Cass. civ., sez. I, sentenza 16/06/2004, n. 11318
CASS
Sentenza 16 giugno 2004

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In tema di affitto d'azienda, l'art. 2558 cod. civ. considera come effetto naturale dell'affitto, salvo patto contrario, il subingresso dell'affittuario nei contratti inerenti all'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, e tale effetto esclude (con conseguente mancata liberazione del locatore d'azienda e contraente originario) solo in presenza di una specifica manifestazione di opposizione dell'altro contraente. Ne consegue che, in presenza dei detti presupposti (inerenza del contratto all'azienda; carattere non personale dello stesso), affinché si realizzi la successione dell'affittuario nel contratto, non è necessario dimostrare il consenso del terzo contraente.

In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sè soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod. civ. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda.

La disciplina dettata dall'art. 2558 cod. civ., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell'azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/06/2004, n. 11318
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11318
Data del deposito : 16 giugno 2004

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