Articolo 7 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910
Articolo 6
Versione
28 dicembre 1969
Art. 7.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, prevista in lire 8 miliardi, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 dicembre 1969