Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2012, n. 840
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Sentenza 23 gennaio 2012

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In tema di cessione d'azienda (nella specie, attuata mediante contratto di cessione del ramo inerente al settore dei lavori pubblici), trova applicazione il principio, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., del trasferimento al cessionario dei contratti stipulati, potendo le parti, in forza del patto derogatorio previsto in detta norma, eccettuare il passaggio di alcuni contratti, ma non anche di alcuni rapporti negoziali, determinandosi con la cessione il subentro dell'acquirente d'azienda nel rapporto contrattuale nella sua interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e diritti dal medesimo scaturenti; ne consegue l'inopponibilità alla stazione appaltante pubblica del patto, intercorso fra l'appaltatore cedente e il cessionario d'azienda, in forza del quale il primo conserva i diritti di credito relativi a riserve iscritte in contabilità sui lavori eseguiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2012, n. 840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 840
    Data del deposito : 23 gennaio 2012

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