Articolo 15 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 14Articolo 16
Versione
14 giugno 1985
Art. 15. Patrimonio dell'ente

I beni mobili ed immobili, trasferiti all'ente o comunque acquisiti nell'esercizio di attivita' di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi l'ente ha piena disponibilita' secondo il regime civilistico della proprieta' privata, salvi i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale.
I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente.
Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente