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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dottoressa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27080/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
14884/2022,
del 26.04.2022 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Poggiagliolmi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via A.
Depretis 88;
appellante
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giannandrea Contieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Posillipo 26;
appellata
NONCHE' CONTRO
(C.F. , in persona del , legale RO P.IVA_2 CP_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Corrado Di Nardo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citò l' e il Parte_2 RT RO
innanzi al Giudice di pace di Napoli, impugnando la cartella di pagamento n.
07120150014609761000 dell'importo di euro 1.199,77 anno 2011, emessa a carico dello stesso per presunte contravvenzioni al codice della strada, di cui assumeva aver avuto conoscenza solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo.
Eccependo la mancata notifica della cartella esattoriale e dei verbali prodromici,
nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, chiese di accertare e dichiarare la nullità dell'atto impositivo e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza in capo al concessionario del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Nella contumacia del si costituì l' RO RT
, contestando la fondatezza della domanda.
[...]
Con la sentenza n. 14884/2022 del 26.04.2022 il Giudice di Pace di Napoli, accertata la regolarità del procedimento notificatorio da parte del concessionario, ha rigettato l'opposizione con compensazione delle spese di lite.
Contro tale decisione ha proposto appello al fine di ottenerne Parte_2
l'integrale riforma.
Assumendo che il giudice di pace di Napoli abbia equivocato sulla modalità di notificazione della cartella impugnata la quale, ad avviso di parte appellante,
andava notificata secondo i dettami previsti dall'art. 140 c.p.c., trattandosi di irreperibilità relativa e non già assoluta di cui all'art. 143 c.p.c., come erroneamente valutata dal giudice di prime cure, ha ribadito la piena fondatezza della domanda avanzata in primo grado, in questa sede interamente riproposta, con richiesta di accoglimento e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Si è costituita l' , eccependo in via preliminare RT
l'inammissibilità dell'appello perché tardivo. Deducendo, altresì, che il contribuente ha impugnato l'atto impositivo per le sole violazioni al C.d.S, elevate dal e non anche dalla ha assunto che RO Controparte_5
l'adito Tribunale non possa pronunciarsi sull'intera cartella esattoriale. Nel merito il concessionario ha eccepito la ritualità della notifica della cartella in parola con conseguente tardività delle contestazioni, la mancanza di interesse ad agire in assenza di una minaccia di atti esecutivi non ravvisabile in un mero estratto di ruolo. Deducendo, pertanto, il mancato decorso del termine di prescrizione del credito coattivamente richiesto, ha concluso per il rigetto del proposto gravame e per la conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è del pari costituito il contumace in primo grado, il quale ha RO
eccepito innanzitutto l'inammissibilità del gravame per decorrenza del termine di impugnazione. Nel merito ne ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20.03.2025, con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva l'odierno Giudicante che l'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Risulta per tabulas che la sentenza di primo grado è stata depositata e resa pubblica il 26.04.2022; da quella data, dunque, decorreva il termine di sei mesi fissato dall'art. 327 c.p.c. ai fini dell'impugnazione. L'atto di appello è stato notificato il 10.11.2022,
ancorchè lo stesso dovesse essere notificato in data 26.10.2022.
Né potrebbe ipotizzarsi l'applicazione alla vicenda per cui è causa del periodo di trenta giorni di sospensione feriale dei termini processuali: com'è noto, infatti, ai sensi degli artt. 3 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario, la sospensione dei termini, durante il periodo feriale, non si applica nelle cause di opposizione all'esecuzione.
Ebbene, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è esperibile qualora, come nel caso di cui trattasi, si contesi la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo. Di talché il termine per impugnare la sentenza è da considerarsi spirato al momento dell'introduzione del gravame.
Secondo questo giudice, infatti, quella instaurata dal in primo grado è Pt_2
opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e come tale è stata,
espressamente, qualificata anche dal giudice di prime cure. Ed è lo stesso contribuente nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado a fare chiaro riferimento all'art. 615 c.p.c.
Nessun dubbio, poi, che la deroga all'ordinaria sospensione feriale dei termini riguardi anche i giudizi di impugnazione ed i relativi termini (cfr. Cassazione civile,
sez. VI, 3.7.2018, n. 17328: “nelle cause di opposizione all'esecuzione, la sospensione dei
termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969,
n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario, non si applica neppure con riguardo ai termini
relativi ai giudizi di impugnazione …”).
Pertanto, non applicandosi alle opposizioni esecutive la sospensione dei termini processuali ed operando il principio dell'apparenza, è indubitabile, ratione temporis,
che il avrebbe dovuto proporre appello nel termine di sei mesi dal dì- Pt_2
26.10.2022- della pronuncia del dictum di prime cure. Di tal guisa che lo stesso è
stato tardivamente proposto.
All'inammissibilità del gravame, fa seguito la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (“quando
l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma
del comma 1 bis”).
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la Parte_2
sentenza n. 14884/2022 del 26.04.2022 del Giudice di Pace di Napoli;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_2
giudizio in favore di , che si liquidano in RT
euro 852,00 per compensi, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
in favore del che si liquidano in € 852,00 per RO
compensi, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone