamente soddisfatte attraverso le erogazioni del Trust Angelozzi, ed ella dunque non ne è in alcun modo onerata.
Nulla ha dedotto o provato la resistente con riferimento ai presupposti della funzione compensativa dell'assegno; non emerge dagli atti di causa che ella abbia rinunciato ad alcuna prospettiva professionale o aspirazione personale per le necessità della famiglia, o per consentire al coniuge di progredire nella propria carriera o conseguire maggiori guadagni;
neppure che ella abbia in alcun modo fornito incremento al patrimonio comune;
in ordine alla vita pregressa vi è unicamente una relazione proveniente da un'assistente sociale in forza presso un centro C.R.I. che attesta come la signora nel periodo CP_1
in cui la figlia era assistita a tempo pieno in quella struttura, le facesse visita giornalmente, interessandosi delle sue condizioni. Si tratta di una 7
dichiarazione (la cui provenienza non è peraltro verificata) da cui non è dato inferire alcun elemento utile ai fini della decisione;
è la stessa dichiarante ad attestare anzi che la signora quando lavorava, si limitava a passare CP_1
per un saluto, segno evidente che ella non ha rinunciato alla propria realizzazione lavorativa per accudire la figlia. Va precisato ancora che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativa costituisce materia strettamente disponibile, su cui pertanto opera rigorosamente l'onere di allegazione e prova del richiedente.
Se dunque la misura dell'assegno deve restare ancorata al solo parametro assistenziale, è evidente che non può essere mantenuto fermo l'importo determinato in sede di separazione, laddove il parametro di riferimento è
costituito invece dal tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Il collegio ritiene pertanto che l'assegno, con decorrenza dalla data della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
debba essere determinato in € 500,00 mensili, oltre rivalutazione istat con la medesima base.
Le parti invocano rispettivamente l'affidamento esclusivo (il ricorrente) e condiviso (la resistente) della figlia maggiorenne ed affetta da Pt_2
gravissimo handicap;
nelle conclusioni finali la madre chiede di “rimodulare le visite al fine di ridurre il potere di veto del padre e chi fa le veci di tutore”.
E' pacifico che dimori attualmente nella ex casa familiare Controparte_3
unitamente al padre, che ne è anche il tutore, e che -per il tramite del Trust
Angelozzi in cui ha conferito larga parte delle risorse familiari - provvede integralmente alle sue necessità ordinarie e straordinarie: il ricorrente non 8
chiede infatti alla controparte alcuna forma di contributo economico per le necessità di Pt_2
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applica il disposto del comma secondo dell'art. 337 septies c.c.; sul punto il collegio, esclusa in radice la possibilità di configurare un affidamento in senso tecnico del maggiorenne, rileva che in presenza di un figlio che necessita di accudimento primario in ragione delle sue condizioni di salute, i doveri genitoriali che presidiano alla cura della persona non possono certamente ritenersi esauriti con la maggiore età; si conviene altresì sulla necessaria operatività delle disposizioni in tema di assegnazione della casa familiare al genitore con cui il figlio convive in via esclusiva o prevalente;
tuttavia, come ha già osservato la Corte d' Appello in sede di impugnazione della sentenza di separazione tra le medesime parti di questo giudizio, di fronte ad un portatore di handicap che sia anche soggetto ad interdizione o amministrazione di sostegno, spetta al giudice tutelare regolare tutti gli aspetti relativi alla cura della persona, ivi compresi quelli del più opportuno collocamento, e della regolazione della frequentazione con il genitore non collocatario;
sarà dunque il giudice tutelare nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 344 c.c., ad individuare le modalità più
opportune per garantire continuità alla relazione tra la madre e la figlia ed a stabilire se sia opportuno che quest'ultima continui a vivere con il padre.
In presenza di margini di soccombenza reciproca, le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Pone a carico del ricorrente – con decorrenza dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio – un assegno divorzile 9
di € 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat;
2) Assegna la casa familiare al ricorrente, che vi abita con la figlia
Pt_2
3) Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 28.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi