Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 3
In tema di affitto d'azienda, l'art. 2558 cod. civ. considera come effetto naturale dell'affitto, salvo patto contrario, il subingresso dell'affittuario nei contratti inerenti all'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, e tale effetto esclude (con conseguente mancata liberazione del locatore d'azienda e contraente originario) solo in presenza di una specifica manifestazione di opposizione dell'altro contraente. Ne consegue che, in presenza dei detti presupposti (inerenza del contratto all'azienda; carattere non personale dello stesso), affinché si realizzi la successione dell'affittuario nel contratto, non è necessario dimostrare il consenso del terzo contraente.
In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sè soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod. civ. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda.
La disciplina dettata dall'art. 2558 cod. civ., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell'azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/06/2004, n. 11318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11318 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IACAFFÈ DI TI EV MO & C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso l'avvocato RICCARDO SZEMERE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE GANZ, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IN NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso l'avvocato DOMENICO MASTROSTEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO PIAZZA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PIÈ DEL PONTE DI OS NZ & C. SAS, IN SAS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1678/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 05/10/00;
udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2004 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo motivo e inammissibilità del terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società IA s.a.s. di IA EV OR & C. (che in prosieguo, per brevità, sarà indicata solo come IA), chiese ed ottenne dal presidente del Tribunale di Venezia l'emissione di un decreto ingiuntivo col quale fu ordinato alla Piè del Ponte s.a.s. di HI CI & C. (in prosieguo menzionata solo come Piè del Ponte) di pagare alla ricorrente la somma di L. 6.479.897, a titolo di corrispettivo per una fornitura di caffè eseguita il 3 settembre 1990 in base ad un precedente contratto stipulato tra dette parti il 1^ settembre 1989.
L'ingiunta propose opposizione, assumendo di avere a suo tempo rifiutato la contestata fornitura di caffè, giacché questa avrebbe invece dovuto essere eseguita in favore società IN s.a.s. di ZI IN & C, subentrata nella gestione dell'azienda di essa opponente in data anteriore al 3 settembre 1990.
La IA si costituì in giudizio per resistere all'opposizione e fece presente, tra l'altro, che la summenzionata azienda era stata in seguito restituita alla Piè del Ponte. Chiamò comunque in causa la società IN s.a.s. nei cui confronti propose, in via subordinata, una domanda volta a far accertare il subingresso di detta società nel contratto originariamente stipulato con la Piè del Ponte e la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento della terza chiamata, con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno.
La società IN non si costituì, ma intervenne volontariamente il sig. IA IN, il quale riferì che l'anzidetta società era da tempo cessata. Rifiutò peraltro di accettare in proprio il contraddittorio sulle domande dedotte in causa dalle altre parti. Il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 27 febbraio 1996, dichiarò inammissibile l'intervento dal Sig. IN, accolse nel merito l'opponiamone proposta dalla Piè del Ponte e pertanto revocò il decreto ingiuntivo, compensando per intero tra le parti le spese del giudizio.
Tale pronuncia, a seguito del gravame proposto dalla IA, è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza emessa il 9 ottobre 2000, e l'appellante è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di secondo grado sostenute dell'appellata Piè del Ponte, mentre quelle del sig. IN sono state ulteriormente compensate.
Nel motivare la propria decisione la corte ha osservato: a) che nel contratto di fornitura di caffè originariamente stipulato tra la IA e la Piè del Ponte era stata espressamente prevista l'eventualità che quest'ultima potesse, in seguito, cedere o dare in affitto ad altri la propria azienda e le parti avevano in proposito richiamato la disposizione dell'art. 2558 c.c. (in forza della quale l'acquirente o l'affittuario subentra nei contratti inerenti all'azienda), salvo la facoltà per la IA di non accettare la cessione del contratto, e quindi di non liberare il cedente, o di recedere;
b) che, tuttavia, di tale facoltà la medesima IA non risultava essersi avvalsa, avendo anzi dimostrato nei fatti la volontà di proseguire il rapporto contrattuale con l'affittuaria dell'azienda, la società IN s.a.s., a beneficio della quale aveva eseguito numerose altre forniture;
c) che, d'altro canto, il successivo rientro della Piè del Ponte nella gestione diretta dell'azienda non implicava una sua assunzione di responsabilità per le obbligazioni sorte nel periodo dell'affittanza, non essendo dimostrato che i relativi debiti risultassero dai libri contabili obbligatori, come richiesto dall'art. 2560 c.c.; d) che il sig. IN non aveva alcun diritto alla rifusione delle spese processuali, essendo intervenuto in causa senza avere in realtà alcun interesse giuridico da difendere.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la IA, prospettando tre motivi di censura illustrati con successiva memoria. Con ordinanza comunicata il 7 ottobre 2003, questa corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società IN s.a.s. e del sig. IN personalmente.
Solo quest'ultimo ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente lamenta difetti di motivazione dell'impugnata sentenza ed errori di diritto nell'applicazione degli artt. 2697 e 3727 c.c.. La censura investe quel punto della decisione in cui la corte d'appello, per negare che la discussa fornitura di caffè fosse riferibile alla società Piè del Ponte, contro la quale il decreto ingiuntivo era stato spiccato, ha affermato che la creditrice IA aveva prestato il proprio consenso alla cessione in affitto dell'azienda operata dalla medesima Piè del Ponte in favore della IN s.a.s., la quale soltanto poteva perciò dirsi tenuta al pagamento di detta fornitura.
La ricorrente obietta che non vi erano elementi da cui dedurre presuntivamente l'esistenza del suo consenso alla successione dell'affittuaria nel contratto originariamente stipulato con la Piè del Ponte, giacché le poche forniture da essa direttamente eseguite a beneficio della IN s.a.s., non costituivano, da sole, un fatto così univoco da giustificare la conclusione che quel consenso vi fosse stato, ed ulteriori risultanze processuali anzi lo smentivano.
2.1. La prospettata doglianza non coglie però nel segno. Essa trascura il fondamentale presupposto da cui muove la decisione adottata sul punto dalla corte d'appello cioè il fatto che sia l'art. 2558 c.c., sia una specifica clausola del contratto di cui si discute, considerano coma naturale il subingresso dall'affittuario nei contratti inerenti all'esercizio dall'azienda; e tale effetto escludono, con conseguente mancata liberazione del locatore d'azienda e contraente originario, solo in presenza di una specifica manifestazione di opposizione dell'altro contraente. Non si trattava, dunque, di provare per mezzo di presunzioni (o altrimenti) che vi fosse stato il consenso della odierna ricorrente IA alla successione nel contratto, pacificamente non di carattere personale ed inerente all'esercizio dall'azienda, giacché guasta successione era un effetto naturale della concessione dell'azienda in affitto ad un terzo (cfr., in argomento, nell'analoga tematica del trasferimento dell'azienda, Cass. 7 marzo 3001, n. 3312, Cass. 29 aprile 1999, n. 4301; e Cass. 19 giugno 1996, n. 5636). Avrebbe semmai dovuto essere la stessa IA, dunque, a provare di aver tempestivamente esercitato la facoltà di opporsi a quell'effetto, una volta venuta a conoscenza dell'affitto dell'azienda. Ma di ciò - come si evince dall'impugnata sentenza - nessuna prova è stata invece offerta, onde la corte territoriale ha accertato che "l'appellante non si avvalse della facoltà suindicata per impedire la successione nel contratto di fornitura o per recedere dal medesimo".
Tale accertamento è palesemente di per sè solo idoneo a fondare il punto in esame della decisione impugnata;
ne' esso è oggetto di idonea censura ad opera della ricorrente, la quale si limita a richiamare documenti il cui esame però travalica i limiti del giudizio di legittimità e di cui non e in alcun modo dimostrata la decisività.
Pertanto, la successiva affermazione della corte d'appello, secondo cui la IA avrebbe, anzi, dimostrato la propria accettazione senza riserve al subingresso dell'affittuaria nel contratto, eseguendo direttamente in favore della medesima numerose forniture, ha il valore di una mera argomentazione di rincalzo, come tale priva di autonomo valore decisivo. Le censure della ricorrente, che, come s'è detto, investono essenzialmente quest'ultima argomentazione (quasi la corte di merito avesse fondato la propria decisione sull'accertamento di una positiva manifestazione di volontà negoziale di accettazione del nuovo contraente, e non, invece, sull'accertamento della mancata espressione di una volontà contraria) risultano perciò del tutto inidonee a scalfire questa parte del provvedimento impugnato.
2. Il secondo motivo di gravame, con cui si denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2558 c.c., nonché l'omessa pronuncia su un punto decisivo, investe una fase successiva del rapporto. La doglianza muove dal rilievo che l'azienda affittata dalla Piè del Ponte alla società IN è stata successivamente restituita alla locatrice. Di conseguenza, per effetto di quanto dispone il citato art. 2558, la ricorrente assume essersi determinata una nuova successione nel rapporto contrattuale controverso, questa volta dall'affittuaria alla locatrice. La quale, dunque, per ciò stesso, sarebbe tenuta a rispondere dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal vincolo contrattuale non esaurito, indipendentemente dalle condizioni poste dall'art. 2560 c.c., erroneamente posto dalla corte d'appello a fondamento della propria decisione.
2.1. La censura, nei termini di cui si dirà, appare fondata. La corte d'appello ha motivato la propria decisone in proposito unicamente con il sintetico rilievo secondo cui il fatto che la Piè dal Ponte fosse rientrata nella diretta disponibilità dell'azienda "non implica che essa risponde dei debiti nel frattempo contratti dall'affittuario, a meno che non ricorra la condizione (indimostrata nella fattispecie il relativo onere grava sull'appellante) prevista dall'art. 2560, secondo comma, del c.c. che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori".
Senonché l'obbligazione di cui l'odierna ricorrente ha chiesto l'adempimento, a quanto dalla narrativa della medesima sentenza d'appello si desume, discende da un contratto sinallagmatico per l'approvvigionamento di caffè, che la corte venata definisce "di fornitura", verosimilmente intendendo trattarsi di un contratto di somministrazione, ma in verità senza mai formulare una precisa qualificazione giuridica.
Ma, allora, il riferimento alla disciplina dettata dal citato art. 2560, in tema di debiti dell'azienda ceduta, non appare pertinente. La sorte dei rapporti contrattuali pendenti all'atto del trasferimento dell'azienda (come pure all'atto della sua restituzione, dopo la cessazione convenzionale dell'affitto) sfugge infatti al dettato di quell'articolo, per ricadere semmai nella previsione un'altra disposizione, specificamente dettata allo scopo di disciplinare la sorte delle vicende aziendali: quella contenuta nel pure già citato art. 2558.
È infatti principio acquisito quello per cui il regime fissato dal citato art. 2560, con riferimento i debiti dell'azienda ceduta, sia destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sè soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 (cfr. Cass. 20 luglio 1991, n. 8121; e Cass. 8 maggio 1981, n. 3027). Posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto e, quindi, transitano con esso, purché non già del tutto esaurito, anche se in fase contagiosa al tempo della cessione dell'azienda (Cass. 11 agosto 1990, n. 8219). Nè può invero dubitarsi che una tal regola debba trovare applicazione anche nella fase della restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore, quando il relativo rapporto sia venuto a scadenza o sia stato convenzionalmente risolto. Lo si ricava, indirettamente, dalla stessa dizione adoperata nel terzo comma del menzionato art. 2558, che rende applicabili le disposizioni dei precedenti commi in tema di successione nei contratti anche all'affittuario (ed all'usufruttuario), ma solo "per la durata dell'affitto" (o dell'usufrutto), lasciando così intendere che, cessato l'affitto (o l'usufrutto), anche la situazione di detti contratti deve ritornare allo stato originario. Ma lo si desume soprattutto - come la dottrina ha puntualmente posto in luce - dal fatto che quella regola è espressione della naturale ed oggettiva inerenza al complesso aziendale di tutti i rapporti che attengono alla gestione dell'azienda e potenzialmente incidono sul suo avviamento di modo che essa e destinata ad operare in tutti i casi nei quali la gestione dell'azienda passi di mano, e dunque pur quando si tratti della sua restituzione al locatore, dopo la cessazione dell'affitto; con la sola condizione che anche la cessazione di tale rapporto d'affitto e la conseguente retrocessione dell'azienda al proprietario si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti, o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato (per quest'ultimo rilievo, vedi Cass. 7 novembre 2003, n. 16724). La corte d'appello si è infondatamente discostata da questi principi. La sua decisione deve perciò essere cassata, per consentire al giudice di rinvio di accertare, posto che l'obbligazione di cui si discute pacificamente trae origine da un contratto a prestazioni corrispettive inerente all'esercizio dell'azienda, se tale contratto fosse ancora in essere o avesse invece del tutto esaurito i suoi effetti quando l'azienda medesima fu restituita alla Piè del Ponte;
e se tale restituzione abbia avuto luogo su base contrattuale.
Il giudice di rinvio provvederà anche - nei rapporti tra le società IA, Piè dal Ponte;
e IN s.a.s. - in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
3. Il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole della compensazione delle spese processuali disposta dalla corte d'appello, nel definire il rapporto processuale tra la medesima IA ed il sig. IN in proprio, è inammissibile.
La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra infatti nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione. Essa e perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che - ma non è questo il caso - risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero quando a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche ed erronee (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. 14 novembre 2002, n. 16012). Tenuto contro dell'andamento complessivo della vicenda, si ravvisano giusti motivi per compensare tra la società IA ed il sig. IN (ormai estraneo al giudizi di rinvio) anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte:
1. rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo;
2. cassa l'impugnata sentenza, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa tra le sole società IA s.a.s. di IA EV OR & C., Piè del Ponte s.a.s. di HI CI & C., e IN s.a.s. di ZI IN & C. ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità concernente dette parti;
3. dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso;
4. compensa le spese del giudizio di legittimità per quanto attiene al rapporto processuale facente capo personalmente al sig. IN. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004