Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 15.5.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 27085/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. DE BIASIO ALICE e dall' avv. Parte_1
MAROTTA IVAN, con cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dal funzionario CAPRIO SARA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 9.12.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, in data 08.01.2024, veniva riconosciuta totalmente invalida, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi della L 104/92 art.3, co.3; che, in data
28.04.2024, inoltrava domanda di aggravamento all' per ottenere CP_1
l'attribuzione delle provvidenze economiche ex L. 18/80, previo riconoscimento del requisito sanitario, relativo alla concessione dell'indennità di accompagnamento;
che, l' nella seduta del 06.05.2024, definita in pari data, CP_1 riconosceva l'istante invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L18/80) sulla base della seguente nuova diagnosi “pregressa QSE e linfadenectomia ascellare per carcinoma mammario con MTX in CMT, protesi anca sn, coxartrosi” (cfr. decreti inv. civ. definiti il 06.05.2024 con revisione a maggio
2025 e 19.05.2024 con revisione a dicembre 2025); che in data 08.05.2024 veniva inoltrato il modello Ap70 al fine della liquidazione della prestazione assistenziale corrispondente, (cfr. ricevuta inoltro modello AP70 del 08.05.2024 per fase concesso-ria + ricevuta di inoltro della domanda di aggravamento già contenente le coordinate fiscali necessarie per il pagamento); che l' non provvedeva a CP_1 pagare e/o liquidare la prestazione.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente ricorso
e per l'effetto accertare e dichiarare: che l'istante ha diritto a percepire i ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagna-mento civile con decorrenza dalla domanda del 28.04.2024; 2) Condannare di conseguenza l' in persona CP_1 del legale rapp.te p.t. alla corresponsione in favore dell'istante delle provvidenze di legge, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi con la decorrenza sopra richiamata;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo la CP_1 cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto richiesto.
Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto del pagamento della prestazione richiesta avvenuto in data 20.1.2025 come da contabile della banca depositata in atti da parte ricorrente. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il pagamento di quanto dovuto, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che le spese, tenuto conto del pagamento avvenuto dopo la notifica del ricorso, vadano poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 700,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 20/05/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo