Art. 15. Patrimonio dell'ente
I beni mobili ed immobili, trasferiti all'ente o comunque acquisiti nell'esercizio di attivita' di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi l'ente ha piena disponibilita' secondo il regime civilistico della proprieta' privata, salvi i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale.
I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente.
Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento.
I beni mobili ed immobili, trasferiti all'ente o comunque acquisiti nell'esercizio di attivita' di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi l'ente ha piena disponibilita' secondo il regime civilistico della proprieta' privata, salvi i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale.
I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente.
Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento.