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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 4642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4642 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14801/2024 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 20.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20.10.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 20.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr 14801/2024 RGAC pendente
1 TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. , nata
[...] C.F._2 Parte_3 ad Agrigento, il 15.04.2000, c.f. , tutti residenti in [...]
Guastella, n. 34, elettivamente domiciliati in Agrigento, alla via San Vito 26, presso lo studio dell'Avv.
AL GG (c.f. ) C.F._4
Attori- Opponenti
CONTRO
l' e Confiscati alla Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. pec: P.IVA_2
, presso i cui uffici, siti in via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege; Email_1
Convenuta- Opposta
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del 20.10.2025
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio l Controparte_1
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiedendo
[...] di accertarsi la nullità delle intimazioni di pagamento relative all'indennità di abusiva occupazione inerente all'immobile sito in Agrigento via Parco Angeli 7, foglio 165, particella 955 sub 2, piano terra e primo piano.
La parte attrice deduceva come primo motivo l'”insussistenza del danno, difetto di legittimazione di concreto pregiudizio, contestazione specifica di mancanza di tale pregiudizio, irrilevanza del mero non uso, difetto di certezza, liquidità ed esigibilità, erroneità dei valori di mercato rilevati e delle superfici, erronea indicazione della data della cessata occupazione” ed “il difetto di legittimazione passiva delle attrici. Mancanza di nesso di causalità in capo alle medesimo”
2 L'opponente pertanto così concludeva il proprio atto introduttivo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previa sospensione dell'efficiacia esecutiva delle ingiunzioni opposte con protocolli Anbsc nn 0075237 del
29.10.2024, per 0075238 del 29.10.2024, per 0075239 del Parte_1 Parte_2
29.10.2024, , notificate il 02.11.2024 a mezzo polizia giudiziaria, per la somma complessiva Parte_3 ed in solido di euro 14.486,10, oltre interessi e spese per il periodo 25.02.2022-16.03.2024 (art. 32 d. lgs 150/2011)
:Prendere atto della rituale opposizione avverso alle indicate richieste di pagamento ingiunte nel termine di trenta giorni;
Ritenenre e dichiarare l'insussistenza del credito risarcitorio ingiunto, dichiarando nulla, annullando e/o revocando le ingiunzioni opposte;
In subordine, previa declaratoria del difetto di legittimazione attiva delle attrici e Parte_2
ovvero dell'insussistenza del credito risarcitorio ingiunto nei loro confronti, previa dichiarazione di Parte_4 nullità annullamento o revoca parziale degli atti opposti, condannare il solo alla minor somma che il Parte_1
Giudice vorrà determinare sulla scorta degli elementi assertivi e di prova indicati in citazione, nonché in base agli ulteriori fatti che emergeranno nel corso del giudizio;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, se previste da liquidare a favore del difensore distrattario che si dichiara anticipatario.
Con atto del 22.04.2025, costituiva l che contestava l'opposizione aversa e così concludeva il CP_1 proprio atto Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale rigettare l'opposizione avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto confermando la legittimità delle ingiunzioni impugnate, con condanna in solido degli odierni attori al pagamento della somma di € 14.486,10, oltre interessi e spese. Con vittoria di spese.
Con l'ordinanza del 09.07.2025, rigettata l'istanza di sospensione, si fissava l'udienza ex art 189 cpc al
21.05.2026.
Con decreto del 05.08.2025 si assegnava la causa allo scrivente GOP, il quale con decreto del 20.08.2025 fissava l'udienza al 20.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione appare opportuno specificare gli elementi fattuali e di diritto accertati in maniera univoca nel corso del giudizio.
3 E' incontestabile che, alla data del 31.07.2023, l'unità immobiliare fosse occupata dagli attuali attori, come attestato dai Carabinieri Stazione di Villaggio Mosè (Cfr. Allegato 1 della comparsa di costituzione).
Inoltre, è dimostrato in maniera univoca che la confisca sia divenuta definitiva in data 25.02.2022.
Infine, vista la dichiarazione sottoscritta dallo stesso sig. , risulta accertato che Parte_1
l'immobile venne rilasciato dagli occupanti in data 16.03.2024 (Cfr. Allegato 3 della comparsa di costituzione).
Ebbene, come stabilito dalla giurisprudenza dell'intestato Tribunale “ a seguito dell'insorgenza del vincolo di destinazione a finalità pubbliche – determinata dalla definitività della confisca, anteriormente all'adozione del provvedimento di individuazione della concreta destinazione prescelta dall'ANSBC il regime giuridico dei beni confiscati è assimilabile a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile, i quali sono acquistati dallo Stato liberi da pesi e oneri ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 159/2011 e devono quindi essere liberati da vincoli precedentemente esistenti. A tal fine, l' è facultata ad avvalersi del potere di autotutela di cui all'art. 823 c. 2 c.c., ai sensi CP_3 dell'art. 2 decies ultimo comma L. 575/1965 (e oggi dell'art. 47 c. 2 D. Lgs. 159/2011). La confisca definitiva di un bene determina infatti lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali sui beni stessi. D'altra parte, qualunque diritto di godimento a titolo oneroso o gratuito concesso dall'amministratore giudiziario debitamente autorizzato dal GD o dall'Agenzia cessa naturaliter con il provvedimento di confisca definitiva, come chiaramente si desume dagli artt. 40 co. 2 bis e 45 bis D. Lgs. 159/2011 che individuano nel provvedimento definitivo di confisca il momento oltre il quale non è più consentita l'occupazione del bene e ne va disposto lo sgombero, prevedendo tuttavia che il medesimo possa essere differito – tra gli altri – nei casi previsti dall'art. 47 co. 2 L.267/1942, a fronte del pagamento di un'indennità da parte dell'occupante” ( Tribunale di Palermo sentenza nr. 1351/2025).
Alla luce dell'esposto quadro normativo, essendo incontestato che il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo in data 25.02.2022, a partire da tale data l'occupazione da parte degli attori degli immobili per cui è causa è rimasta priva di alcuna giustificazione, divenuta cioè sine titulo, sebbene precedentemente autorizzata.
Una volta dunque divenuto illegittimo il protrarsi della detenzione delle unità immobiliari per effetto dell'intervenuta confisca definitiva, è sorto il potere/dovere dell'Amministrazione di adottare l'ordinanza di sgombero (che costituisce per l'Amministrazione un atto dovuto, avendo il
4 bene acquisito, per effetto della confisca, la natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione) e di percepire la dovuta indennità per l'occupazione sine titulo del bene confiscato sino all'effettivo rilascio, agendo in autotutela ex art. 823 co.2 c.c.
La giurisprudenza amministrativa in materia ha sempre ritenuto che l'occupazione di un immobile confiscato da un lato costituisce una condizione ostativa alla possibilità di utilizzare il bene la cui libertà da persone e da cose costituisce una condizione imprescindibile per la sua destinazione e, per altro, distoglie lo stesso, anche se solo temporaneamente, dal “vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche che determinano l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei benifacenti parte del patrimonio indisponibile” (cfr. da ultimo Roma Sez. I, Sent., CP_4
n. 11657/2017).
Ebbene, nel caso in esame è legittimo presumere che la mancata riconsegna dell'immobile, a far data dal provvedimento definitivo di confisca, abbia cagionato un danno in capo all'Amministrazione che non ha potuto destinarlo a finalità pubblicistiche.
E poiché è incontestato che gli attori abbiano continuato ad occupare l'immobile anche dopo l'intervenuta definitività del provvedimento di confisca e sino al 16.03.2024, sussiste certamente il diritto della ad ottenere l'indennità di occupazione dei locali occupati per il periodo che va CP_3 dal 25.02.2022 al 16.03.2024, commisurata al valore locativo di mercato a ristoro del c.d. danno figurativo patito per l'indisponibilità materiale dei beni (in consonanza con il condivisibile C orientamento della , secondo cui «la liquidazione del danno ben può essere operata sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato» ; così Cass. SU 33645/2022; 9137/2013).
Pertanto, vista la mancata consegna dell'immobile, ritenuto provato che vi sia stata l'occupazione dello stesso da parte del nucleo familiare composto dagli attori, e poiché è incontestato il mancato pagamento di qualsivoglia canone o indennità, deve ritenersi sussistente il diritto di credito dell'opposta nei confronti degli opponenti.
In ordine al quantum debeatur non vi sono validi motivi per discostarsi dalla determinazione operata dalla convenuta, che, tenendo conto delle dimensioni dell'appartamento ossia 159 mq ( come emerge dalla visura catastale allegata dalla convenuta) ha operato i valori OMI estratti dal sito dall'Agenzia delle Entrate, quale dato oggettivo di valutazione.
Dunque, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3397,00, determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e liquidate in favore dell' e la Destinazione dei Beni Controparte_1
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Rigetta le domande proposte da , da e Parte_1 Parte_2
da nei confronti della Parte_3 Controparte_1
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.
[...]
2. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo il 19.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
6
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14801/2024 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 20.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20.10.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 20.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr 14801/2024 RGAC pendente
1 TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. , nata
[...] C.F._2 Parte_3 ad Agrigento, il 15.04.2000, c.f. , tutti residenti in [...]
Guastella, n. 34, elettivamente domiciliati in Agrigento, alla via San Vito 26, presso lo studio dell'Avv.
AL GG (c.f. ) C.F._4
Attori- Opponenti
CONTRO
l' e Confiscati alla Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. pec: P.IVA_2
, presso i cui uffici, siti in via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege; Email_1
Convenuta- Opposta
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del 20.10.2025
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio l Controparte_1
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiedendo
[...] di accertarsi la nullità delle intimazioni di pagamento relative all'indennità di abusiva occupazione inerente all'immobile sito in Agrigento via Parco Angeli 7, foglio 165, particella 955 sub 2, piano terra e primo piano.
La parte attrice deduceva come primo motivo l'”insussistenza del danno, difetto di legittimazione di concreto pregiudizio, contestazione specifica di mancanza di tale pregiudizio, irrilevanza del mero non uso, difetto di certezza, liquidità ed esigibilità, erroneità dei valori di mercato rilevati e delle superfici, erronea indicazione della data della cessata occupazione” ed “il difetto di legittimazione passiva delle attrici. Mancanza di nesso di causalità in capo alle medesimo”
2 L'opponente pertanto così concludeva il proprio atto introduttivo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previa sospensione dell'efficiacia esecutiva delle ingiunzioni opposte con protocolli Anbsc nn 0075237 del
29.10.2024, per 0075238 del 29.10.2024, per 0075239 del Parte_1 Parte_2
29.10.2024, , notificate il 02.11.2024 a mezzo polizia giudiziaria, per la somma complessiva Parte_3 ed in solido di euro 14.486,10, oltre interessi e spese per il periodo 25.02.2022-16.03.2024 (art. 32 d. lgs 150/2011)
:Prendere atto della rituale opposizione avverso alle indicate richieste di pagamento ingiunte nel termine di trenta giorni;
Ritenenre e dichiarare l'insussistenza del credito risarcitorio ingiunto, dichiarando nulla, annullando e/o revocando le ingiunzioni opposte;
In subordine, previa declaratoria del difetto di legittimazione attiva delle attrici e Parte_2
ovvero dell'insussistenza del credito risarcitorio ingiunto nei loro confronti, previa dichiarazione di Parte_4 nullità annullamento o revoca parziale degli atti opposti, condannare il solo alla minor somma che il Parte_1
Giudice vorrà determinare sulla scorta degli elementi assertivi e di prova indicati in citazione, nonché in base agli ulteriori fatti che emergeranno nel corso del giudizio;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, se previste da liquidare a favore del difensore distrattario che si dichiara anticipatario.
Con atto del 22.04.2025, costituiva l che contestava l'opposizione aversa e così concludeva il CP_1 proprio atto Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale rigettare l'opposizione avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto confermando la legittimità delle ingiunzioni impugnate, con condanna in solido degli odierni attori al pagamento della somma di € 14.486,10, oltre interessi e spese. Con vittoria di spese.
Con l'ordinanza del 09.07.2025, rigettata l'istanza di sospensione, si fissava l'udienza ex art 189 cpc al
21.05.2026.
Con decreto del 05.08.2025 si assegnava la causa allo scrivente GOP, il quale con decreto del 20.08.2025 fissava l'udienza al 20.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione appare opportuno specificare gli elementi fattuali e di diritto accertati in maniera univoca nel corso del giudizio.
3 E' incontestabile che, alla data del 31.07.2023, l'unità immobiliare fosse occupata dagli attuali attori, come attestato dai Carabinieri Stazione di Villaggio Mosè (Cfr. Allegato 1 della comparsa di costituzione).
Inoltre, è dimostrato in maniera univoca che la confisca sia divenuta definitiva in data 25.02.2022.
Infine, vista la dichiarazione sottoscritta dallo stesso sig. , risulta accertato che Parte_1
l'immobile venne rilasciato dagli occupanti in data 16.03.2024 (Cfr. Allegato 3 della comparsa di costituzione).
Ebbene, come stabilito dalla giurisprudenza dell'intestato Tribunale “ a seguito dell'insorgenza del vincolo di destinazione a finalità pubbliche – determinata dalla definitività della confisca, anteriormente all'adozione del provvedimento di individuazione della concreta destinazione prescelta dall'ANSBC il regime giuridico dei beni confiscati è assimilabile a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile, i quali sono acquistati dallo Stato liberi da pesi e oneri ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 159/2011 e devono quindi essere liberati da vincoli precedentemente esistenti. A tal fine, l' è facultata ad avvalersi del potere di autotutela di cui all'art. 823 c. 2 c.c., ai sensi CP_3 dell'art. 2 decies ultimo comma L. 575/1965 (e oggi dell'art. 47 c. 2 D. Lgs. 159/2011). La confisca definitiva di un bene determina infatti lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali sui beni stessi. D'altra parte, qualunque diritto di godimento a titolo oneroso o gratuito concesso dall'amministratore giudiziario debitamente autorizzato dal GD o dall'Agenzia cessa naturaliter con il provvedimento di confisca definitiva, come chiaramente si desume dagli artt. 40 co. 2 bis e 45 bis D. Lgs. 159/2011 che individuano nel provvedimento definitivo di confisca il momento oltre il quale non è più consentita l'occupazione del bene e ne va disposto lo sgombero, prevedendo tuttavia che il medesimo possa essere differito – tra gli altri – nei casi previsti dall'art. 47 co. 2 L.267/1942, a fronte del pagamento di un'indennità da parte dell'occupante” ( Tribunale di Palermo sentenza nr. 1351/2025).
Alla luce dell'esposto quadro normativo, essendo incontestato che il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo in data 25.02.2022, a partire da tale data l'occupazione da parte degli attori degli immobili per cui è causa è rimasta priva di alcuna giustificazione, divenuta cioè sine titulo, sebbene precedentemente autorizzata.
Una volta dunque divenuto illegittimo il protrarsi della detenzione delle unità immobiliari per effetto dell'intervenuta confisca definitiva, è sorto il potere/dovere dell'Amministrazione di adottare l'ordinanza di sgombero (che costituisce per l'Amministrazione un atto dovuto, avendo il
4 bene acquisito, per effetto della confisca, la natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione) e di percepire la dovuta indennità per l'occupazione sine titulo del bene confiscato sino all'effettivo rilascio, agendo in autotutela ex art. 823 co.2 c.c.
La giurisprudenza amministrativa in materia ha sempre ritenuto che l'occupazione di un immobile confiscato da un lato costituisce una condizione ostativa alla possibilità di utilizzare il bene la cui libertà da persone e da cose costituisce una condizione imprescindibile per la sua destinazione e, per altro, distoglie lo stesso, anche se solo temporaneamente, dal “vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche che determinano l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei benifacenti parte del patrimonio indisponibile” (cfr. da ultimo Roma Sez. I, Sent., CP_4
n. 11657/2017).
Ebbene, nel caso in esame è legittimo presumere che la mancata riconsegna dell'immobile, a far data dal provvedimento definitivo di confisca, abbia cagionato un danno in capo all'Amministrazione che non ha potuto destinarlo a finalità pubblicistiche.
E poiché è incontestato che gli attori abbiano continuato ad occupare l'immobile anche dopo l'intervenuta definitività del provvedimento di confisca e sino al 16.03.2024, sussiste certamente il diritto della ad ottenere l'indennità di occupazione dei locali occupati per il periodo che va CP_3 dal 25.02.2022 al 16.03.2024, commisurata al valore locativo di mercato a ristoro del c.d. danno figurativo patito per l'indisponibilità materiale dei beni (in consonanza con il condivisibile C orientamento della , secondo cui «la liquidazione del danno ben può essere operata sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato» ; così Cass. SU 33645/2022; 9137/2013).
Pertanto, vista la mancata consegna dell'immobile, ritenuto provato che vi sia stata l'occupazione dello stesso da parte del nucleo familiare composto dagli attori, e poiché è incontestato il mancato pagamento di qualsivoglia canone o indennità, deve ritenersi sussistente il diritto di credito dell'opposta nei confronti degli opponenti.
In ordine al quantum debeatur non vi sono validi motivi per discostarsi dalla determinazione operata dalla convenuta, che, tenendo conto delle dimensioni dell'appartamento ossia 159 mq ( come emerge dalla visura catastale allegata dalla convenuta) ha operato i valori OMI estratti dal sito dall'Agenzia delle Entrate, quale dato oggettivo di valutazione.
Dunque, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3397,00, determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e liquidate in favore dell' e la Destinazione dei Beni Controparte_1
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Rigetta le domande proposte da , da e Parte_1 Parte_2
da nei confronti della Parte_3 Controparte_1
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.
[...]
2. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo il 19.11.2025
Il G.O.P
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